Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 19 Ottobre 2008

Sentenza 19 maggio 2008, n.1698

TAR Puglia. Sentenza 19 maggio 2008, n. 1698: “Permesso di soggiorno per motivi di carattere umanitario”.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA – LECCE – TERZA SEZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:

ANTONIO CAVALLARI Presidente
TOMMASO CAPITANIO Primo Referendario, relatore
SILVIA CATTANEO Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1698/2005, proposto da S.A., rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Centonze ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via G. Toma, 45,

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., e QUESTURA DI LECCE, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, con domicilio eletto ope legis presso la sede della stessa, in LECCE, VIA F. RUBICHI, 23

per l’annullamento, previa sospensiva,

del provvedimento adottato dal Questore di Lecce in data 8.4.2005, e notificato al ricorrente in data 4.7.2005, recante il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso il provvedimento di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato politico emesso dalla Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato in data 17.3.2005, anche questo notificato al ricorrente in data 4.7.2005.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti il decreto presidenziale 12.10.2005, n. 1189, e l’ordinanza collegiale 27.10.2005, n. 1321, recanti l’accoglimento della domanda cautelare;
Uditi nella pubblica udienza del 26 marzo 2008 il relatore, Primo Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti, l’avv. Colella, in sostituzione dell’avv. Centonze, e l’avv. dello Stato Libertini.

FATTO E DIRITTO

1. Il sig. A. S., cittadino sudanese (originario, in particolare, della regione del Darfur) impugna il provvedimento con il quale il Questore di Lecce ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata a suo tempo dal ricorrente (e ciò in conseguenza del fatto che la speciale Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di rifugiato aveva deciso di non riconoscere al ricorrente il suddetto status), nonché il presupposto diniego di riconoscimento dello status di rifugiato.

Questi i motivi a sostegno della richiesta di annullamento degli atti impugnati:
– violazione art. 3, comma 3, del DPR n. 394/1999 (il provvedimento di diniego non è stato tradotto in una lingua conosciuta dal destinatario);
– difetto di motivazione e di istruttoria (la Questura ha fondato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno unicamente sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato);
– violazione art. 19, comma 1, T.U. n. 286/1998 e s.m.i.;
– violazione art. 7 e ss. L. n. 241/1990 e s.m.i.

2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo che con l’ordinanza in epigrafe è stata accolta la domanda cautelare, alla pubblica udienza del 26 marzo 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.

3. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte fondato.

3.1. L’inammissibilità, ovviamente, concerne l’impugnazione del diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, ed essa discende dal fatto che in parte qua la controversia involge diritti soggettivi, e, come tale, essa andava proposta davanti all’A.G.O. (vedasi, a conferma di quanto appena detto, l’art. 35 del D.Lgs. n. 25/2008 – recante Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato – il quale attribuisce espressamente all’A.G.O. la giurisdizione in materia di impugnazione del diniego di riconoscimento dello status di rifugiato).

3.2. Per il resto, invece, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, adottato dalla Questura di Lecce.
Al riguardo, si deve osservare che il ricorrente è originario della regione sudanese del Darfur, la quale negli ultimi anni (e la cosa costituisce fatto notorio, vista la risonanza che tali eventi hanno avuto sui mass media di tutto il mondo. In ogni caso, in allegato al ricorso è stata depositata documentazione che comprova la gravissima situazione esistente nel Paese africano) è stata teatro di sanguinosi scontri ed eccidi. Fra le vittime di tali accadimenti è ricompreso il fratello del ricorrente, a causa della religione professata.
Pertanto, pur non avendo il sig. A. fornito la prova che le persecuzioni di cui si è detto lo riguardavano uti singulus (per la qual cosa la Commissione Centrale gli ha negato lo status di rifugiato), è evidente che egli, qualora dovesse far ritorno in Sudan potrebbe essere comunque vittima di atti di violenza e/o di torture.
Se così è, ne consegue che l’Amministrazione ha violato il disposto dell’art. 5, comma 6, del T.U. n. 286/1998, nella parte in cui la norma vieta il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno nel caso in cui ricorrano seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali assunti dall’Italia.
Nel caso di specie, non c’è dubbio che tali motivi sussistano, per cui il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno va annullato.

4. In conclusione, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte accolto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

Le competenze spettanti al difensore del ricorrente ed inerenti alle spese per il patrocinio a spese dello Stato (a cui il sig. A. è stato ammesso con deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce del 29.7.2005) sono liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, in parte dichiara inammissibile e in parte accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 26 marzo 2008.

Antonio Cavallari Presidente
Tommaso Capitanio Estensore