Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Gennaio 2012

Sentenza 17 gennaio 2012, n.263

Tribunale di Torino. Sezione III Civile. Sentenza 17 gennaio 2012, n. 263: "Contratto di prestazione d'opera intellettuale dell'avvocato rotale. Sussiste la giurisdizione del giudice italiano".

 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE
IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
DR. GIACOMO OBERTO
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 33470/10 R.G.
Avente ad oggetto (come dichiarato da parte attrice): «appello sentenza del Giudice di Pace prestazione d'opera intellettuale».
Promossa da:
B. M. con l'Avv. A. R.
appellante –
CONTRO
F. E. con l'Avv. V. G.
appellato –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
«Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis accogliere l'appello e per l'effetto in via graduata:
I. In via principale:
1.1 Annullare la sentenza del Giudice di Pace in quanto infondata in diritto per i motivi sub I-V.;
1.2 Per l'effetto riformare l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di
Torino per i motivi di diritto sub I-VI. e conseguentemente: a) Dichiarare tenuta e condannare l'avv. F. a restituire l'acconto già versato di euro 748,80 perché il mandato di difesa di fronte al


Tribunale Ecclesiastico è stato eseguito con imperizia e colpa grave e con gravi violazioni del codice deontologico;
b)   Dichiarare tenuta e condannare l'Avv. F. al risarcimento delle spese processuali sostenute per iscrivere la causa di nullità di matrimonio presso il Tribunale Ecclesiastico di euro 500,00, e perse avendo dovuto proporre una nuova causa di nullità avanti il Tribunale Ecclesiastico;
c)    Dichiarare tenuta e condannare l'Avv. F. per le violazioni delle norme in materia di responsabilità professionale in sede processuale ed extraprocessuale ai danni di parte appellarne, con conseguente danno extracontrattuale, da accertarsi in corso di causa;
2.      In subordine:
dichiarare tenuta e condannare l'Avv. F. E. al pagamento delle diverse somme che dovessero risultare in corso di causa per il risarcimento del danno professionale ed extracontrattuale;
3.      In ogni caso:
dichiarare tenuta e condannare l'Avv. F. al pagamento di diritti e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con l'aggravante di aver rifiutato la proposta di mediazione di cui all'art. 4, comma terzo, ultima parte del D.Lgs, 28/2010, nonché dell'articolo 96 c.p.c.».
Per parte appellata:
«Respinta ogni contraria istanza, eccezione deduzione piaccia al Tribunale Ill.mo confermare in ogni sua parte la sentenza n. 9486/10 emessa dal Giudice di Pace di Torino, dichiarando in via definitiva il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario spettando la cognizione della causa e la giurisdizione al Giudice Ecclesiastico.
Nel merito dichiarare l'inammissibilità, irrilevanza ed inefficacia giuridica di tutti gli altri motivi di impugnazione proposti, in quanto infondati in fatto e diritto e conseguentemente condannare l'appellante alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio di appello oltre IVA come per legge, 4% CPA e 12,50% rimborso spese generali».


CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132, CPV., N. 4, C.P.C.— 118 DISP. ATT. C.P.C.)
 
