Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 5 Maggio 2010

Sentenza 19 marzo 2010, n.6686

Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 19 marzo 2010, n. 6686: "Nullità del matrimonio concordatario per simulazione unilaterale del consenso".

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. LUCCIOLI   Maria Gabriella                  - Presidente
Dott. FELICETTI Francesco                        - Consigliere
Dott. ZANICHELLI Vittorio                         - Consigliere
Dott. SCHIRO'    Stefano                     - rel. Consigliere
Dott. FITTIPALDI Onofrio                          - Consigliere
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso proposto da: 
               L.A.R., elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale
delle Belle Arti 8, presso l'avv. ABRIGNANI IGNAZIO, che   la
rappresenta e difende, insieme con l'avv. Giuseppe Bruno del Foro di
Palermo, per procura in atti; 
                                                       - ricorrente - 
                               contro 
                  R.G.S., elettivamente domiciliato in Roma, via G.
Ferrari 11, presso l'avv. VALENZA DINO, che lo rappresenta e difende, 
insieme con l'avv. Fabrizio Di Maria del Foro di Palermo, per procura 
in atti; 
                                                 - controricorrente - 
e nei confronti di: 
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO; 
                                                         - intimato - 
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 651/08 del
16 maggio 2008; 
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24
novembre 2009 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;
uditi, per la ricorrente, l'avv. Giovanni De Luca per delega, che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso, e, per il controricorrente,
l'avv. Stefano Valenza per delega, che ha chiesto il rigetto del 
ricorso; 
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, Dott.
DESTRO Carlo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Con sentenza n. 651/08 del 16 maggio 2008 la Corte di appello di Palermo accoglieva la domanda con la quale R.G.S. aveva chiesto, con atto di citazione notificato il 30 dicembre 2006, il riconoscimento e la declaratoria di esecutività nello Stato italiano della sentenza pronunciata il 16 dicembre 2005 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo – ratificata dal Tribunale Ecclesiastico Campano con decreto del 21 luglio 2006 (modificato con decreto del 15 settembre 2006) e dichiarata esecutiva dal Tribunale della Segnatura Apostolica con provvedimento del 21 novembre 2006 – con la quale era stata dichiarata la nullità, per esclusione della prole e della indissolubilità del matrimonio, del matrimonio concordatario dal medesimo R. contratto con L.A. R. il (OMISSIS) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile di detto comune.
Per l'effetto, la Corte territoriale dichiarava l'efficacia nella Repubblica Italiana della menzionata sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di Marsala di procedere alle trascrizioni ed annotazioni di rito sugli atti relativi riguardanti le suindicate parti, compensando integralmente le spese del giudizio.
2. A fondamento della decisione la Corte di appello, in via preliminare, rilevava che l'abrogazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., stabilita dall'ari, dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 73, di riforma del sistema di diritto internazionale privato, non era idonea a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo bilaterale con protocollo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 (di modifica del precedente Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929) e reso esecutivo con la L. 25 marzo 1985, n. 121, disposizioni le quali, con riferimento alle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, contenevano un espresso riferimento all'applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., (art. 4 del Protocollo addizionale, in relazione all'art. 8 dell'Accordo), con la conseguenza che, nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di efficacia di dette sentenze, il giudice italiano doveva continuare ad applicare i menzionati articoli del codice di rito e in particolare l'art. 797 c.p.c., che prevedeva il rispetto del contraddittorio fra le parti.
