Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 1 Settembre 2003

Sentenza 20 febbraio 1995, n.54

Corte costituzionale. Sentenza 20 febbraio 1995, n. 54: “Condannato per reati originati da obiezione di coscienza – affidamento del condannato ad uffici od enti, non militari, individuati dal Ministro della difesa, anziché al servizio sociale (artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167)”.

(Casavola; Spagnoli)

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, ultima parte e dell’art. 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), promossi con n. 6 ordinanze emesse il 15 marzo 1994 dal Tribunale militare di sorveglianza nei procedimenti di sorveglianza relativi a Bazzica Graziano, Francinella Fabio, Muscarella Roberto, Bartolini Nico, Todaro Caddonio Domenico e Massari Marco, rispettivamente iscritte ai nn. 342, 361, 376, 377, 378, 483 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 25, 26, 27 e 37, prima serie speciale, dell’anno 1994.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

(omissis)

Considerato in diritto

1.- Le ordinanze del Tribunale militare di sorveglianza sono di identico contenuto; pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente.

In particolare, il giudice a quo prospetta la illegittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

2.- La questione è fondata.

Le disposizioni impugnate, pur contenendo una speciale disciplina dell’affidamento in prova del condannato per reati originati da obiezione di coscienza, fanno parte di una legge che, più in generale, si rivolge al condannato “militare”, tanto che – sia pure con una minore caratterizzazione – anche l’affidamento in prova dei condannati per reati originati da obiezione di coscienza mantiene un carattere “militare”. Si attribuisce, infatti, al Ministro della difesa la competenza a individuare gli uffici o enti pubblici – anche se non militari – presso i quali l’affidato in prova deve prestare servizio. In tal modo, si priva il giudice di sorveglianza del potere di individuare le modalità più idonee a un reinserimento nella vita civile e adeguate alla personalità del condannato, per attribuire tale potere – esclusivamente per questa categoria di condannati – al Ministro della difesa che, per la sua posizione istituzionale e funzionale, non ha competenza in ordine al perseguimento delle finalità di rieducazione e di reinserimento sociale del condannato.

D’altro canto, va considerato che il contenuto dell’affidamento in prova, come disciplinato dalla disposizione impugnata, sostanzialmente riproduce, sotto altra veste giuridica, il regime riservato a chi venga ammesso al servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza). Vale a dire, proprio quel regime che viene rifiutato dall’obiettore “totale”, in quanto – sia pure indirettamente – collegato all’organizzazione della difesa.

3.- Come rilevato dal giudice rimettente, una siffatta regolamentazione dell’affidamento in prova del condannato militare per reati originati da obiezione di coscienza non può più trovare ragionevole giustificazione a seguito della sentenza n. 358 del 1993, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27 cod. pen. mil. di pace nella parte in cui consente che la conversione della pena della reclusione comune in quella della reclusione militare possa avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per i c.d. obiettori totali.

Più particolarmente, la sentenza ora citata ribadisce quanto in precedenza affermato dalla Corte a proposito della finalità rieducativa della pena militare, che consiste nel recupero al servizio militare, contrariamente alla funzione rieducativa della reclusione comune, che, invece, deve tendere al reinserimento sociale del condannato (sentenza n. 414 del 1991).

Ora, poiché la funzione assolta dalle misure alternative alla detenzione non può che rispecchiare quella assegnata alla pena inflitta, appare irragionevole che sia possibile sostituire una pena ispirata al reinserimento sociale del condannato con una misura – quale quella dell’affidamento in prova del condannato militare, per reati originati da obiezione di coscienza – anch’essa, come le altre di cui alla legge n. 167 del 1983, finalizzata al recupero al servizio militare.

4.- Deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma della legge n. 167 del 1983, in quanto prevedono l’affidamento in prova del condannato per reati originati da obiezione di coscienza esclusivamente ad uffici ed enti pubblici non militari individuati dal Ministro della difesa anziché al servizio sociale ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Va, d’altro canto, sottolineato che appare sempre più indifferibile un intervento del legislatore che, tenendo conto dell’ormai lunga serie di pronunce della Corte volte a conformare la disciplina dell’obiezione di coscienza ai principi costituzionali, dia una sistematica configurazione alla normativa in materia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), nella parte in cui prevedono l’affidamento in prova del condannato per reati originati da obiezione di coscienza esclusivamente ad uffici ed enti pubblici non militari individuati dal Ministro della difesa anziché al servizio sociale ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354.