Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Gennaio 2007

Sentenza 19 gennaio 2007, n.116

Consiglio di Stato. Sentenza 19 gennaio 2007, n. 116: “Status giuridico degli insegnanti di religione cattolica”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

– sul ricorso in appello n. 5107 del 2005, proposto da C. L. e T. C., rappresentate e difese dall’avv. Andrea Pettini, elettivamente domiciliate presso lo studio del dott. Gian Marco Grez in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, Pal. IV, Sc. B;

contro

– il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Centro Servizi Amministrativi di Pisa, nella persona del legale rappresentate in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono per legge domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

e nei confronti

– di B. S. e M. C., non costituite,

per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sez. I, n. 1481 del 24 maggio 2004.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 14 novembre 2006 il Cons. Giuseppe Minicone;
Uditi l’avv. Diaco, per delega dell’avv. Pettini, e l’avv. dello Stato Melillo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 23 dicembre 2000, le sigg.re L. C. e C. T., in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento nelle scuole materne ed elementari conseguite nei concorsi ordinari, impugnavano, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Toscana, le graduatorie permanenti del personale docente della Provincia di Pisa, pubblicate il 23 ottobre 2000, nella parte in cui non era stato loro consentito l’accesso alla seconda o terza fascia, in relazione al servizio di insegnamento di religione cattolica da esse prestato nel periodo compreso tra il 1° settembre 1995 ed il 25 maggio 1999, nonché nella parte in cui lo stesso servizio non era stato valutato neppure ai fini del punteggio all’interno della fascia attribuita.

2. Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso sul rilievo che, ai sensi dei DD.MM. n. 123 del 27 marzo 2000 e n. 146 del 18 maggio 2000, la valutazione del servizio di insegnamento nelle scuole statali era consentita sempre che tale servizio fosse relativo al posto o classe di concorso per la quale si chiedeva la partecipazione; circostanza, questa, non ricorrente nell’ipotesi di insegnamento della religione cattolica, non riconducibile ad alcun posto o classe di concorso.

3. Avverso detta decisione hanno proposto appello le interessate, deducendone l’erroneità, in quanto il primo giudice avrebbe tratto il principio da lui enunciato esclusivamente dal dettato dell’Allegato A, lett. B dei citati decreti, attinente alla valutazione dei titoli ed alla attribuzione dei relativi punteggi, laddove l’art. 2 del D.M. 27 marzo 2000 e l’art. 3 del D.M. 18 maggio 2000 n. 146, nel disciplinare i requisiti di accesso alle graduatorie permanenti, richiederebbero soltanto 360 giorni di servizio prestati nelle scuole statali, senza specificare che esso debba essere relativo al posto o classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione.

Ne conseguirebbe, ad avviso delle appellanti, il loro diritto all’inserimento nella fascia spettante a coloro che facciano valere il prescritto periodo di servizio nelle scuole statali, ancorché senza l’attribuzione del relativo punteggio.

3.1. Si è costituita l’Amministrazione scolastica, depositando le difese svolte in primo grado.

3.2. Con memoria, la difesa delle appellanti, nel far presente che, nei confronti della sig.ra Castelli, è venuto meno l’interesse alla decisione (avendo la stessa ottenuto, nel frattempo, l’immissione in ruolo), ha ribadito l’assunto sviluppato nell’atto di appello.

4. Il gravame è infondato.

5. Premesso che occorre dare atto, conformemente alla richiesta dell’interessata, della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello da parte della prof.ssa C., va osservato, per quanto riguarda la prof.ssa T., che la tesi di fondo, sulla quale si articolano le censure mosse alla decisione di primo grado, si incentra su una asserita distinzione tra i requisiti di inserimento nella II o III fascia delle graduatorie permanenti (per le quali sarebbe richiesto solo di aver prestato 360 giorni di servizio nelle scuole statali nel periodo prescritto, senza alcuna specificazione limitativa) e le condizioni per l’attribuzione del punteggio all’interno di ciascuna fascia in relazione a detto servizio (per il quale soltanto sarebbe richiesto che quest’ultimo sia relativo ad un posto o ad una classe di concorso).

Ne conseguirebbe, ad avviso dell’istante, che, dovendosi dare prevalenza, secondo corretti canoni ermeneutici, all’interpretazione letterale rispetto a quella sistematica, l’insegnamento della religione cattolica, in quanto servizio prestato nella scuola statale, dovrebbe essere valutato ai fini dell’individuazione della fascia spettante (che, quindi, non potrebbe essere la quarta, come operato dall’amministrazione), sia pure senza dar luogo ad un punteggio aggiuntivo all’interno di detta fascia, stante la preclusione disposta, solo a tal fine, dall’Allegato ai DD.MM..

5.1. L’assunto è destituito di fondamento.

L’art. 3 del DM. n. 146 del 18.5.2000 e l’art. 2 del D.M. 27.3.2000, nell’elencare i requisiti per l’inserimento in graduatoria dei nuovi aspiranti (tra cui i 360 giorni di servizio prestati nelle scuole statali), chiariscono che si tratta dei medesimi “requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli”.

Orbene, tali requisiti sono indicati dal D.L. 6 novembre 1989 n. 357, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 27 dicembre 1989, n. 417, il cui art. 2, comma 10, precisa che, per l’ammissione ai concorsi per soli titoli è richiesto (oltre al superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto) “un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all’estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l’accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso che sia stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente”.

E dunque, è proprio il dato testuale dei DD.MM. del 2000 (ripreso, poi, dalla tabella di valutazione dei titoli) ad evidenziare, attraverso il richiamo ai soppressi concorsi per soli titoli, come l’insegnamento della religione cattolica, in quanto non riconducibile ad un ruolo ordinario né ad una classe di concorso, non possa essere valutato non solo ai fini dell’attribuzione del punteggio corrispondente, ma neppure ai fini dell’individuazione della fascia di inserimento.

5.2. La peculiarità dell’insegnamento della religione trova, del resto, conferma nella successiva evoluzione normativa, ove si consideri che solo con la legge 18 luglio 2003, n. 186, sono state dettate apposite norme sullo stato giuridico di detti docenti, prevedendo l’istituzione di dotazioni di organico a livello regionale ed uno speciale concorso riservato per titoli ed esami per la prima immissione in ruolo.

6. Per tutte le considerazioni svolte, l’appello deve essere respinto.

Le spese del grado di giudizio possono essere equamente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, come specificato in motivazione, previa dichiarazione di improcedibilità, relativamente all’appellante C. L., lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 14 novembre 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Claudio VARRONE Presidente

Gianpiero Paolo CIRILLO Consigliere

Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere

Giuseppe MINICONE Consigliere Est.

Rosanna DE NICTOLIS Consigliere