Osservava ancora la Corte di appello, in via preliminare, che ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con la L. n. 121 del 1985, le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici che fossero munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo dovevano, su domanda delle parti o di una di loro, essere dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte di appello competente, quando questa avesse accertato che il giudice ecclesiastico era quello competente a conoscere della causa, che nel procedimento davanti al tribunale ecclesiastico era stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano e che ricorrevano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Ciò premesso, la Corte di merito, per quel che rileva nel presente giudizio di legittimità, osservava che:
2.a. nel caso in esame non era ravvisabile alcuna violazione delle condizioni previste dall'art. 8 dell'Accordo 18 febbraio 1984 e del protocollo addizionale, in quanto era stato assicurato alle parti, inclusa la L., il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi "fondamentali" dell'ordinamento italiano;
2.b. in particolare, il giudice di secondo grado aveva certamente preso in considerazione l'atto di impugnazione proposto dalla L., unitamente all'appello obbligatorio del Difensore del Vincolo, ed aveva motivato il provvedimento di ratifica, dal quale non era trasparsa la lamentata contraddittorietà o incomprensibilità delle argomentazioni addotte, avendo il Tribunale campano confermato la decisione di primo grado solo sotto il profilo della esclusione della indissolubilità del matrimonio e della prole, ma non anche per difetto di libertà interna dell'attore e per timore reverenziale subito, come richiesto dal R.; la mancanza di attività istruttoria da parte dei giudici di secondo grado non poteva costituire oggetto di sindacato, consentendo il diritto canonico la immediata ratifica della sentenza di primo grado e non essendo tale attività prevista di norma neppure nel procedimento di appello regolato dal codice di rito italiano;
2.c. la lamentata omessa trasmissione degli "acta causae" richiesti non aveva comportato una violazione rilevante del diritto di difesa della parte, così come l'omessa comunicazione della trasmissione al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica della decisione di appello non aveva comportato limitazioni, in considerazione della funzione di controllo formale di detto organo ai fini della esecutività della sentenza canonica e in considerazione dell'assenza di allegazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per ricorrere alla Rota Romana; le ulteriori generiche accuse di violazioni del diritto di difesa formulate dall'opponente, sulla quale gravava l'onere di allegazione e di prova, non erano superabili con l'avanzata richiesta di acquisizione degli atti del procedimento ecclesiastico; in definitiva, tutte le violazioni lamentate non avevano inficiato le condizioni per la delibazione della sentenza di nullità del matrimonio contratto tra le parti, essendo stato assicurato tra le medesime il contraddittorio e comunque gli elementi essenziali del diritto di agire e resistere in difesa dei propri diritti;
2.d. le considerazioni svolte inducevano a ritenere prive di alcuna rilevanza, oltre che di consistenza, le questioni di legittimità costituzionale della L. n. 121 del 1985, e di tutta la normativa vigente in materia di delibazione delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., tardivamente sollevate dalla L. solo nella memoria del 4 gennaio 2008;
2.e. la sentenza in esame non era contraria all'ordine pubblico, in quanto i motivi di nullità, ossia la simulazione (per esclusione unilaterale della prole e dell'indissolubilità del vincolo)(erano sussunti nel nostro ordinamento (art. 123 c.c.); infatti la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei "bona matrimonii" poteva trovare ostacolo solo nell'ordine pubblico, nel caso in cui detta esclusione fosse rimasta nella sfera psichica del suo autore, perchè non manifestata, nè comunque conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, alla stregua del principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole; nel caso in esame, dall'attività istruttoria svolta dal giudice ecclesiastico emergeva che la divergenza tra volontà e dichiarazione del R. era stata espressamente manifestata ben prima delle nozze e che la L. era certamente a conoscenza della volontà del coniuge di escludere la nascita di figli e l'indissolubilità del vincolo, fermo restando che tale circostanza non era stata espressamente messa in discussione nelle memorie difensive della convenuta; non risultavano infine pendenti fra le parti davanti a giudici italiani procedimenti di nullità matrimoniale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuto conto che comunque la sentenza di divorzio (come la pendenza del relativo giudizio) non impedivano la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio.
3. Per la cassazione di tale sentenza, ricorre L.A.R. sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria. R.G. S. resiste con controricorso. L'Ufficio intimato non ha svolto in questa sede attività processuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE


1. In via preliminare va disattesa l'eccezione, sollevata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso per cassazione per intervenuta acquiescenza alla sentenza impugnata, in seguito alla instaurazione da parte della L., prima della presentazione del ricorso stesso, di un giudizio risarcitorio ai sensi dell'art. 129 bis c.c., fondato, come sostiene il R., "unicamente ed inequivocabilmente sull'avvenuta attribuzione degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale".
Osserva al riguardo il collegio che l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 c.p.c., può ritenersi sussistente in forma tacita, soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè qualora gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (Cass. 2006/ 4650; 2007/17480).
