Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 19 Luglio 2005

Sentenza 18 aprile 2002, n.14381

Corte di Cassazione. Sezioni unite civili. Sentenza 18 aprile 2002, n. 14381: “Rapporti di lavoro subordinato di diritto privato e dipendenti di enti ecclesiastici gestori di ospedali”.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo CARBONE – Primo Presidente f.f. –
Dott. Giovanni PRESTIPINO – Consigliere –
Dott. Erminio RAVAGNANI – Consigliere –
Dott. Roberto PREDEN – Consigliere –
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI – Rel. Consigliere –
Dott. Ugo VITRONE – Consigliere –
Dott. Federico ROSELLI – Consigliere –
Dott. Guido VIDIRI – Consigliere –
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORGIONE MENNATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. REGOLO 12-D, presso lo studio dell’avvocato ITALO CASTALDI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso; – ricorrente –

contro

OSPEDALE PEDIATRICO BAMBIN GESÙ;- intimato –

e sul 2 ricorso n 06638-98 proposto da:
OSP PEDIATRICO BAMBIN GESÙ, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio degli avvocati ENRICO BIAMONTI E FILIPPO BIAMONTI, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;- controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FORGIONE MENNATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. REGOLO 12-D, presso lo studio dell’avvocato ITALO CASTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO BERNASCONI, giusta delega in calce al controricorso al ricorso incidentale;- controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza definitiva n. 15855-97 del Tribunale di ROMA, depositata il 08-09-97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18-04-02 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
uditi gli Avvocati Italo CASTALDI, Filippo BIAMONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

Con ricorso al Pretore di Roma, Mennato Forgione deduceva di essere stato assunto alle dipendenze dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù dal 16 luglio 1989 con mansioni di tecnico di neurofisiopatologia mediante contratto a termine per la sostituzione di lavoratore assente; il termine era stato peraltro apposto al contratto solo dopo l’inizio del rapporto, e l’attività lavorativa si era protratta anche dopo il ritorno al lavoro della dipendente sostituita, fino a quando con lettera del 31 ottobre 1990 l’ente aveva comunicato la disdetta del contratto. Deducendo che in tal modo era stato posto in essere un licenziamento in tronco illegittimo, il ricorrente chiedeva la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.
Il Pretore rigettava la domanda e il Tribunale di Roma con sentenza in data 8 settembre 1997, in riforma di tale decisione, dichiarava che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 16 luglio 1989, data la nullità dell’apposizione del termine. Ad avviso del giudice dell’appello, la classificazione degli ospedali gestiti da enti ecclesiastici e la loro inserzione nel servizio sanitario pubblico in base alle previsioni dell’art. 1 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e dell’art. 129 del D.P.R. 27 giugno 1969 n. 130 non comporta, con l’adeguamento dell’ordinamento del personale dipendente a quello del personale delle USL, l’assoluta parificazione della regolamentazione del rapporto di lavoro di diritto privato dei dipendenti dei suddetti enti a quello dei dipendenti degli enti pubblici ospedalieri, restando conseguentemente applicabile al rapporto la normativa posta dalla legge n. 230-1962. Il Tribunale escludeva peraltro che dalla conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato derivasse l’applicazione della norma dell’art. 18 Stat. Lav., pur sussistendo il diritto del lavoratore di riprendere il suo posto; nulla spettava quindi all’attore sotto il profilo economico per il periodo successivo alla cessazione di fatto dell’attività lavorativa, non essendo state offerte prestazioni lavorative.
Avverso questa sentenza Mennato Forgione ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Ospedale del Bambin Gesù resiste con controricorso e ricorso incidentale con unico motivo, al quale replica il Forgione con controricorso.
Gli atti sono stati trasmessi a queste Sezioni Unite per la risoluzione dei contrasti di giurisprudenza (rilevati con ordinanza in data 8 marzo 2000 dalla Sezione Lavoro, alla quale erano stati assegnati i ricorsi) sulle questioni relative al regime del rapporto dei dipendenti degli enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera di natura privatistica, nonché sull’applicabilità della tutela dell’art. 18 Stat. Lav. in caso di cessazione del rapporto per scadenza del termine illegittimamente apposto.
Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

1. I ricorsi proposti avverso la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.
La parte resistente e ricorrente incidentale deduce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso principale, sostenendo che il sig. Forgione ha prestato acquiescenza alla sentenza impugnata, rinunciando espressamente al posto di lavoro presso l’Ospedale; tale manifestazione di volontà risulta da una missiva (prodotta in atti) inviata dal suo difensore al legale dell’ente.
