Sentenza 19 aprile 2006, n.1031
TAR Lombardia. Sentenza 19 aprile 2006, n. 1031: “Controversia tra privati riguardante l’estensione dei diritti nascenti da una concessione cimiteriale: difetto di giurisdizione del Tribunale Amministrativo”.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – Sezione I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.g. n. 3032/2002 proposto da R. E., rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Iemoli, Bruno Amadio e Lorella Fumarola ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli ultimi due in Milano, via S. Barnaba n. 32
contro
il Comune di S. in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosina Caramatti e Cristina Pototschnig ed elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultima in Milano, v. Cosimo del Fante n. 9
e nei confronti di
E. C., rappresentata e difesa dagli avvocati G. Palotti e Roberta Palotti ed elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultima in Milano, vl. Lombardia n. 25
per l’annullamento del provvedimento emesso dal Comune di S. l’8 luglio 2002, di cui al prot. 14475, con il quale è stata autorizzata la tumulazione del sig. G. C. senza il consenso della ricorrente nella tomba il cui diritto d’uso spetta alla ricorrente stessa.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio del Comune di S. e della controinteressata E. C.;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 22 marzo 2006 il dr. Alessandro Cacciari, Referendario;
Uditi i procuratori della ricorrente e della controinteressata, come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente è erede (figlia) della signora F. B. e le è pertanto succeduta, tra l’altro, nella titolarità della concessione cimiteriale n. 849 rilasciata il 15 novembre 1962 a lei ed alle sue sorelle C. ed E. B., per l’uso perpetuo di una tomba presso il cimitero comunale.
Nel luglio 2001 il concedente Comune di S. ha autorizzato G., M., E. e V. C., tutti discendenti legittimi della signora C. B., a tumulare nella tomba in questione le ceneri della loro madre.
Il 7 luglio 2002 moriva anche il loro padre, G. C., marito della signora C. B., e i signori C. hanno ottenuto dal Comune l’autorizzazione a collocare nella medesima tomba anche l’urna cineraria contenente i suoi resti.
Avverso tale provvedimento è insorta la sig.ra R. E. con il presente ricorso, notificato il 21 ottobre 2002 e depositato il 31 ottobre 2002, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si sono costituiti il Comune di S. e la controinteressata chiedendo l’inammissibilità e comunque la reiezione del ricorso nel merito.
All’udienza del 22 marzo 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il presente ricorso viene impugnata l’autorizzazione concessa dal Comune intimato ai cugini della ricorrente, figli della sorella di sua madre, a collocare un’urna cineraria contenente i resti del loro padre nella tomba che è stata concessa per uso perpetuo alla madre della ricorrente, alla madre della controinteressata e ad un’altra sorella delle stesse. Assume la ricorrente che il provvedimento sarebbe illegittimo per mancata comunicazione di avvio del procedimento; lamenta inoltre che il regolamento comunale di polizia mortuaria non conterrebbe alcuna disposizione sulla posizione del coniuge del concessionario e deduce che il sepolcro, al momento del rilascio dell’autorizzazione, sarebbe stato saturo e comunque, al fine della collocazione dell’urna cineraria in questione, sarebbe stato indispensabile il suo assenso.
Il Comune di S. replica puntualmente alle deduzioni della ricorrente; la controinteressata eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione, poiché la ricorrente chiederebbe in realtà di estumulare le ceneri del defunto G. C. venendo così a realizzarsi una controversia su diritti soggettivi, ed il difetto di legittimazione della ricorrente stessa. Eccepisce inoltre la necessità di integrare il contraddittorio rispetto agli altri figli del defunto G. C. ed agli altri discendenti dalle sorelle B..
Nel merito si associa alle repliche della difesa del Comune.
2. Per la soluzione della controversia è preliminare verificare se sussista la giurisdizione del Tribunale adito. La controinteressata eccepisce infatti che la lite riguarderebbe non l’esercizio di un potere pubblicistico da parte del Comune resistente, bensì il diritto alla tumulazione, posizione giuridica che dovrebbe ritenersi autonoma rispetto al diritto reale sul manufatto funerario. Detto diritto, non affievolito alla posizione di interesse legittimo, dovrebbe trovare tutela innanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
L’eccezione deve essere accolta.