Nel caso di specie, il giudizio risarcitorio promosso dalla L. ai sensi dell'art. 129 bis c.c., non costituisce inequivoca dimostrazione della volontà della parte di non avvalersi dell'impugnazione avverso la sentenza di delibazione della pronuncia del tribunale ecclesiastico, non sussistendo un rapporto di assoluta incompatibilità tra l'instaurazione del giudizio risarcitorio e l'impugnazione della sentenza di delibazione e, in particolare, ben potendo il promovimento del giudizio di risarcimento danni configurarsi come preventiva e anticipata attivazione in via prudenziale – anche se intempestiva al momento della proposizione della domanda, non essendo ancora definitiva a quella data la dichiarazione di nullità del matrimonio, tenuto peraltro conto che la sussistenza dell'interesse ad agire va accertata con riferimento al tempo della decisione (Cass. 2002/17064) – di un ulteriore strumento processuale a tutela del proprio interesse, di cui potersi comunque avvalere nell'ipotesi che l'impugnazione della sentenza di delibazione fosse stata successivamente respinta.
2. Con il primo motivo di ricorso la L. – denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, dell'Accordo in data 18 febbraio 1984 tra Repubblica Italiana e Santa Sede di modifica del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121, nonchè del punto 4 dell'allegato protocollo addizionale e dell'art. 796 c.p.c., per essere stato disposto il mutamento del rito da ordinario a camerale – deduce che l'istanza di delibazione era stata proposta dal R. con atto di citazione, a cui la convenuta aveva resistito con comparsa di costituzione, e che illegittimamente il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione del 23 aprile 2007, su istanza di parte attrice, aveva disposto il richiesto mutamento del rito da ordinario a camerale, rinviando all'udienza camerale del 26 ottobre 2007 e successivamente a quella dell'11 gennaio 2008 e concedendo termine per deposito di note conclusive alla convenuta, la quale aveva chiesto l'acquisizione, a norma dell'art. 210 c.p.c. e segg., degli atti esistenti presso i tribunali ecclesiastici e inerenti al procedimento di nullità del matrimonio da lei contratto con il R., con istanza su cui la Corte di appello si era riservata di decidere, per poi provvedere sulla domanda con sentenza del 16 maggio 2008, senza motivare sul rigetto della richiesta sopra indicata e sul mutamento del rito.
Al riguardo la L. afferma che:
2.1. alla stregua della giurisprudenza della Corte di legittimità, ai fini della determinazione del rito applicabile al giudizio in questione, occorre distinguere le ipotesi in cui le parti intendono chiedere di comune accordo alla Corte di appello la delibazione delle sentenze ecclesiastiche e in cui si deve seguire il rito camerale, dall'ipotesi, come quella di specie, in cui la pretesa viene azionata da una sola parte nei confronti dell'altra, che si oppone, e in cui la domanda va proposta con citazione, con conseguente applicazione del rito ordinario dei procedimenti contenziosi;
2.2. nella vicenda processuale in questione, l'instaurazione di un giudizio contenzioso ordinario avrebbe sicuramente consentito alla Corte un più completo ed esauriente esame dei fatti prospettati dalla convenuta, anche attraverso un'attenta presa in considerazione della ineludibile istanza formulata per l'acquisizione della documentazione dei tribunali ecclesiastici; inoltre dell'intervento del Pubblico ministero si è avuta solo generica e succinta notizia nella sentenza e della sua partecipazione al procedimento si trova traccia meramente formale nei verbali della seconda e dell'ultima udienza, senza che si sia avuta conoscenza di alcuna sua argomentazione, laddove l'art. 796 c.p.c., dichiara necessario il suo intervento in giudizio.
3. La censura formulata con il primo motivo va opportunamente esaminata, per ragioni di connessione, insieme con quella articolata con il quarto motivo, con la quale la ricorrente denuncia omessa motivazione in ordine alla richiesta di acquisizione, a norma dell'art. 210 c.p.c., degli atti del procedimento canonico e deduce che nulla emerge dalla impugnata sentenza in ordine alle ragioni che hanno indotto il giudice della delibazione a non accogliere l'istanza istruttoria formulata dalla ricorrente, nè tanto meno in merito all'esito della richiesta, neppure esitata dalla corte di appello, la quale ha ritenuto invece di procedere direttamente alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio.
