Sentenza 18 aprile 2002, n.14382
Corte di Cassazione. Sezioni unite civili. Sentenza 18 aprile 2002, n. 14382: “Rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e disciplina dela rapporto del personale degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercitanti attività ospedaliera”.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE – Primo Presidente f.f. –
Dott. Giovanni PRESTIPINO – Consigliere –
Dott. Erminio RAVAGNANI – Consigliere –
Dott. Roberto PREDEN – Consigliere –
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI – Rel. Consigliere –
Dott. Ugo VITRONE – Consigliere –
Dott. Federico ROSELLI – Consigliere –
Dott. Guido VIDIRI – Consigliere –
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
suI ricorso proposto da:
AMATO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO ZANARDI, giusta delega a margine del ricorso;- ricorrente –
contro
ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE;- intimato –
e sul 2 ricorso n 23726-00 proposto da:
ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE, in persona del legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SATTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIZZARDO DEL GIUDICE, giusta procura speciale del Notaio dott. Ulderico Brambilla, depositata in data 5 dicembre 2000, in atti;- controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
AMATO GIUSEPPE;- intimato –
avverso la sentenza n. 39-00 del Tribunale di TREVISO, depositata il 27-01-00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18-04-02 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
uditi gli Avvocati Paolo ZANARDI, Filippo SATTA, Rizzardo DEL GIUDICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale; inammissibilità del ricorso incidentale.
Fatto
Con ricorso al Pretore di Treviso il dott. Giuseppe Amato, in servizio presso l’Ospedale De GironcoIi gestito dall’Istituto delle Suore di Maria Consolatrice, chiedeva l’accertamento del diritto all’inquadramento nella qualifica superiore in relazione ai compiti svolti quale primario nel reparto di anestesia e rianimazione.
Il Pretore adito accoglieva la domanda e il Tribunale di Treviso con sentenza del 27 gennaio 2000 riformava tale decisione, escludendo l’applicabilità nel caso di specie della disciplina di cui all’art. 2103 cod. civ., in relazione al regime del rapporto dei dipendenti di enti ospedalieri gestiti da enti ecclesiastici ed inseriti nel sistema sanitario pubblico con la classificazione ai sensi dell’art. 1 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e dell’art. 129 del D.P.R. 27 giugno 1969 n. 130 Avverso questa sentenza il dott. Amato propone ricorso per cassazione con unico motivo; l’Istituto delle Suore di Maria Consolatrice resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico motivo complesso.
Diritto
1. I ricorsi proposti avverso la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.
2.1. Con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (art. 2103 cod. civ.) in relazione all’art. 25 del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 e all’art. 25 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761. Il ricorrente censura la statuizione del Tribunale, che, aderendo all’orientamento espresso da Cass. 10 luglio 1997 n. 6549, ha escluso l’applicabilità della tutela di cui all’art. 2103 cod. civ. per il rapporto dei dipendenti degli enti ecclesiastici gestori di ospedali “classificati”; questa soluzione viene criticata con il richiamo dell’opposto indirizzo espresso da altre pronunce di questa Corte Suprema.
2.2.1. La censura è fondata.
La questione sottoposta all’esame di queste Sezioni Unite riguarda il regime del rapporto di lavoro dei dipendenti da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed esercenti l’attività ospedaliera, per i quali, nel sistema precedente all’istituzione del servizio sanitario nazionale, l’art. 1 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 aveva previsto la possibilità di ottenere, a domanda, la classificazione in una delle categorie previste dagli artt. 20 e seguenti della stessa legge (ospedali generali e specializzati, per lungo degenti, per convalescenti), fermo restando il regime giuridico e amministrativo di tali enti.
L’art. 129 del d.P.R. 27 giugno 1969 n. 130 dispose poi che gli istituti e gli enti “i cui ospedali siano stati classificati ai sensi del quinto e sesto comma dell’art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ove i propri ordinamenti siano equipollenti alle disposizioni del presente decreto, possono ottenere, a domanda, con decreto del Ministro per la sanità, l’equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e ai titoli acquisiti dal personale in servizio presso ospedali di uguale classifica, amministrati da enti ospedalieri”.
A seguito dell’istituzione del servizio sanitario nazionale con la legge 23 dicembre 1978 n. 833, il d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, emesso in esecuzione di tale legge, stabilì all’art. 25 che “i servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all’art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano ottenuto l’equiparazione prevista dall’art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell’ospedale “Galliera” di Genova, negli ospedali dell’Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali.” “A tali fini, l’ospedale “Galliera” di Genova, l’Ordine mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l’equiparazione prevista dall’art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purché comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unità sanitarie locali”.
