Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Luglio 2018

Sentenza 18 gennaio 2018

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza n. 16/2017 del 10 febbraio 2017 depositata il 14 febbraio 2017 il Tribunale per i Minorenni di Cagliari ha rigettato  il ricorso   proposto da …………che aveva chiesto di poter adottare ai sensi dell’art.  44 lett. d) L. n. 183/1984 il minore ………noto ……….che fin dalla nascita aveva frequentato con la madre, sua cara amica, la propria casa, nella quale entrambi si erano poi stabiliti. 
Il giudice di prime cure ha seguito il seguente percorso motivazionale:
– non poteva revocarsi in dubbio che si fosse instaurato tra il minore (e la madre) da una parte e la ricorrente ed i componenti della sua famiglia dall’altra un solido legame  e che la ……….costituisse per il minore un punto di riferimento di assoluta rilevanza  e che era di primaria importanza salvaguardare;
–  l’ambito di applicazione della norma invocata doveva individuarsi in relazione a quelle “situazioni in cui il minore è sostanzialmente privo di un contesto genitoriale idoneo a sostenere la sua crescita e che è peraltro inserito in un contesto di legami parentali o affettivi che, nel suo interesse, devono essere mantenuti”;
– il ricorso non appariva accoglibile  in quanto nel caso di specie “il minore è inserito in un contesto familiare e ambientale del tutto idoneo e la madre è presente ed è perfettamente adeguata a soddisfare le sue esigenze di crescita ed educazione.”;
– considerato il particolare caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte definito con la sentenza n. 12962 del 26.5.2016 (richiesta di adozione presentata  dalla compagna di vita e convivente di una donna che aveva partorito un bambino in seguito a un progetto genitoriale con lei maturato e realizzato di comune intesa, col ricorso a procedure di procreazione medicalmente assistita effettuate in Spagna),  non poteva neppure sostenersi  che  una diversa soluzione potesse essere fondata sul recente arresto della giurisprudenza di legittimità.
Con ricorso depositato il 4 maggio 2017 ………..ha censurato la sentenza per due motivi:
1) erronea valutazione della situazione personale della signora ………
2) violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 44 lett. d) in seguito alla recente e costante interpretazione della Corte di Cassazione.
  La madre biologica del minore, …….., costituitasi in giudizio, ha aderito all’impugnazione proposta dalla signora……….., evidenziando il profondo legame affettivo instauratosi tra costei ed il figlio  che la percepisce come seconda mamma.
La causa, istruita con l’acquisizione di una relazione dei Servizi Sociali di…………., all’udienza del 18 gennaio 2018 è stata trattenuta in decisione.
La Corte accoglie l’appello,  ritenendo fondate entrambe le censure mosse dalla ……..alla sentenza impugnata. 
Con riguardo alla prima censura, il Collegio condivide le motivazioni dell’appellante laddove rileva  che il giudice di prime cure non aveva colto che l’adeguatezza della madre biologica era strettamente connessa alla situazione venutasi a creare a seguito dell’accoglienza, da parte sua, della madre di ……….dopo la nascita del bambino.
E’ pacifico in causa ed è stato anche riconosciuto dalla signora…….., che è ………..che, dalla sua nascita,  provvede alle necessità materiali del minore, lo segue nella sua crescita psico-fisica, si rapporta con le istituzioni scolastiche. La madre è un punto di riferimento affettivo fondamentale per ………..ma per motivi di lavoro, facendo la badante, e per motivi di famiglia, avendo altri figli in……..,  non avrebbe potuto occuparsene continuativamente. Di fatto, nel caso  scrutinato, è la signora …………che adempie ai doveri genitoriali, curando di preservare il rapporto del bambino con la signora …………(quando costei lavora a tempo pieno ella lo accompagna presso l’abitazione nella quale lavora per permetterle di vederlo, vedasi relazione dei Servizi Sociali del Comune di ……….del 4.1.2018)  ed ella ha instaurato con ………una relazione affettiva forte e sicura   tanto da essere da lui considerata “una mamma”.