4. Le complessive doglianze sono prive di fondamento.
Il collegio condivide, in via di principio, l'affermazione secondo cui, essendo stata la domanda di delibazione proposta con atto di citazione soltanto dal R., il giudizio avrebbe dovuto proseguire secondo le regole del processo di cognizione ordinario (Cass. 1998/11658; 2007/13363).
Tuttavia l'art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo".
Qualora, pertanto, nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell'efficacia di una sentenza straniera, il procedimento sia stato trattato in camera di consiglio anzichè in udienza pubblica, la parte che proponga ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza, deducendone la nullità per tale motivo, ha l'onere di dedurre lo specifico pregiudizio al diritto di difesa che sarebbe derivato dal rito seguito (Cass. 2008/4435).
Nella specie l'argomentazione difensiva della ricorrente, secondo cui "…un giudizio contenzioso ordinario avrebbe sicuramente consentito alla Corte un più completo ed esauriente esame dei fatti prospettati dalla convenuta, anche attraverso un'attenta presa in considerazione della ineludibile istanza di acquisizione di documentazione dei Tribunali Ecclesiastici…", è del tutto generica, in quanto deduce non una lesione specifica e concreta del diritto di difesa, ma soltanto un'evenienza del tutto ipotetica, non suffragata da riscontri precisi e comunque non sorretta dalle risultanze di causa.
Non risulta infatti da nessuna circostanza che l'adozione del rito camerale abbia impedito alla Corte di appello di esaminare con attenzione i fatti prospettati, come solo genericamente affermato dalla ricorrente. Deve inoltre tenersi conto che, secondo quanto riconosciuto dalla stessa L., la Corte di merito, dopo il mutamento del rito, ha concesso alla resistente un termine per il deposito di note conclusive.
4.1. Quanto alla mancata adozione da parte della Corte di appello di un provvedimento in ordine alla richiesta, formulata dalla convenuta, di acquisizione ex art. 210 c.p.c., degli atti esistenti presso i tribunali ecclesiastici e inerenti al procedimento di nullità del matrimonio contratto con il R., va preliminarmente rilevato che la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non ha specificamente indicato in questa sede i documenti di cui ha chiesto l'acquisizione, nè ha riprodotto il loro contenuto.
Infatti, allorchè nel ricorso per cassazione sia denunciata la mancata ammissione di un mezzo istruttorio, è necessario che il ricorrente non si limiti ad una denuncia generica, ma evidenzi il contenuto, le finalità e la rilevanza della richiesta istruttoria (Cass. 2006/5479), affinchè la Corte di cassazione possa esercitare il controllo circa il carattere decisivo dei fatti che si assumono trascurati dal giudice di merito; ciò in quanto, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere tale controllo sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, senza dover colmare le eventuali lacune con indagini integrative (Cass. 2005/10357).
Osserva comunque il collegio che, alla stregua di quanto prospettato dalla stessa ricorrente in questa sede, la richiesta di esibizione appariva del tutto generica e caratterizzata da non consentite finalità esplorative (Cass. 2004/5908; 2004/12997).
Non risulta in atti, infine, che nel giudizio davanti alla Corte di appello la L. si sia opposta alla conversione del rito, così rimanendo confermata dal comportamento processuale della stessa convenuta l'inesistenza di un reale pregiudizio che da tale conversione possa essere derivato al suo diritto di difesa.
4.2. In ordine alle modalità di esercizio del potere d'intervento del P.M., la censura è inammissibile non essendosi tradotta nella formulazione di uno specifico quesito di diritto al riguardo, fermo restando che, al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che al P.M. siano inviati gli atti del giudizio, ponendolo in condizione di intervenire, non sussistendo, in caso di omessa partecipazione, ulteriori oneri di comunicazione (Cass. 2006/21065; 2008/25722), senza che rilevi, o possa in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale, il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (Cass. 2005/1345). 5. Con il secondo motivo la L. denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, lett. B) e C) dell'Accordo con Protocollo Addizionale in data 18 febbraio 1984 tra Repubblica Italiana e Santa Sede, della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64, lett. B), dell'art. 797 c.p.c., dell'art. 24 Cost., e dell'art. 6, comma 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848, per non essere stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano e per essere stati violati i diritti essenziali della difesa nell'ambito del giudizio canonico.
