Sentenza 17 settembre 2010, n.642
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI
riunita con l'intervento dei Signori:
❑ CARDONE ASSUNTA Presidente
❑ LEMETRE MICHELE Relator*
❑ REGINA ADELE Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
– sul ricorto n 28821/09 depositato il 28/12/2009
– awerso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° PROT.N.340 I.C.I. 2005 contro COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
proposto dal ricorrente: CONGREGAZIONE …., difeso da:
NANIA FRANCESCO
VIA ALABARDIERI N. 1 80100 NAPOLI NA
trattasi di ricorso avverso avviso di accertamento prot 340 del 24.07.2009 notificato ai fini ICI anno 2005 dal comune di Pollena Trocchia per il pagamento della somma di euro 3615,28, oltre sanzioni per omesso versamento, interessi di mora, spese di notifica, con il quale parte ricorrente eccepisce intervenuta decadenza ai sensi art .11 d.legisl. 504/92 e successive modificazioni di cui ai commi 161-171 art 1. legge 296/2006, esenzione dal pagamento della imposta di cui trattasi in base all'art . 7 comma 1 del d.legisl. 504/1992, carenza di motivazione, violazione art .3 della 1241/90, errato conteggio sanzioni. Per tali motivi ha chiesto annullamento dell'avviso impugnato
Non si costituiva in giudizio il Comune di Pollena Trocchia.
Osserva in proposito il Collegio che il ricorso è fondato risultando sussistente la esenzione dal pagamento della imposta ICI per l'anno di interesse ritenendo non doversi discostare dall'indirizzo giurisprudenziale pacifico in materia che ha precisato che la ricorrenza nella fattispecie delle due condizioni, e cioe' l'appartenenza dell'immobile ad ente non commerciale nonche' la destinazione dello stesso ad una delle attivita' di cui all'art .7 determina inequivocabilmente la esenzione dal pagarnento dell'ICI e in applicazione di tale indirizzo intervenivano prima la legge 248/2005, poi il 223/2006 dalla cui integratazione si evince quindi che ai fini della esenzione occorre che si verta in tema di fabbricati direttamente utilizzati e non aventi natura commerciale.
Tuttavia anche li' dove vi fosse un contemporaneo esercizio di attivita' commerciale, come nel caso di specie, questo sarebbe svolto da soggetto costituente casa filiale religiosa, avente senza dubbio fine istituzionale di religione e di culto.
Tali suddette considerazioni vanno ad allinearsi – reiterandone i motivi – a tutte quelle decisioni delle Commissioni Tributarie sul punto intervenute inducendo dunque all'annullamento dell'avviso di accertamento oggetto della presente impugnativa.
Motivi di opportunià suggeriscono la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
PQM
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Napoli li 05.07.2010
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 17 settembre 2010
Autore:
Commissione tributaria provinciale
Dossier:
Enti religiosi, Italia, CESEN
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Enti ecclesiastici, Regime tributario, Attività commerciali, Agevolazioni fiscali, Fine di religione o di culto, Ici, Casa religiosa
Natura:
Sentenza