L’eccezione è infondata, perché la comunicazione (che risale al 1 ottobre 1997) prospetta soltanto la possibilità di un accordo tra le parti, anche per il risarcimento dei danni, in relazione ad una nuova occupazione reperita dal Forgione, ma non esprime alcuna volontà di rinuncia ai diritti fatti valere in giudizio.
2.1. Va in primo luogo esaminato il ricorso incidentale, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione della legge n.
132 del 12 febbraio 1968, dell’art. 129 del d.P.R. 27 giugno 1969 n.
130 e degli artt. 29 e 25 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, nonché la falsa applicazione della legge n. 230 del 1962, criticandosi la decisione del Tribunale che ha ritenuto applicabile nella fattispecie la disciplina prevista dalla legge, da ultimo citata, in tema di contratto a tempo determinato.
2.1.2. La censura è infondata.
La questione sottoposta all’esame di queste Sezioni Unite riguarda il regime del rapporto di lavoro dei dipendenti da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed esercenti l’attività ospedaliera, per i quali, nel sistema precedente all’istituzione del servizio sanitario nazionale. l’art. 1 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 aveva previsto la possibilità di ottenere, a domanda, la classificazione in una delle categorie previste dagli artt. 20 e seguenti della stessa legge (ospedali generali e specializzati, per lungo degenti, per convalescenti), fermo restando il regime giuridico e amministrativo di tali enti.
L’art. 129 del d.P.R. 27 giugno 1969 n. 130 dispose poi che gli istituti e gli enti “i cui ospedali siano stati classificati ai sensi del quinto e sesto comma dell’art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ove i propri ordinamenti siano equipollenti alle disposizioni del presente decreto, possono ottenere, a domanda, con decreto del Ministro per la sanità, l’equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e ai titoli acquisiti dal personale in servizio presso ospedali di uguale classifica, amministrati da enti ospedalieri”.
A seguito dell’istituzione del servizio sanitario nazionale con la legge 23 dicembre 1978 n. 833, il d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, emesso in esecuzione di tale legge, stabilì all’art. 25 che “i servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all’art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano ottenuto l’equiparazione prevista dall’art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell’ospedale “Galliera” di Genova, negli ospedali dell’Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali.” “A tali fini, l’ospedale “Galliera” di Genova, l’Ordine mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l’equiparazione prevista dall’art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purché comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unità sanitarie locali”.
2.1.3. In relazione a questa normativa, un costante orientamento giurisprudenziale, a partire dalla sentenza 1 agosto 1984 n. 4573, ha attribuito natura privatistica al rapporto di lavoro del personale degli ospedali “classificati” gestiti da enti ecclesiastici, con conseguente applicazione della disciplina di diritto privato. La giurisprudenza ha anche escluso che la classificazione degli ospedali gestiti da tali enti privati e la loro inserzione nel servizio sanitario pubblico comporti, con l’adeguamento dell’ordinamento del personale dipendente a quello del personale delle USL, l’assoluta parificazione della regolamentazione del rapporto di lavoro di diritto privato dei dipendenti dei suddetti enti a quello dei dipendenti degli enti pubblici ospedalieri; così, mentre la citata sentenza n. 4573-1984 ha negato per tali rapporti l’operatività del divieto di rinnovo dell’incarico a tempo determinato, previsto per il personale sanitario ospedaliero pubblico dall’art. 75 della legge 18 aprile 1975 n. 148, successive pronunce hanno confermato sotto diversi profili la necessità, in assenza di specifiche norme che dispongano l’assimilazione della disciplina sostanziale dei rapporti in questione a quella dei pubblici dipendenti, di far riferimento agli istituti del rapporto di lavoro privato.
Cass. 26 ottobre 1991 n. 11446 ha conseguentemente dichiarato la nullità di disposizioni del regolamento del personale dipendente di uno dei suddetti enti, approvato con decreto del Ministero della Sanità, che consentivano la stipulazione di contratti a termine per eccezionali necessità di servizio, in quanto in contrasto con la disciplina generale del contratto a tempo determinato dettata dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive modifiche. Per le stesse ragioni, Cass. 28 gennaio 1993 n. 1038 ha affermato che per i dipendenti degli ospedali degli enti ecclesiastici non opera il principio, proprio dell’ordinamento del personale ospedaliero pubblico, della necessità di assunzione per pubblico concorso, e trovano pertanto applicazione le disposizioni dettate dall’art. 2103 cod. civ. in tema di promozione automatica del dipendente alla qualifica superiore in relazione allo svolgimento di fatto delle corrispondenti mansioni; nello stesso senso si sono poi espresse Cass. 10 novembre 1995 n. 11710 e 6 dicembre 1995 n. 12539, ed anche la successiva Cass. 2 agosto 1999 n. 8359 ha escluso l’applicabilità ai rapporti in questione della disciplina e i principi propri dei rapporti di lavoro degli ospedali pubblici.