Afferma la ricorrente che nel procedimento davanti al Tribunale Ecclesiastico Campano, investito dell'appello avverso la sentenza di nullità del matrimonio pronunciata in primo grado dal Tribunale Ecclesiastico Siculo, non sono stati rispettati i diritti essenziali della difesa, in quanto dopo il deposito dell'appello, l'appellante non è stata in alcun modo messa in grado di conoscere nè la memoria difensiva della parte appellata, nè le osservazione del "difensore del vincolo", nè la documentazione prodotta in giudizio e non ha avuto alcuna comunicazione sullo svolgimento della procedura, finchè al suo difensore è stato notificato il provvedimento del Tribunale della Segnatura Apostolica in data 21 novembre 2006, con il quale è stata dichiarato esecutivo per il diritto canonico il decreto del Tribunale Ecclesiastico Campano in data 21 luglio 2006 di ratifica della sentenza di nullità matrimoniale appellata. Di conseguenza, secondo il tenore della censura in esame, la L. non ha in alcun modo potuto controdedurre rispetto alle argomentazioni avversarie ed esercitare i propri diritti essenziali di difesa in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano. A nulla rileva, secondo la ricorrente, che, a seguito di un'innovazione introdotta nel diritto canonico nel 1971, il procedimento di appello nelle cause di nullità del matrimonio sia stato semplificato, essendo consentito al Tribunale Ecclesiastico di secondo grado osservare il principio della "doppia sentenza conforme", attraverso la semplice ratifica con decreto della precedente sentenza di nullità, in quanto comunque la procedura in effetti seguita nel caso di specie non può essere considerata conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
5.1. La censura non è fondata.
Osserva il collegio che, in sede di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, la violazione, nel corso del procedimento davanti al tribunale ecclesiastico, del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio, quale situazione ostativa alla delibazione, è riscontrabile soltanto in presenza di una compromissione della difesa negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall'ordinamento dello Stato, mentre resta irrilevante una mera diversità di regolamentazione processuale del diritto stesso (Cass. 1989/4166;
cfr. Cass. 2008/3186).
Nel caso di specie, alla stregua di quanto prospettato dalla ricorrente, la quale non ha in alcun modo specificamente dedotto che la decisione del Tribunale Ecclesiastico di appello si sia fondata su eccezioni o argomentazioni decisive di controparte sulle quali non si sia potuto instaurare il contraddittorio, deve escludersi che si sia verificata una reale compromissione del diritto di difesa dell'appellante negli aspetti essenziali garantiti dall'ordinamento dello Stato Italiano. E' da ritenersi, di conseguenza, che il giudizio di impugnazione svoltosi davanti al Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano, nel seguire la forma del procedimento per decreto previsto dal codice canonico per il giudizio di appello, abbia comportato soltanto una diversa regolamentazione processuale del diritto di difesa, che nella specie, alla stregua delle risultanze processuali e secondo la prospettazione della stessa ricorrente, non risulta non essere stato esercitato, o esercitabile, con pienezza dalla L. in ordine alle ragioni in fatto e in diritto poste dallo stesso Tribunale Ecclesiastico di appello a fondamento della propria decisione.