2.2.2. In relazione a questa normativa, un costante orientamento giurisprudenziale, a partire dalla sentenza 1 agosto 1984 n. 4573, ha attribuito natura privatistica al rapporto di lavoro del personale degli ospedali “classificati” gestiti da enti ecclesiastici, con conseguente applicazione della disciplina di diritto privato. La giurisprudenza ha anche escluso che la classificazione degli ospedali gestiti da tali enti privati e la loro inserzione nel servizio sanitario pubblico comporti, con l’adeguamento dell’ordinamento del personale dipendente a quello del personale delle USL, l’assoluta parificazione della regolamentazione del rapporto di lavoro di diritto privato dei dipendenti dei suddetti enti a quello dei dipendenti degli enti pubblici ospedalieri; così, mentre la citata sentenza n. 4573-1984 ha negato per tali rapporti l’operatività del divieto di rinnovo dell’incarico a tempo determinato, previsto per il personale sanitario ospedaliero pubblico dall’art. 75 della legge 18 aprile 1975 n. 148, successive pronunce hanno confermato, sotto diversi profili, la necessità, in assenza di specifiche norme che dispongano l’assimilazione della disciplina sostanziale dei rapporti in questione a quella dei pubblici dipendenti, di far riferimento agli istituti del rapporto di lavoro privato.
Cass. 26 ottobre 1991 n. 11446 ha conseguentemente dichiarato la nullità di disposizioni del regolamento del personale dipendente di uno dei suddetti enti, approvato con decreto del Ministero della Sanità, che consentivano la stipulazione di contratti a termine per eccezionali necessità di servizio, in quanto in contrasto con la disciplina generale del contratto a tempo determinato dettata dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive modifiche. Per le stesse ragioni, Cass. 28 gennaio 1993 n. 1038 ha affermato che per i dipendenti degli ospedali degli enti ecclesiastici non opera il principio, proprio dell’ordinamento del personale ospedaliero pubblico, della necessità di assunzione per pubblico concorso, e trovano pertanto applicazione le disposizioni dettate dall’art. 2103 cod. civ. in tema di promozione automatica del dipendente alla qualifica superiore in relazione allo svolgimento di fatto delle corrispondenti mansioni; nello stesso senso si sono poi espresse Cass. 10 novembre 1995 n. 11710 e 6 dicembre 1995 n. 12539, ed anche la successiva Cass. 2 agosto 1999 n. 8359 ha escluso l’applicabilità ai rapporti in questione della disciplina e i principi propri dei rapporti di lavoro degli ospedali pubblici.
2.2.3. Da tale indirizzo dissente la citata decisione 10 luglio 1997 n. 6549 della S. C., secondo cui la regola posta dall’art. 2103 cod. civ. non opera nei rapporti intercorrenti tra sanitari e gli enti ecclesiastici gestori di ospedali classificati ai sensi della legge n. 132 del 1968, perché le garanzie di selezione del personale in base alle maggiori capacità professionali, assicurate dalle procedure concorsuali, prevalgono nello specifico settore sulla particolare tutela accordata al lavoratore privato che abbia svolto di fatto mansioni superiori. La sentenza afferma che l’applicazione delle norme e dei principi di diritto privato in tema di lavoro subordinato per i suddetti rapporti (di cui non si pone in dubbio la natura privatistica) incontra un limite connesso alla disposizione del citato art. 25 del D.P.R. n. 761 del 1979, che legittima gli enti ecclesiastici a dettare una disciplina del rapporto diretta ad adeguare – anche in deroga alle suddette norme imperative – l’ordinamento del loro personale a quello dei dipendenti degli enti pubblici, e subordina quindi a tale adeguamento l’equiparazione dei servizi e dei titoli conseguiti in tali istituzioni agli analoghi servizi e titoli acquisiti nel settore pubblico; il suddetto limite viene riferito alle regole che richiedono il pubblico concorso per la copertura dei posti in organico, e consentono rassegnazione temporanea a mansioni superiori, escludendo però il diritto a variazioni del trattamento economico (la sentenza citata richiama in proposito le disposizioni degli artt. 9 e 29 del D.P.R. n. 761 del 1979).
2.3. La Corte ritiene di dover confermare il primo e prevalente ordinamento, rilevando che gli argomenti posti a base della citata decisione n. 11446-1991 non trovano una confutazione nella successiva pronuncia n. 6549-1997. Premesso che nel sistema precedente all’istituzione del servizio nazionale l’elemento, considerato dall’art. 129 del D.P.R. n. 130 del 1969, dell’equipollenza degli ordinamenti degli enti privati esercenti attività ospedaliera a quello degli ospedali pubblici costituiva solo la condizione per l’equiparazione dei titoli e dei servizi del personale, mentre la classificazione costituiva il presupposto di tale equiparazione, si deve osservare che anche secondo la disciplina introdotta dalla legge n. 833 del 1978 la classificazione dipende da requisiti obiettivi degli ospedali e prescinde dall’ordinamento del personale. La stessa legge, regolando il regime giuridico degli ospedali, stabilisce espressamente all’art. 41 che nulla è innovato alle disposizioni vigenti in tale materia per quanto riguarda gli istituti ed enti ecclesiastici che esercitano l’assistenza ospedaliera.
