T.A.R. Firenze Toscana, sez. I, sentenza 20 dicembre 1999, n. 1089: "Esclusione dell'insegnante di religione dalla votazione, in ordine all'ammissione di un alunno all'esame di licenza, in sede di scrutinio finale".
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
– I^ SEZIONE –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi n. 2875/97 e n. 2876/97 proposti rispettivamente da L.D. e SNADIR (Sindacato Nazionale Autonomo degli Insegnanti di Religione) e I. A. e SNADIR, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Senatore e Mario Mastrosanti ed elettivamente domiciliati presso il secondo, in Firenze, via G. Cesare Abba, 4;
contro
– il PRESIDE SCUOLA MEDIA "GALILLEO GALILEI" di Grosseto, il MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE nella persona pro tempore incarica e il PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI GROSSETO, nella persona delProvveditore pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente
domiciliati presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
e nei confronti
quanto al ric. n. 2875/97: di C. A. e L. C. quali genitori esercenti la patria potestà sul minore C. C., e G. S. e M. D. quali genitori esercenti la patria potestà sul minore G. C., non costituitisi ingiudizio;
quanto al ric. n. 2876/97; di T. D. e K. E. quali genitori esercenti la patria potestà sul minore T. N., non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
– dello scrutinio finale per l'a. s. 1996/97 relativo alla classe III E (ric. n. 2875/97);
– dello scrutinio finale per l'a. s. 1996/97 relativo alla classeIII F (ric. n. 2876/97).
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'AvvocaturaDistrettuale dello Stato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 10 dicembre 1998, il Consigliere dott. Adolfo Metro;
Uditi, altresì, per le parti l'avv. A. Senatore e l'avv. dello Stato L. Andronio;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con analoghi ricorsi (n. 2875/97 e n. 2876/97) le ricorrenti insegnanti di religione, rispettivamente della classe III F e III E della Scuola Media Statale Galileo Galilei di Grosseto e lo SNADIR (Sindacato Autonomo degli insegnanti di religioni), hanno chiesto l'annullamento degli scrutini finali per l'anno scolastico 1996, limitatamente alle valutazioni e determinazioni negative assunte nei confronti degli alunni C. C. e C. G. e dell'alunno N. T., dichiarati non ammessi a "maggioranza" all'esame di licenza, con il voto favorevole alla non ammissione da parte della Preside, per avere quest'ultima impedito la votazione dell'insegnante di Religione, dichiarando a verbale che "in questo caso specifico ritiene che (l'insegnante di religione) non debba votare in quanto determinante. Il voto diviene giudizio motivato ma non entra nel punteggio" e per aver fornito copia autentica dei verbali degli scrutini appositamente richieste per proporre il ricorso al TAR della Toscana, mancanti di parti fondamentali e ogni conseguente esame.
Si impugna, inoltre, ogni atto, presupposto e/o conseguente ed in particolare il perdurante comportamento emissivo tenuto dalla Preside in relazione all'ordine emesso e notificato, dal Provveditore agli Studi di Grosseto, con decreto n. 295 r. i. s, del 16.7.97.
A sostegno del gravame le ricorrenti eccepiscono la violazione dell'art. 9 della L. n. 321/85, del punto 4.1 dell'Intesa tra autorità scolastica italiana e Conferenza episcopale, resa esecutiva dal D. P. R. n. 751/85, violazione ed erronea applicazione del punto 2-7 della citata intesa, come modificata dal D. P. R. n. 202/90, eccesso di potere per violazione dell'art.31 del D. M. n. 80 del 9.3.1995.
L'avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'inammissibilità del gravame ed il difetto di legittimazione attiva dello Snadir.
DIRITTO
Attesa l'evidente connessione, i due gravami possono essere riuniti, per essere decisi con unica sentenza.
Va accolta, in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva al gravame dello Snadir, atteso che le censure oggetto di gravame non sono inerenti a comportamenti antisindacali.