Illuminante pare la dichiarazione resa da ………..all’udienza del 28 settembre 2016: “Io vivo con la Sig.ra ………e sto bene. Li vivo da molti anni. Voglio continuare a stare con lei…..Mia madre è molto amica della sig.ra e vanno d’accordo. Io voglio bene a tutte e due. Chiamo una mamma e l’altra mamy… Io sto bene e voglio continuare a rimanere nella situazione.”  Egli si è quindi firmato “……………..”. Parimenti significativo è il passo della relazione dei Servizi Sociali del Comune di ……….del 4.1.2018 relativo  al colloquio con il minore avvenuto il 31 ottobre 2017: “…il minore ha descritto con molta chiarezza le competenze genitoriali di entrambe le “madri”: mamma ………..si occupa degli aspetti quotidiani legati alla scuola e agli accudimenti primari mentre mamma ……..concorda con ……….le eventuali decisioni sugli aspetti sanitari e religiosi. Entrambe vengono rappresentate come “mamme affettuose” ed emerge come ………abbia introiettato la positività della presenza nella sua vita delle due “mamme” e la coerenza educativa che le due donne riescono a mantenere nella relazione con lui.
Se la situazione come descritta, ad avviso del Collegio imponeva l’accoglimento della domanda della signora ……….anche alla luce dell’orientamento del Supremo Collegio antecedente alla recente sentenza n. 12962/2016,  considerato che la madre – da sola – non sarebbe stata  in grado di crescere ……….come dimostrato dalla delega di gran parte dei suoi doveri genitoriali alla signora………, in ogni caso non può revocarsi in dubbio  che tale debba essere la decisione dell’impugnazione per cui è causa alla luce della sentenza de qua richiamata  dall’appellante.
La Suprema Corte in detta sentenza delimita esattamente l’ambito di applicazione dell’ipotesi normativa di adozione  in casi particolari disciplinata nell'art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, concentrando l'indagine ermeneutica sul contenuto da attribuire alla disposizione «constatata impossibilità di affidamento preadottivo», condizione questa – in cui deve trovarsi il minore adottando – indispensabile per l'applicazione di tale fattispecie di adozione.
Al fine di pervenire ad un'interpretazione coerente con la lettera e la ratio dell'istituto, oltreché con il contesto costituzionale e convenzionale all'interno del quale devono collocarsi i diritti del minore, la Corte di Cassazione ha affrontato una approfondita disamina del testo dell'art. 44 nella sua interezza nonché della sua evoluzione normativa ed applicativa alla luce, in particolare, della giurisprudenza della Corte costituzionale e di  legittimità. 
 All’esito di tale esame, la Suprema Corte ha ritenuto di non aderire all’opzione interpretativa più restrittiva della disposizione normativa de qua, seguita dal giudice di prime cure, interpretazione che si fonda sulla qualificazione della «constatata impossibilità di affidamento preadottivo» come "impossibilità di fatto" talché l'inveramento della condizione richiederebbe ineludibilmente la preesistenza di una situazione di abbandono (o di semi abbandono) del minore.
Per le  argomentazioni chiaramente ed esaustivamente esposte alle pagg. 31 e ss. della sentenza, il giudice di legittimità ha quindi  affermato che “In conclusione, l'interpretazione della espressione «constatata impossibilità dell'affidamento preadottivo» da prescegliere non può che essere quella adottata dalla Corte d'Appello di Roma: coerentemente con il sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva attualmente vigente, deve ritenersi sufficiente l'impossibilità "di diritto" di procedere all'affidamento preadottivo e non solo quella "di fatto", derivante da una condizione di abbandono in senso tecnico-giuridico o di semi abbandono (art. 8, comma l). [….]L'interpretazione della «impossibilità di affidamento preadottivo» all'interno di conflitti quale quello sopra delineato non osta, in conclusione, alla più ampia opzione ermeneutica che ricomprenda nella formula anche l'impossibilità "di diritto", e con essa tutte le ipotesi in cui, pur in difetto dello stato di abbandono, sussista in concreto l'interesse del minore a vedere riconosciuti i legami affettivi sviluppatisi con altri soggetti, che se ne prendano cura. […] Ne consegue che, coerentemente con i principi sopra affermati, poiché all'adozione in casi particolari prevista dall'art. 44, comma 1, lettera d), possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto, l'esame dei requisiti e delle condizioni imposte dalla legge, sia in astratto («la constatata impossibilità dell'affidamento preadottivo»), sia in concreto (l'indagine sull'interesse del minore imposta dall'art. 57, primo comma, n. 2), non può essere svolto – neanche indirettamente – dando rilievo all'orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il proprio partner.”
