Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Ottobre 2003

Sentenza 19 gennaio 1993, n.59

Corte d’Appello civile di Milano. Sentenza 19 gennaio 1993, n. 59.

(Loi; Ceccherini)

Motivi della decisione

I ricorrenti ripropongono in un nuovo giudizio (dopo l’estinzione di quello precedente, non riassunto tempestivamente a seguito della cassazione dell’ordinanza della Corte di appello, che aveva negato esecutività alla sentenza ecclesiastica) la domanda volta ad ottenere il riconoscimento nell’ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica che, su loro istanza, ha dichiarato la nullità del matrimonio contratto dal loro autore, Gaudio Felici, e dalla odierna resistente, Lucia Natalini. Quest’ultima si oppone, chiedendo che la domanda sia dichiarata inammissibile, ed a tale richiesta si altresì associato il Procuratore generale. La mancata riassunzione del primo giudizio esclude ogni continuità tra di esso e quello presente, ma non pregiudica l’azione per il riconoscimento della sentenza ecclesiastica.

In via pregiudiziale da rilevare che l’eccezione della Natalini, di inammissibilità della domanda siccome proposta con ricorso alla Corte in camere di consiglio invece che con citazione nelle forme ordinarie, superata dalla conversione del rito, disposta dalla Corte con precedente ordinanza.

Nel merito, a giudizio della Corte la domanda non può trovare ingresso. Il problema sottoposto all’esame della Corte nel presente giudizio concerne 1) la legittimazione degli eredi al giudizio dichiarativo della efficacia della sentenza canonica di nullità del matrimonio del loro dante causa, e inoltre 2) il potere di ottenere la dichiarazione di esecutività di siffatta sentenza, quando lo stesso giudizio canonico si sia instaurato, sin dall’inizio, tra gli eredi di uno dei coniugi, e il coniuge superstite.

Per ciò che attiene al primo dei problemi sopra indicati, da ricordare che, a norma dell’art. 8.2 dell’Accordo tra lo Stato e la Chiesa Cattolica del 18/2/1984 (l. n. 121 del 1985), la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale ha luogo su domanda di parte, all’esito di un giudizio che la dottrina e la giurisprudenza assimilano sostanzialmente a quello disciplinato dagli artt. 796 e ss. c.p.c. per il riconoscimento dell’efficacia delle sentenze straniere, d’altra parte espressamente richiamato nel testo normativo. Tenuto dunque conto delle norme che regolano la materia, il principio enunciato della giurisprudenza, per il quale sono attivamente e passivamente legittimati al giudizio per il riconoscimento della sentenza tutti e solo coloro che presero parte al giudizio davanti al giudice a quo (Cass. S.U. 9/4/1973 n. 996), giova agli attori, essendo essi i medesimi soggetti che proposero la domanda di nullità matrimoniale davanti al tribunale ecclesiastico (donde la dubbia pertinenza dei precedenti di Cass. 15/11/1977 n. 4971, in cui si discuteva della trasmissibilità mortis causa dell’azione di delibazione di sentenza straniera in materia di stato, e della Corte d’appello di Roma 9/7/1990, Tani c. Randazzo, in cui il coniuge era deceduto nel corso del giudizio davanti al tribunale ecclesiastico, dopo che peraltro lui stesso lo aveva instaurato). Deve pertanto ritenersi che solo gli odierni attori (oltre ovviamente, alla Natalini) sono astrattamente legittimati a far valere il diritto di chiedere che quella sentenza sia resa esecutiva nello Stato.

Quanto al secondo problema, esso deve essere esaminato alla luce del già citato art. 8.2 lett. c, il quale prescrive che la Corte d’appello chiamata a decidere verifichi che “ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere”, vale a dire, in particolare, che la sentenza ecclesiastica non contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano (art. 797 n. 7 c.p.c.), ma tenendo “conto della specificità dell’ordinamento canonico dal quale regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine”. Si tratta dunque di accertare se contrasti o meno con l’ordine pubblico italiano una sentenza canonica che accerti la nullità di un matrimonio, già sciolto per morte di uno dei coniugi, ad istanza degli eredi di quest’ultimo. Al riguardo, la precedente decisione di questa Corte (poi cassata per ragioni di rito) aveva dato risposta affermativa, sul presupposto che l’impedimento del precedente matrimonio (soltanto) canonico, siccome non riconosciuto dall’ordinamento italiano, fosse contrario all’ordine pubblico. Ma questa tesi, ad un esame più approfondito, non può essere condivisa: la causa della nullità del matrimonio affermata dal tribunale ecclesiastico da identificare nel vincolo del precedente matrimonio, ed in tali termini, lungi dal contraddire l’ordine pubblico, la soluzione adottata coincide perfettamente con quella imposta dalle norme vigenti nell’ordinamento italiano. La circostanza che il precedente matrimonio non fosse valido agli effetti della legge civile, tanto più qualora si tenga doverosamente conto (art. 8.2 dell’Accordo tra lo Stato e la Chiesa Cattolica del 18/2/1984) della specificità dell’ordinamento canonico, non sembra dar luogo a questioni di ordine pubblico.