Va riconosciuta, invece, la legittimazione delle ricorrenti a proporre i presenti gravami, atteso che, gli stessi, sono volti a tutelare il contenuto delle loro mansioni e funzioni così come garantiti dalla normativa richiamata nel gravame.
Deve essere ritenuta inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la impugnativa relativa alla esibizione, alle ricorrenti, dei verbali degli scrutini, con parte degli stessi mancante, atteso che, successivamente tali verbali sono stati depositati in atti, dalla avvocatura dello Stato, nel loro contenuto integrale, Infine, va rilevato la sussistenza dell'interesse delle ricorrenti alla decisione del gravame, malgrado l'emanazione del decreto 295 del 16.7.97 del Provveditorato agli studi di Grosseto, con cui si dichiara l'inefficacia degli scrutini degli alunni nei cui confronti la preside ha impedito l'espressione del voto da parte degli insegnanti di religione, atteso che non risulta, dagli atti in causa, la successiva attività di rinnovo degli scrutini stessi in conseguenza di tale decreto.
La causa va, pertanto, esaminata nel merito e deve ritenersi fondata, conformemente, del resto, a quanto ritenuto dal Provveditorato di Grosseto. La questione è già stata affrontata dalla giurisprudenza (cfr. Tar Puglia, Lecce I n. 6/94), le cui conclusioni possono qui essere richiamate.
"Il punto 2.7 dell'Intesa tra autorità scolastica italiana e Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva in Italia con DPR 16.12.1985 n. 751, stabilisce che "gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente, negli organi scolastici, con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento". L'intesa allegata al DPR 23.6.1990 n. 202, nel modificare il precedente Accordo del dicembre 1985, ha aggiunto, al punto suddetto, il seguente periodo: "nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale". La normativa di cui sopra è riprodotta dall'art.32 dell'O. M. 23.12.1991 n. 395, contenente specifiche norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado.
Secondo la preside della scuola Galileo Galilei di Grosseto tali disposizioni andrebbero intese, nel senso che il voto dell'insegnante di religione, allorché si riveli "determinante", verrebbe a perdere ogni rilevanza ed influenza.
Tale interpretazione non è condivisibile.
"In base all'art. 9 della L. 23.3.1985 n. 121, lo Stato riconosce il valore della cultura religiosa, considera i principi del cattolicesimo come parte del patrimonio storico del popolo italiano; afferma la continuità del proprio impegno nell'assicurare – come precedentemente all'Accordo ratificato con la legge predetta – nel quadro delle finalità della scuola l'insegnamento della religione nelle scuole non universitarie.
Sebbene nel quadro del principio supremo di laicità dello Stato – ed anzi come manifestazione di esso – lo Stato garantisce dunque, a livello delle altre discipline impartite dalla scuola, l'insegnamento della religione cattolica nel rispetto della libertà delle coscienze e della responsabilità educativa dei genitori, accogliendo e garantendo il diritto di avvalersi o meno di tale predisposto insegnamento.
Quest'ultimo è, quindi, compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale, e l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo alla stregua di qualsiasi altra disciplina (vedi C. Cost. n. 203 dell'11-12 aprile 1989 e n. 13 dell'11-14 gennaio 1991)".
Pertanto, non pare ammissibile affermare "il carattere per così dire "secondario" dell'insegnamento religioso e dei suoi docenti. Quanto a questi ultimi, in particolare, lo stesso DPR n. 751 del 1985 fissa rigorosi profili per la loro qualificazione professionale (cfr. art. 4), sicché, stante anche la premessa (punto 4.1) che l'insegnamento della religione cattolica… deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline", non si può certo disconoscere che per gli insegnanti di religione sia comunque previsto il possesso di una spiccata e qualificata attitudine docente.
