Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Ottobre 2006

Sentenza 19 giugno 2006, n.27613

Corte di Cassazione – Sezione VI Penale. Sentenza 19 giugno 2006, n. 27613.

(Presidente: L. Sansone; Relatore: F. Rossano)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

SENTENZA

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza 12 dic. 2005 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza 5/7/2004 del Tribunale della stessa città, con la quale D.D. S. era stata condannata alla pena (sospesa) di euro 800,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 e 388 c.p. perché, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, non consegnava a D.V., nei giorni indicati dal giudice della separazione, la figlia minore R., eludendone così il provvedimento, in Roma fino al 19/9/1998.

Avverso detta sentenza la D.D. ha proposto ricorso per cassazione tramite il suo difensore.

Dopo una lunga premessa in fatto, nella quale ricostruisce i rapporti tra essa ricorrente ed il coniuge, dal matrimonio contratto il 28/5/93 alla nascita della figlia R. il 13/11/94, ai successivi dissidi tra loro insorti con conseguenti separazione ed attuale stato conflittuale per le controverse modalità in cui hanno avuto luogo gli incontri tra il genitore e la figliola, investe con apprezzamenti che travalicano i limiti della critica la sentenza impugnata; deduce, tra l’altro che la Corte territoriale trova credibile tutto quel che riferisce la parte lesa senza sottoporre tale versione ad una valutazione critica; che non si comprende perché vengano criticate le affermazioni dei medici circa il comportamento del D. che andava a dialogare con la c.t.u. dott. Accattino, accompagnato da due psicologhe; che erroneamente la corte territoriale aveva ritenuto che la ricorrente avrebbe potuto scegliere a piacimento il giorno in cui far seguire alla bambina le lezioni di catechismo; che il racconto dei testi era de relato, tranne quando essi videro la bimba piangere in braccio alla madre.

Osserva il collegio che il ricorso è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata ravvisa preliminarmente l’elusione del provvedimento del giudice civile nella scelta del giorno delle lezioni di catechismo della bambina, coincidente con il giorno prefissato per le visite del padre a costei.

Però sfugge alla valutazione della corte territoriale che tale comportamento non è sorretto dal dolo.

Ad escluderne la presenza nella condotta della ricorrente sono sufficienti due argomentazioni: la prima, che, secondo una massima di esperienza, è noto che le lezioni di catechismo sono collettive in quanto interessano i ragazzi di ambo i sessi di una determinata fascia di età appartenenti ad una parrocchia e che l’organizzazione di esse (giorno, orario) è stabilita dal clero preposto alla parrocchia in questione compatibilmente agli impegni scolastici dei ragazzi che debbono seguirle; la seconda, che, secondo l’assunto della ricorrente (attendibile perché non contestato ne smentito dal coniuge o da altri), ogni qualvolta che per un impedimento della bambina non aveva luogo l’incontro prestabilito, i genitori concordavano il giorno e l’orario per recuperare il mancato incontro.

La giurisprudenza della SC (ex plurimis sez. VI, 20 gen. 1997, n. 2720) si è già occupata di situazioni simili, affermando che in tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile, concernente l’affidamento di un figlio minore, il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza, anche se non deve configurarsi l’esimente dello stato di necessità, deve comunque essere stato determinato dalla volontà di esercitare il diritto dovere di tutela dell’interesse del minore, in situazione che non abbia potuto essere devoluta al giudice per eventuale modifica del provvedimento.

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Roma, 19/6/2006.

Depositata in Cancelleria il 3 agosto 2006.