2.1.4. Da tale indirizzo dissente Cass. 10 luglio 1997 n. 6549, secondo cui la regola posta dall’art. 2103 cod. civ. non opera nei rapporti intercorrenti tra sanitari e gli enti ecclesiastici gestori di ospedali classificati ai sensi della legge n. 132 del 1968, perché le garanzie di selezione del personale in base alle maggiori capacità professionali, assicurate dalle procedure concorsuali, prevalgono nello specifico settore sulla particolare tutela accordata al lavoratore privato che abbia svolto di fatto mansioni superiori.
La sentenza afferma che l’applicazione delle norme e dei principi di diritto privato in tema di lavoro subordinato per i suddetti rapporti (di cui non si pone in dubbio la natura privatistica) incontra un limite connesso alla disposizione del citato art. 25 del D.P.R. n. 761 del 1979, che legittima gli enti ecclesiastici a dettare una disciplina del rapporto diretta ad adeguare – anche in deroga alle suddette norme imperative – l’ordinamento del loro personale a quello dei dipendenti degli enti pubblici, e subordina quindi a tale adeguamento l’equiparazione dei servizi e dei titoli conseguiti in tali istituzioni agli analoghi servizi e titoli acquisiti nel settore pubblico; il suddetto limite viene riferito alle regole che richiedono il pubblico concorso per la copertura dei posti in organico, e consentono l’assegnazione temporanea a mansioni superiori, escludendo però il diritto a variazioni del trattamento economico (la sentenza citata richiama in proposito le disposizioni degli artt. 9 e 29 del D.P.R. n. 761 del 1979).
2.2. La Corte ritiene di dover confermare il primo e prevalente ordinamento, rilevando che gli argomenti posti a base della citata decisione n. 11446-1991 non trovano una confutazione nella successiva pronuncia n. 6549-1997. Premesso che nel sistema precedente all’istituzione del servizio nazionale l’elemento, considerato dall’art. 129 del D.P.R. n. 130 del 1969, dell’equipollenza degli ordinamenti degli enti privati esercenti attività ospedaliera a quello degli ospedali pubblici costituiva solo la condizione per l’equiparazione dei titoli e dei servizi del personale, mentre la classificazione costituiva il presupposto di tale equiparazione, si deve osservare che anche secondo la disciplina introdotta dalla legge n. 833 del 1978 la classificazione dipende da requisiti obiettivi degli ospedali e prescinde dall’ordinamento del personale. La stessa legge, regolando il regime giuridico degli ospedali, stabilisce espressamente all’art. 41 che nulla è innovato alle disposizioni vigenti in tale materia per quanto riguarda gli istituti ed enti ecclesiastici che esercitano l’assistenza ospedaliera.
L’ordinamento del personale è invece specificamente regolato dal d.p.r. n. 761 del 1979, emesso in virtù della delega di cui all’art. 47 della legge n. 833-1978; quest’ultima norma aveva previsto che le norme delegate dovevano stabilire criteri per la valutazione, anche ai fini dei pubblici concorsi, dei servizi e dei titoli dei candidati che hanno svolto la loro attività o nelle strutture sanitarie degli enti di cui all’art. 41 o in quelle convenzionate a norma dell’art. 43, fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell’art. 129 del d.P.R. n. 130 del 27 marzo 1969.
Da tale disposizione si desume necessariamente, in base ad un’interpretazione fondata sui limiti della disciplina oggetto della norma di delega, che il legislatore delegato poteva intervenire in materia di ordinamento del personale degli ospedali degli enti ecclesiastici unicamente sotto il profilo della valutazione dei titoli e dei servizi; correlativamente si deve escludere che per la regolamentazione delegata l’adeguamento dell’ordinamento del personale degli ospedali gestiti da enti ecclesiastici a quello dei dipendenti delle unità sanitarie locali comporti l’inserimento nel primo delle norme di cui all’art. 9 comma primo ed ultimo del d.P.R. n. 761 del 1979 o di clausole analoghe.
Considerazioni analoghe valgono per le successive disposizioni introdotte per il riordino della disciplina in materia sanitaria dal d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e dal successivo d. lgs. 7 dicembre 1993 n. 517, in base alla delega prevista dall’art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421.