Ad avviso della Corte, la contrarietà della sentenza ecclesiastica all’ordine pubblico italiano invece rilevabile sotto un diverso profilo. E’ infatti un principio attinente all’ordine pubblico italiano quello che limita la legittimazione delle azioni di nullità del matrimonio (giacché sono appunto queste, e non le relative azioni di delibazione, che ora vengono all’esame) ai soggetti specificamente identificati per ciascuna azione, escludendo in particolare la legittimazione degli eredi, con la sola eccezione che il giudizio di nullità fosse già pendente alla data della morte dell’attore (art. 127 c.c.). Dalla norma appena citata si evince che il legislatore, pur ammettendo in determinati casi anche i terzi all’azione di nullità del matrimonio, sulla base di una valutazione comparativa degli interessi in conflitto, ha tuttavia escluso l’applicabilità in questa materia del principio generale, dettato per la nullità del contratto dall’art. 1421 c.c., che attribuisce la legittimazione alla relativa azione di accertamento a tutti coloro che vi hanno interesse (sì che i commentatori propendono a classificare le azioni di nullità matrimoniale piuttosto tra quelle di annullamento, delle quali condividono anche altri caratteri). In materia di stato, la stretta inerenza alla sfera del soggetto dei rapporti giuridici dei quali si controverte induce a ravvisare la presenza di diritti personalissimi, nella tutela dei quali non ammessa sostituzione se non nei limiti positivamente stabiliti dalle legge. Ed noto che da ciò la giurisprudenza ha tratto conseguenze ulteriori anche in altri campi, ad esempio negando la ammissibilità della rappresentanza volontaria in queste materie (Cass. 2/12/1987 n. 8946). In particolare, l’art. 127 cit. stabilisce che lo status di coniuge superstite, anche se si fondi su di un matrimonio nullo, prevale sui diritti degli eredi del coniuge deceduto, salvo che l’iniziativa dell’annullamento non fosse stata già assunta, in vita, dal coniuge dante causa; e l’art. 125 c.c. pone il matrimonio al riparo anche dell’azione del pubblico ministero, dopo la morte di uno dei coniugi (gli artt. 125 e 127, nonché lo stesso art. 117 1º co. c.c. erano in vigore nel testo attuale, anteriormente alla riforma della l. 19/5/1975 n. 151, e già al tempo del matrimonio del Felici con la Natalini). Questa disciplina contiene un chiaro giudizio di valore sugli interessi in conflitto, al quale (tenuto soprattutto conto del limite posto alla azione dello stesso pubblico ministero) non potrebbe negarsi la consistenza di principio di ordine pubblico. Ciò comporta che la Natalini non potrebbe, in base ai principi di ordine pubblico vigenti nella legislazione italiana, essere privata del suo stato di coniuge superstite per iniziativa degli eredi del coniuge deceduto.

A ciò non varrebbe opporre che l’art. 11. 1º co., c.c. estende la legittimazione all’azione di nullità del matrimonio per mancanza di libertà di stato (art. 86 c.c.) a tutti coloro che all’impugnazione abbiano un interesse legittimo ed attuale. La portata di questa disposizione trova il suo limite appunto nel già ricordato art. 127 c.c.: essa tutela una parte nei confronti di entrambi i coniugi legati da matrimonio nullo, assicurando tutela ai diritti pregiudicati da quella unione (tipicamente, ai diritti del primo coniuge del bigamo: e, nel caso dell’art. 68 c.c., persino questi sono paralizzati dalla morte del coniuge), mentre nell’art. 127 non vi sono – propriamente – dei terzi pregiudicati, perché qui a conflitto con il coniuge superstite vengono i successori a titolo universale dello stesso coniuge defunto (che a lui pretendono di sostituirsi anche nell’azione in questione), e, salvo che quest’ultimo non avesse già proposto la domanda giudiziale (ipotesi che non si verificata nella fattispecie), la legge qualifica deteriore la loro posizione, rispetto all’interesse del coniuge superstite al mantenimento dello status. In altre parole, il carattere personalissimo del diritto non contraddetto dalla tutela che viene accordata ai terzi.

E’ ancora da aggiungere che la contrarietà all’ordine pubblico italiano della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale pronunciata ad istanza degli eredi del coniuge defunto non potrebbe essere superata, in questo caso, dal rispetto dovuto alla specificità dell’ordinamento canonico, nel quale il matrimonio ha avuto origine (art. 8.2 dell’Accordo tra lo Stato e la Chiesa Cattolica del 18/2/1984). Infatti, quel limite dettato in considerazione della scelta liberamente compiuta dalle parti al momento della celebrazione (scelta che offre, al tempo stesso, la positiva ragion d’essere della disposizione, e i limiti – a questa connaturati – della sua applicazione). Conseguentemente, il rispetto per la specificità dell’ordinamento canonico non può trovare applicazione al di fuori della sfera soggettiva dei soggetti medesimi: in particolare, esso non comporta la estensione del riconoscimento statale della giurisdizione ecclesiastica a soggetti diversi, con riguardo ad azioni alle quali essi non sono legittimati in base ai principi interni di ordine pubblico.

Dalle considerazioni che precedono discende la contrarietà della sentenza ecclesiastica in questione all’ordine pubblico italiano. La domanda di delibazione deve essere pertanto respinta.

(omissis)