6. Con il terzo motivo la ricorrente – prospettando omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia e denunciando violazione o falsa applicazione della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64, lett. G), e dell'art. 797 c.p.c., per delibazione di sentenza contenente disposizioni contrarie all'ordine pubblico – deduce che:
6.1. nel decreto emesso dal Tribunale Ecclesiastico Campano non si rinviene alcun riferimento alla circostanza se la L. fosse o meno a conoscenza delle riserve poste dal marito prima della celebrazione delle nozze; la Corte di appello di Palermo ha, a sua volta, affermato che l'altro coniuge era certamente a conoscenza della volontà del primo di escludere la nascita dei figli e la indissolubilità del vincolo, senza tener conto che il giudice ecclesiastico non ha accertato tale circostanza; la stessa Corte di appello non ha ritenuto di disporre l'acquisizione degli atti del procedimento ecclesiastico e non ha quindi potuto trarre il proprio convincimento in merito dai documenti e dai verbali di causa; anzi, dagli atti del procedimento canonico risulta evidente che la L. ha contratto matrimonio con il R. ignorando la volontà del coniuge di escludere la prole e l'indissolubilità del vincolo;
6.2. in considerazione della sostanziale diversità della natura del giudizio ecclesiastico da quello che si svolge davanti al giudice italiano, la Corte di appello avrebbe dovuto avvertire la necessità di provvedere ad un'autonoma valutazione del profilo di conoscenza o di conoscibilità della riserva unilaterale di un coniuge da parte dell'altro, applicando le regole proprie del processo civile e, in mancanza della prova di tale conoscenza o conoscibilità, avrebbe dovuto ritenere la contrarietà all'ordine pubblico italiano della pronuncia di nullità del matrimonio, tenuto conto anche che l'art. 123 c.c., consente a ciascuno dei coniugi di impugnare il matrimonio solo nel caso in cui la simulazione sia stata comune ad entrambi.
7. Le censure sono prive di fondamento.
La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei "bona matrimonii" (cioè per divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione) postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota soltanto a causa della sua negligenza, atteso che, ove le suindicate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Peraltro, se per un verso il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità di tale esclusione da parte dell'altro coniuge con piena autonomia (trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico), senza limitarsi al controllo di legittimità della pronunzia ecclesiastica di nullità, per altro verso la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda ed agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo in fase delibatoria ad alcuna integrazione di attività istruttoria (Cass. 2000/6308; 2003/3399;
2007/22011), fermo restando che rientra nella mera facoltà del giudice italiano – il cui esercizio è rimesso al suo discrezionale apprezzamento – provvedere ad un'autonoma e diversa valutazione del medesimo materiale probatorio secondo le regole del processo civile e disattendere eventualmente gli obiettivi elementi di conoscenza documentati negli atti del giudizio ecclesiastico (Cass. 2008/2467).
Nel caso di specie, la Corte di appello di Palermo – nell'affermare che "…dall'attività istruttoria svolta dal giudice ecclesiastico emerge che la divergenza tra volontà e dichiarazione del R. venne espressamente manifestata ben prima delle nozze e che l'altro coniuge era certamente a conoscenza della volontà del primo di escludere la nascita di figli e l'indissolubilità del vincolo…" e che "…tale circostanza non è stata espressamente messa in discussione nelle, pure articolate, memorie difensive della L…." – si è uniformata al principio sopra enunciato ed ha compiuto, in ordine alla conoscenza o alla conoscibilità da parte della ricorrente della volontà del coniuge di escludere alcuni dei "bona matrimonii", un accertamento di fatto, sorretto da idonea e congrua motivazione, immune da vizi logici. Tale accertamento si sottrae alle infondate critiche sollevate in questa sede dalla ricorrente, la quale non ha comunque espressamente censurato l'affermazione della Corte di appello secondo la quale la L., nelle sue difese nel giudizio ecclesiastico, non ha mai messo in discussione la propria conoscenza della riserva e della simulazione unilaterale del marito in ordine alla esclusione della prole e della indissolubilità del matrimonio.
8. Con il quinto ed ultimo motivo la L. denuncia insufficiente motivazione, anche ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 24, in ordine al rigetto dell'eccezione di incostituzionalità della L. n. 121 del 1985, e di tutta la normativa relativa alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., e in particolare in ordine alla ritenuta insussistenza dei requisiti della non manifesta infondatezza e della rilevanza ai fini del giudizio, richiesti dalla legge per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
La censura è inammissibile. Nel giudizio di legittimità non è infatti proponibile una censura con cui si lamenti che il giudice di merito, nell'escludere la non manifesta infondatezza o la rilevanza della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale, abbia omesso di fornire adeguata motivazione, posto che la questione di costituzionalità di una norma non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio e può comunque essere proposta o riproposta dalla parte interessata in ogni stato e grado del processo, purchè essa risulti strumentale alla decisione di questioni ritualmente dedotte nel processo stesso (Cass. 2003/16245; 2004/5135;
2006/26319).
9. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali, che si liquidano in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010