L’art. 4, comma 12 del primo decreto legislativo citato, dopo aver stabilito che “nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l’Ospedale Galliera di Genova, l’Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l’assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833” ha anche previsto che “i regolamenti del personale dei predetti presidi sono adeguati ai princìpi del presente decreto e a quelli di cui all’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412” (il quale contiene regole relative al rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario Nazionale). Anche la portata di queste disposizioni deve essere definita in relazione al contenuto della norma delegante, che non prevede come oggetto della norma delegata la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli ospedali gestiti da enti ecclesiastici, ma solo quella dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (lett. q dell’art. 1, legge 421-1992 cit.).
Peraltro, la richiamata disposizione dell’art. 4 comma 12 del d. lgs. n.502-1992 è stata modificata dal successivo d. lgs.7 dicembre 1993 n. 517, che ha eliminato il precedente riferimento ai regolamenti del personale; il nuovo testo del medesimo comma prescrive infatti che “i requisiti tecnico – organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull’organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai princìpi del presente decreto e a quelli di cui all’art. 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412”, escludendo quindi univocamente dall’ambito di operatività della norma l’ordinamento del personale.
Si deve quindi concludere che le norme e ai principi di tutela operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun limite alla loro applicazione, con riferimento a questo quadro normativo, per i dipendenti degli enti ecclesiastici gestori di ospedali classificati ai sensi della legge n. 132-1968.
A questo principio si è uniformata la sentenza impugnata, che ha ritenuto applicabili nella fattispecie le regole poste dalla legge 18 aprile 1962 n. 230.
3.1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunciano, ai sensi dell’art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., i vizi di violazione ed errata interpretazione dell’art. 18 della legge n. 300-1970, contraddittorietà della motivazione ed errata applicazione degli artt. 1206 e 1207 cod. civ.
Si sostiene che al riconoscimento della continuità giuridica del rapporto doveva seguire la dichiarazione di nullità del licenziamento intimato, “conseguenza automatica ed inevitabile della pronunzia di nullità del termine apposto al rapporto contrattuale”.
Si rileva poi una contraddizione tra la negazione dell’operatività della tutela prevista dall’art. 18 legge n. 300-1970 e l’affermazione del diritto di riprendere il posto di lavoro.
Con il secondo motivo dello stesso ricorso si denunciano, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ., un ulteriore vizio di contraddittoria motivazione e la violazione dell’art. 2697 cod. civ.
La parte critica la statuizione che ha escluso il diritto del Forgione alla retribuzione per il periodo successivo alla scadenza del termine, osservando che la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro doveva essere interpretata come immediata disponibilità del lavoratore a riprendere servizio. L’impossibilità di prestare il lavoro è stata determinata esclusivamente dal comportamento dell’ente datore di lavoro; nella specie doveva essere quindi ravvisata, in relazione al disposto degli artt. 1206 e 1207 cod. civ., una situazione di mora del creditore, che di fatto aveva reso impossibile la prestazione.
Si afferma inoltre che non era il ricorrente a dover mettere a disposizione dell’azienda la propria prestazione lavorativa, ma era semmai l’Ospedale resistente a dover invitare il dipendente a riprendere servizio.
Con l’ultimo motivo del ricorso principale, prospettandosi ancora un vizio di contraddittoria motivazione, si sostiene che l’accertamento dell’esistenza di un perdurante rapporto di lavoro a tempo indeterminato doveva comportare conseguentemente la dichiarazione di nullità del licenziamento, la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e l’obbligo del datore di lavoro di provvedere alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal novembre 1990 fino all’effettiva riassunzione, correlato alla dedotta situazione di mora credendi.
3.2.1. Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro connessione logica, sono prive di fondamento giuridico.
Un costante orientamento di questa Corte, a partire dalla pronuncia n. 7471 del 6 luglio 1991 delle Sezioni Unite, ritiene che nell’ipotesi di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato, e di comunicazione al lavoratore, da parte del datore di lavoro, della conseguente disdetta, non sono applicabili nè la norma di cui all’art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, nè quella di cui all’art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ancorché la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato dia egualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno qualora ciò gli venga negato (Cass. 25 gennaio 1993 n. 824, 17 dicembre 1994 n. 10829, 8 maggio 2000 n. 5821, 17 ottobre 2001 n.
12697, 20 novembre 2001 n. 14596).