La controversia attuale interviene tra alcuni discendenti delle tre originarie titolari della concessione cimiteriale 849/62 rilasciata dal resistente Comune di S., e verte intorno alla titolarità del diritto alla tumulazione nel sepolcro oggetto della stessa concessione. Si tratta quindi di una lite tra privati in ordine all’estensione delle facoltà che nascono da questa, che non è oggetto di discussione nella presente causa.
La concessione cimiteriale appartiene alla categoria generale delle concessioni su beni pubblici e garantisce al concessionario il potere di utilizzare il sepolcro concesso su terreno demaniale. Il concessionario pertanto, secondo i principi che regolamentano in via generale la concessione amministrativa, è titolare di una duplice posizione attiva: nei confronti dei terzi, ha il diritto all’utilizzo del bene concesso (nel caso di specie, il sepolcro) che può (rectius: deve) essere tutelato con i mezzi del diritto comune, mentre nei confronti dell’amministrazione concedente é titolare sia di un diritto soggettivo a che questa si astenga da turbare il godimento del bene, sia di un interesse legittimo qualora essa intenda incidere sul rapporto concessorio mediante l’esercizio di poteri autoritativi finalizzati alla tutela di scopi di pubblico interesse (Cons. St. V, 14 giugno 2000, n. 3313).
La giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo ex art. 5, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 riguarda quest’ultima ipotesi, nella quale risulta difficile distinguere le posizioni di diritto soggettivo e di interesse legittimo che, nella complessa vicenda riguardante il rapporto concessorio, si presentano vicendevolmente connesse. Laddove invece non vengano in rilievo questioni relative al rapporto pubblicistico con l’ente concedente, ma la controversia riguardi soggetti privati ed attenga all’estensione dei diritti soggettivi all’utilizzo del bene oggetto della concessione, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario: in tal caso infatti non vengono in discussione né il provvedimento né il rapporto concessorio in sé, bensì l’estensione delle facoltà che dallo stesso nascono.
La controversia in esame deve essere inquadrata in quest’ultima fattispecie, poiché la ricorrente chiede che l’urna cineraria contenente i resti del sig. G. C. venga spostata dalla tomba oggetto della concessione cimiteriale 849/62 la quale, si ripete, non è in alcun modo oggetto di discussione. La ricorrente, in buona sostanza, intende tutelare il diritto all’utilizzo del sepolcro concesso nei confronti di altri soggetti che assumono di esserne contitolari. Si tratta di una controversia tra privati riguardante l’estensione dei diritti nascenti dalla concessione cimiteriale in questione: la pretesa fuoriesce quindi dall’ambito della giurisdizione esclusiva di questo Tribunale Amministrativo e non può che trovare tutela innanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
La giurisprudenza citata nella memoria depositata dalla ricorrente per l’udienza di merito non è pertinente, perché riguarda situazioni nelle quali sussisteva una lite tra il concessionario e l’amministrazione concedente relativamente al rapporto concessorio (impugnazione di un trasferimento di concessione cimiteriale, Cass. SS.UU. n. 4760/88; impugnazione di revoca concessione loculi, T.A.R. Toscana n. 1027/01; impugnazione di un diniego alla traslazione di una salma presso il sepolcro di famiglia, T.A.R. Bologna n. 616/93), mentre nel caso di specie si discute sull’estensione dei diritti nascenti dalla concessione cimiteriale nei rapporti tra soggetti privati, senza che in alcun modo venga in rilievo il rapporto concessorio con l’Amministrazione.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Tribunale Amministrativo adito.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, in relazione alla complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sez. I, dichiara il difetto di giurisdizione sul ricorso in epigrafe.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 marzo 2006 con l’intervento dei magistrati:
d.ssa Elena Quadri, Presidente
d.ssa Cecilia Altavista, Referendario
dr. Alessandro Cacciari, Referendario, estensore.
Depositata in segreteria il 19.4.2006
Autore:
Tribunale Amministrativo
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Defunti, Giurisdizione, Cimiteri, Sepolture, Tumulazione, Urne cinerarie, Concessioni cimiteriali, Controversie tra privati
Natura:
Sentenza