Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Febbraio 2005

Sentenza 19 maggio 2004, n.863

T.A.R. Piemonte. Prima Sezione. Sentenza 19 maggio 2004, n. 863: “E’ fondato il ricorso avverso il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana emesso in considerazione dell’attaccamento del richiedente ai valori della cultura del paese di provenienza”.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 863/04
R.G. 651/04

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. I sezione

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 651 del 2004, proposto da L. M., rappresentato e difeso dagli Avvocati Mauro Bolla e Federico Serse Zunino, elettivamente domiciliato in Torino Corso Siccardi 11 presso lo studio dell’Avv Bolla.
ricorrente

contro

Ministero dell’Interno
resistente

per l’annullamento, previa sospensione,
del provvedimento del Ministero dell’Interno del 9-1-2004, notificato il 9-2-2004, di rigetto della domanda tesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana;
nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi con il provvedimento impugnato;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;
Relatore, alla camera di consiglio del 19.5.2004 il ref. Cecilia Altavista e udito, altresì, l’ avvocato Bolla per la parte ricorrente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

In data 17-2-2000 L. M., presentava alla Prefettura di Torino istanza, ai sensi dell’art. 9 della legge 91 del 5-2-1992, ritenendo di rientrare nella previsione della lettera f) del comma 1 di tale articolo, per la concessione della cittadinanza italiana.
Con decreto del Ministro dell’Interno del 9-1-2004 l’istanza veniva respinta;
Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi :
eccesso di potere per difetto di motivazione, con contestuale violazione di legge e per erroneo presupposto, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia;
Alla Camera di Consiglio del 19-5-2004 il ricorso veniva ritenuto per la decisione immediata.
Il Collegio ritiene di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell’art 3 della legge 21 luglio del 2000 n° 205, attesa la ritualità delle notifiche dell’atto introduttivo del giudizio e la completezza dell’istruttoria.
Il ricorso è fondato. Infatti il parere della Questura richiamato per relationem nel provvedimento di diniego del Ministero afferma che, pur non sussistendo elementi che precludano l’acquisto della cittadinanza italiana, tuttavia in considerazione dell’attaccamento ai valori della cultura del paese di provenienza non vi è certezza di adesione ai principi di laicità dello Stato che informano attualmente l’ordinamento giuridico italiano.
Il decreto di concessione della cittadinanza è un provvedimento ampiamente discrezionale, che l’Amministrazione potrebbe negare anche in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, purché sia dato atto nella motivazione del corretto esercizio del potere discrezionale ( cfr. CdS IV 1474 del 16/9/99 per cui ai sensi dell’art. 9 L. 5 febbraio 1992 n. 91, il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni discrezionali circa l’esistenza di un’avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale).
Nel provvedimento di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art 9, quindi, l’Amministrazione può tenere conto di un complesso di elementi di natura patrimoniale e di valutazione della persona del richiedente.
Nel caso di specie però l’Amministrazione ha basato il provvedimento di diniego su elementi relativi a scelte e considerazioni di natura personale del richiedente e che non possono essere oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione.
Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione, pronunciandosi ai sensi dell’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n.205,accoglie il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19.5.2004, con l’intervento dei signori magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala, Presidente
Bernardo Baglietto, Primo referendario
Cecilia Altavista, ref. Est.

IL PRESIDENTE
Gomez de Ayala
L’ESTENSORE
C. Altavista

Depositata in segreteria a sensi di legge
Il 19 maggio 2004
Il Direttore di segreteria
M. Luisa Cerrato Soave