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale per i Minorenni, pertanto,  l’arresto  ora scrutinato ha  offerto una interpretazione dell’art. 44 lett. d) di carattere generale e non funzionale alla concreta fattispecie all’esame, avendo al contrario  la Corte di Cassazione precisato che la particolarità del caso non poteva avere alcun rilievo sull’interpretazione  della disposizione normativa invocata.
Deve infine evidenziarsi che l’accoglimento della domanda della signora…………, sostenuta anche dalla madre biologica che la definisce una sorella (vedasi dichiarazione resa al Tribunale per i Minorenni all’udienza del 28 settembre 2016),  risponde pienamente  all’interesse preminente del minore di  vedere riconosciuto  nel nostro ordinamento  il vincolo filiale che lo lega all’odierna appellante, anche per  vedersi assicurare la tutela giuridica che a tale riconoscimento consegue. Al riguardo anche il Tribunale per i Minorenni ha  riconosciuto  che “Non vi è dunque nessuna ragione per pensare che la ricorrente non costituisca per il minore e per la madre un punto di riferimento di assoluta rilevanza ed è certo che è di primaria importanza per lui la salvaguardia di tale legame.” 
Solo per completezza, il Collegio osserva che  la relazione dei Servizi Sociali del Comune di ……….sopra  richiamata, ha consentito di verificare, con esito assolutamente positivo, anche la situazione di ……….con riguardo al compagno della signora……….., ………., originario del……..,  che convive da lei da circa tre anni.  Si legge in detta relazione: “Il signor ……..sembra essersi inserito gradualmente nella quotidianità della signora ………e del minore, senza interferire sulle abitudini già presenti ma offrendo un supporto nei casi in cui risulti necessario, oppure su richiesta di……… (per  esempio andare al cinema oppure condividere interessi ludici). Egli in coerenza con la propria storia familiare, all’interno della quale è presente un’esperienza di accoglienza di minori (la sorella minore e il marito hanno adottato due bambini, figli di una conoscente che si trovava nell’impossibilità di accudirli), sembra vivere con naturalezza la storia del minore e del nucleo all’interno del quale si è inserito, accettando con la stessa apertura la figura della signora …….……Nel domiciliare  del 12 dicembre 2017 si è osservato  il comportamento del minore in presenza dei signori ……..e……..: il minore è apparso sereno e adeguato nella relazione con entrambi. Nel nucleo si osserva una modalità comunicativa diretta e chiara tale   da permettere al minore di formulare le richieste in modo esplicito. ………rispetta le indicazioni che gli vengono date da entrambi e sembra riconoscere  il ruolo di ciascun adulto, riconoscendo la   centralità del ruolo di accudimento della signora…………
Deve invece essere dichiarata inammissibile la domanda avente ad oggetto l’autorizzazione alla modifica del  nome del minore da ………a………., richiesta da costui anche personalmente davanti al Tribunale per i Minorenni, dovendo essere promosso il procedimento predisposto dal Regolamento per la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (DPR 396 del 3/11/2000), così come modificato dal DPR n.54/2012.  
La natura della causa e  la condotta processuale della signora ………..che ha aderito alla domanda dell’appellante, impongono la compensazione delle spese di lite.
 
PER QUESTI MOTIVI     

La Corte d’Appello  definitivamente decidendo, ogni altra contraria istanza, eccezione respinta in riforma dell’impugnata sentenza:
DISPONE
Farsi luogo all’adozione ex art. 44 lett. d) di ……..nato a ………….da nata a ……….da parte di ……….nata a……….. Il minore assumerà il cognome ………….posponendolo al proprio.
DICHIARA
Inammissibile la domanda di cambiamento del nome da ……….a……..;
DICHIARA
interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.”
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d’appello sezione per i minorenni, in Cagliari il 18 gennaio 2018