3.2.2. Da tale indirizzo dissente Cass. 15 dicembre 1997 n. 12665, con cui si afferma che l’apparato sanzionatorio dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), e in particolare la reintegrazione nel posto di lavoro, previsti dalla lettera della legge per l’ipotesi di licenziamento, sono applicabili anche agli altri casi in cui l’interruzione del sinallagma funzionale sia imputabile al datore di lavoro, come quando la continuità del rapporto sia venuta meno per la scadenza di un termine dal medesimo illegittimamente apposto. Secondo questa decisione, “non si vede perché la reintegra, che è una delle sanzioni di legge, ove sia accertata l’illegittimità del licenziamento, quando il rapporto è ab origine a tempo indeterminato… non debba applicarsi anche quando il rapporto è altrettanto sicuramente a tempo indeterminato, sia pure non per volontà delle parti ma quale conseguenza di un accertamento e di una declaratoria giudiziale”.
3.3. Questo secondo indirizzo non può essere condiviso, dovendosi tener conto, alla stregua del prevalente orientamento sopra richiamato, sia della specialità della disciplina di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 230, sia della qualificabilità dell’azione diretta all’accertamento dell’illegittimità del termine non come impugnazione del licenziamento, ma come azione di nullità parziale del contratto. La tutela prevista dall’art. 18 Stat. Lav. attiene infatti ad una fattispecie tipica disciplinata dal legislatore con riferimento al recesso del datore di lavoro, e presuppone quindi l’esercizio della relativa facoltà con una manifestazione unilaterale di volontà di determinare l’estinzione del rapporto;
tale manifestazione negoziale di volontà manca invece nel caso di disdetta con la quale il datore di lavoro, allo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, comunica la scadenza del termine, sia pure invalidamente apposto, al dipendente, sicché lo svolgimento delle prestazioni cessa in ragione dell’esecuzione che le parti danno ad una clausola nulla (la giurisprudenza distingue infatti da questa ipotesi quella in cui il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato – nel presupposto dell’intervenuta conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato – un vero e proprio licenziamento).
I rilievi finora svolti valgono a confutare l’assunto secondo cui l’accertamento dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato doveva comportare, in relazione all’interruzione della funzionalità del rapporto con la comunicazione della disdetta del contratto, l’applicazione della tutela prevista dall’art. 18 Stat. Lav. per l’ipotesi di licenziamento illegittimo. D’altro canto, non risulta formulata alcuna censura in ordine all’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, che esclude la configurabilità di un’autonoma volontà risolutiva manifestata da parte dell’ente datore di lavoro mediante la comunicazione della disdetta.
3.4. Sotto l’ulteriore profilo del diritto alle retribuzioni per il periodo successivo alla disdetta del contratto, deve essere qui riaffermato il principio secondo cui nel caso di illegittima apposizione del termine a un contratto di lavoro, al dipendente che cessi l’esecuzione della prestazione lavorativa per attuazione di fatto del termine nullo non spetta la retribuzione finché non provveda ad offrire la prestazione stessa, determinando una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro; in base allo stesso principio si deve escludere anche il diritto del lavoratore ad un risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute per il periodo successivo a detta scadenza (Cass. 27 giugno 1996 n. 5930, 27 febbraio 1998 n. 2192, 26 maggio 2001 n. 7186, 17 ottobre 2001 n. 12697 cit.). Questo enunciato si collega alla regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro, da cui deriva che al di fuori di espresse deroghe legali o contrattuali la retribuzione spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di mora credendi nei confronti del dipendente (cfr. in questo senso, con riferimento a diversa fattispecie, Cass. Sez. Un. 27 luglio 1999 n. 508).
Ciò posto, si osserva che il Tribunale ha escluso il diritto del Forgione a percepire la retribuzione per il periodo successivo alla scadenza del termine illegittimamente apposto (mancando del resto la prova di eventuali danni subiti) sul rilievo che da tale momento “non vi furono nè furono offerte prestazioni lavorative”. Si tratta di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, e non efficacemente censurato dalla parte con l’affermazione secondo cui “la richiesta di immediata reintegra sul posto di lavoro non poteva non interpretarsi altro che come immediata disponibilità del lavoratore a riprendere il posto di lavoro”. Sul punto è sufficiente rilevare che la domanda di annullamento del licenziamento illegittimo, con la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, non implica affatto di per sè un’offerta di prestazioni ai fini della messa in mora del datore di lavoro, posto che la tutela prevista dall’art. 18 Stat. Lav. non richiede alcun adempimento formale in tal senso da parte del lavoratore, tenuto a manifestare la propria disponibilità solo nel periodo successivo alla sentenza di accoglimento della domanda e in relazione all’invito a riprendere servizio, previsto dalla norma richiamata.
4. Entrambi i ricorsi devono essere quindi respinti. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, tenuto conto della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.