L’ordinamento del personale è invece specificamente regolato dal d.p.r. n. 761 del 1979, emesso in virtù della delega di cui all’art. 47 della legge n.833-1978; quest’ultima norma aveva previsto che le norme delegate dovevano stabilire criteri per la valutazione, anche ai fini dei pubblici concorsi, dei servizi e dei titoli dei candidati che hanno svolto la loro attività o nelle strutture sanitarie degli enti di cui all’art. 41 o in quelle convenzionate a norma dell’art. 43, fatti salvi i diritti acquisiti al sensi dell’art. 129 del d.P.R. n. 130 del 27 marzo 1969.
Da tale disposizione si desume necessariamente, in base ad un’interpretazione fondata sui limiti della disciplina oggetto della norma di delega, che il legislatore delegato poteva intervenire in materia di ordinamento del personale degli ospedali degli enti ecclesiastici unicamente sotto il profilo della valutazione dei titoli e dei servizi; correlativamente si deve escludere che per la regolamentazione delegata l’adeguamento dell’ordinamento del personale degli ospedali gestiti da enti ecclesiastici a quello dei dipendenti delle unità sanitarie locali comportasse l’inserimento nel primo delle norme di cui all’art. 9 comma primo ed ultimo del d.P.R. n. 761 del 1979 o di clausole analoghe.
Considerazioni analoghe valgono per le successive disposizioni introdotte per il riordino della disciplina in materia sanitaria dal d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e dal successivo d. lgs. 7 dicembre 1993 n. 517, in base alla delega prevista dall’art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421.
L’art. 4 comma 12 del primo decreto legislativo citato, dopo aver stabilito che “nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l’Ospedale Galliera di Genova, l’Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l’assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833” ha anche previsto che “i regolamenti del personale dei predetti presidi sono adeguati ai princìpi del presente decreto e a quelli di cui all’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412” (il quale contiene regole relative al rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario Nazionale). Anche la portata di queste disposizioni deve essere definita in relazione al contenuto della norma delegante, che non prevede come oggetto della norma delegata la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli ospedali gestiti da enti ecclesiastici, ma solo quella dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (lett. q dell’art. 1, legge 421-1992 cit.).
Peraltro, la richiamata disposizione dell’art. 4 comma 12 del d. lgs. n. 502-1992 è stata modificata dal successivo d. lgs. 7 dicembre 1993 n. 517, che ha eliminato il precedente riferimento ai regolamenti del personale; il nuovo testo del medesimo comma prescrive infatti che “i requisiti tecnico – organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull’organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai princìpi del presente decreto e a quelli di cui all’art. 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412”, escludendo quindi univocamente dall’ambito di operatività della norma l’ordinamento del personale.
Si deve quindi concludere che le norme e i principi di tutela operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun limite alla loro applicazione nella disciplina del rapporto del personale degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercitanti l’attività ospedaliera e classificati ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico; tale qualificazione, in difetto di disposizioni espresse in tal senso, non comporta di per sè l’applicazione a tali rapporti dei principi dell’ordinamento del personale ospedaliero pubblico, ivi compreso quello concernente la necessità di assunzione per pubblico concorso, e non preclude, di conseguenza, l’operatività delle disposizioni dettate dall’art. 2103 cod. civ. in tema di promozione automatica alla qualifica superiore del dipendente per avvenuto esercizio di fatto delle correlative mansioni, protratto per il lasso di tempo stabilito dalla legge.
La sentenza impugnata si è discostata da questo principio e deve essere quindi annullata, senza necessità di esaminare i profili, illustrati dalla difesa della parte, che attengono al contenuto della regolamentazione adottata dall’ente per la disciplina del rapporto dei propri dipendenti.
3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, proposto in via condizionata per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, l’Istituto delle Suore di Maria Consolatrice contesta la sussistenza dei presupposti del diritto all’inquadramento nella qualifica superiore, fatto valere dalla controparte ai sensi dell’art. 2103 cod. civ., con i seguenti rilievi:
– tale diritto non può essere riconosciuto nell’ipotesi di sostituzione di altro dipendente, quando tale compito sia compreso nel mansionario della qualifica di appartenenza;
– quando la disciplina collettiva prescriva la procedura concorsuale di accesso alla qualifica, questa non può essere conseguita per il reiterato affidamento delle mansioni corrispondenti, anche per periodi superiori a tre mesi;
– l’accoglimento della pretesa azionata potrebbe comunque riguardare solo effetti economici, non potendosi estendere all’accertamento del diritto alla superiore qualifica.
Tutte queste censure riguardano questioni che il Tribunale non aveva deciso in senso sfavorevole alla parte vittoriosa in appello, avendole ritenute assorbite, e che possono essere evidentemente riproposte davanti al giudice di rinvio. Il ricorso incidentale quindi inammissibile (cfr. per tutte Cass. 20 luglio 1998 n. 7103).
In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie Il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Venezia.
Autore:
Corte di Cassazione - Civile
Dossier:
Lavoro e Religione
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Ospedali, Enti ecclesiastici, Lavoratori dipendenti, Lavoro subordinato, Rapporto di lavoro, Servizio sanitario, Case di cura, Enti ospedalieri, Istituti di ricovero, Enti di ricerca, Rapporto di lavoro privato
Natura:
Sentenza