Certamente la peculiarità della materia giustifica, quando si tratti di valutare e formalizzare il profitto in essa conseguito dai singoli discenti, l'esclusione di voti ed esami (art. 4 R. D. n. 824 del 1930), ma non ritiene il Collegio che tale specifica normativa possa essere addotta a valido suppone argomentativo per escludere altresì la partecipazione piena, effettiva ed incondizionata dell'insegnante di religione alle valutazioni di competenza dei docenti, da adottarsi a maggioranza, in sede di esami e di scrutini.
Il punto 2.7 del DPR n. 202 del 1990 va quindi semplicemente inteso, secondo questo Tribunale, nel senso che il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma bensì in giudizio motivato, ma senza per ciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza.
Ove d'altro canto, l'intenzione espressa con la disposizione in questione fosse stata effettivamente quella di esautorare il docente di religione da ogni potere decisionale determinante, essa sarebbe stata precisata espressamente, stante l'evidente dissonanza con il principio d'ordine generale affermato nei primo periodo del punto 2.7, in base al quale, come già ricordato, gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.
In altre parole, nella norma che ne occupa non si dice affatto (e sarebbe stato facile precisarlo) che "… il voto dell'insegnante di religione se potenzialmente determinante perde tale valore in seno al deliberato collegiale …" oppure che "… il voto dell'insegnante di religione se determinante non si conteggia nella maggioranza …". Al contrario la ripetuta norma prevede proprio la possibilità che il voto dell'insegnante di religione possa essere determinante e semplicemente stabilisce che, in questo caso, essi si trasforma in giudizio motivato.
La finalità di quest'ultima disposizione è evidentemente collegata alla peculiare figura del docente di religione ed alla specifica prospettiva ed angolatura psicologiche e spirituali dalle quali l'insegnamento curato lo porta a valutare l'alunno in termini tutt'affatto diversi da quelli degli altri docenti, a volte mirati al mero riscontro del profitto reso dall'alunno stesso; sicché a detto insegnante particolarmente si addice un giudizio articolato e motivato che esplichi adeguatamente la problematica presa in considerazione. Ne è senza spiegazione logica il fatto che l'insegnante di religione, il quale non ha potere di voto e di esame nella sua materia, possa poi partecipare con apporto decisivo alle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, atteso che in sede di scrutini finali emergono spesso profili ed aspetti della personalità complessiva dell'alunno, alla valutazione dei quali non v'è ragione di escludere l'apporto decisivo (ed anzi al riguardo particolarmente autorevole e significativo) del docente di religione (si pensi, ad esempio, al giudizio del consiglio di classe in sede di ammissione o meno agli esami di maturità).
Infine, non sembra che la partecipazione determinante del docente di religione cattolica agli scrutini finali possa costituire lesione del principio di laicità dello Stato, una volta che di tale insegnamento lo Stato semplicemente consente (non obbliga) di avvalersi attraverso un atto di libera scelta ed in presenza altresì della garanzia che la scelta stessa, comunque operata, non dà luogo a forma alcuna di discriminazione (C. Cost. sent. citata n. 203 del 1989)".
Nella specie, dunque, le decisioni dei Consigli di classe adottate senza il voto determinante del docente di religione devono ritenersi illegittime e vanno pertanto rinnovate.
I gravami, in quanto fondati, devono, di conseguenza, essere accolti.
Si compensano, tra le parti, le spese di onorario e di giudizio.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, riunisce i ricorsi n. 2875/97 e n. 2876/97, meglio specificati in epigrafe; estromette da entrambi i giudizi il Sindacato Nazionale Autonomo degli Insegnanti di religione, ACCOGLIE i ricorsi in epigrafe, compensa tra le parti, per entrambi i ricorsi, le spese di onorario e di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 10 dicembre 1998, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:
Avv. Riccardo VIRGILIO – Presidente
Dott. Adolfo METRO – Consigliere, est. rel.
Dott.ssa Marcella COLOMBATI – Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 DIC. 1999