La presente controversia ha ad oggetto l'appello proposto da B. M. avverso la sentenza n. 9486/10, depositata in data 27 agosto 2010, emessa dal Giudice di Pace di Torino, il quale, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ritenendo la sussistenza della giurisdizione del giudice ecclesiastico, rigettava la domanda presentata dalla odierna appellante compensando integralmente le spese.
Di fronte al Giudice di Pace, il B. aveva convenuto la F., avvocato rotale, esponendo di aver conferito mandato alla medesima nel gennaio 2008 per avviare la causa di nullità del matrimonio contratto a suo tempo dal B. con tal T. O. Dopo aver esposto la strategia processuale seguita dall'avv. F., faceva presente il B. di aver riscontrato nel ricorso di fronte al Tribunale Ecclesiastico una serie di affermazioni costituenti, a suo dire, valutazioni sulla sua personalità, che lo stesso B. non condivideva e riteneva anzi offensive.
Esponeva Io stesso attore che la causa dinanzi al Tribunale Ecclesiastico era stata impostata su ragioni, a suo avviso, false e tendenziose e il mandato era stato eseguito dalla F. con imperizia e colpa grave. Per tali motivi egli aveva abbandonato quella controversia, rivolgendosi ad altro avvocato rotale, così avviando un nuovo procedimento per l'annullamento del matrimonio. Ciò premesso, concludeva per la condanna della F. alla restituzione dell'acconto versato per euro 748,80, nonché per la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 500,00 a titolo di risarcimento delle spese processuali sostenute per iscrivere la causa ecclesiastica al ruolo.
La parte convenuta sollevava una serie di eccezioni processuali e chiedeva nel merito il rigetto delle domande dell'attore.
ll Primo Giudice dichiarava il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giurisdizionale italiana in merito alla domanda, attesa la natura dell'attività processuale cui faceva riferimento il contratto d'opera professionale stipulato dalle parti. In particolare rilevava il Giudice di Pace che «il giudice adito per potersi pronunziare sulla domanda di pane attrice e sulla fondatezza dell'assunto attore deve individuare gli inadempimenti a cui la convenuta è incorsa, valutare la gravità delle colpe addebitate alla stessa, esaminare gli effetti che una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente [l'anacoluto fa parte del testo originale: N.d.A.] ed infine accertare i motivi per cui in data 6.5.2008 l'attore aveva ritirato il mandato precedentemente conferito all'avv. rotale E. F.».
Da tali assunti la sentenza di primo grado ha derivato che l'attività di cui sopra potrebbe essere svolta soltanto da un Tribunale Ecclesiastico, avuto altresì riguardo all'art. 5, comma 5, di non meglio precisate disposizioni, dal Giudice di Pace definite come «norme della Conferenza Episcopale Italiana», secondo
cui «Eventuali reclami delle parti contro l'operato degli avvocati e dei procuratori circa i conti del patrocinio debbono essere presentati al Preside del Collegio giudicante. Questi, sentiti gli interessati, se riscontra che il reclamo ha fondamento, deferisce la questione al Moderatore del Tribunale per gli opportuni provvedimenti».
Questo Tribunale non ritiene di poter condividere il giudizio sopra riportato.
Ed invero, va tenuto presente che il rapporto dedotto nella presente controversia è quello intercorso tra le parti di un contratto d'opera professionale esclusivamente retto dalle regole del diritto italiano. Contratto sul quale la giurisdizione compete e non può competere che all'Autorità Giurisdizionale italiana, in applicazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento, il primo dei quali è scolpito nell'art. 24 Cost.
E' chiaro che la circostanza secondo la quale l'avv. F. avrebbe dovuto svolgere (come in effetti, quanto meno in parte, svolse) la sua attività di fronte al competente Tribunale Ecclesiastico nulla toglie al carattere civilistico del rapporto inter partes. Né in proposito rileva che il matrimonio della cui validità si discuteva fosse un matrimonio concordatario. E' evidente, infatti, che la deroga alla giurisdizione italiana, frutto della normativa contenuta nei c.d. Patti Lateranensi, si riferisce alla sola materia della validità del negozio


matrimoniale e non può certo estendersi ad altri rapporti, neppure allorquando tali rapporti appaiano in qualche modo al primo tema correlati.
Tale conclusione si pone quale effetto del carattere assolutamente eccezionale della deroga alla giurisdizione italiana di cui alla citata normativa concordataria.
Neppure può argomentarsi l'asserito difetto di giurisdizione dalla pronunzia delle Sezioni Unite della Cassazione, riportata dalla parte appellata. Tale decisione, infatti (cfr. Casa., Sez. Un., 6 luglio 2011, n. 14839), ha tratto alla ben diversa fattispecie in cui un cittadino italiano pretendeva il risarcimento dei danni da parte di un giudice ecclesiastico per supposti comportamenti di quest'ultimo produttivi di danno. Al riguardo è stata negata la presenza della giurisdizione italiana, sulla base del fatto che il processo che riguarda la nullità canonica si svolge e si conclude in una sfera estranea all'ordinamento statuale, nella quale non si può riconoscere al Giudice Ordinario una giurisdizione ben più penetrante, come quella che esige la valutazione e gli effetti di una domanda risarcitoria basata su un comportamento asseritamente non conforme alla normativa canonica del giudice canonico.
Ora, la ragione per la quale la decisione di cui sopra esclude la giurisdizione italiana attiene proprio al fatto che il danno lamentato dalla parte sarebbe derivato dall'esercizio di un'attività giurisdizionale che è dalla normativa concordataria sottratta alla giurisdizione del Giudice italiano, ciò che


non vale per il contratto d'opera professionale del legale rotale, contratto d'opera retto, come già chiarito sopra, dalla disciplina del nostro codice civile.
Sarà poi il caso di aggiungere che la disciplina citata dal Giudice di Pace, vale a dire l'art. 5, § 5 del decreto della Conferenza Episcopale Italiana del 30 marzo 2001, costituisce un provvedimento normativo dei tutto estraneo all'ordinamento italiano. Esso non può pertanto in alcun modo essere invocato per risolvere la questione, tutta di pertinenza del diritto italiano, concernente la sottoponibilità o meno al Giudice italiano dí domande attinenti, come quella in esame, agli effetti di un contratto d'opera professionale stipulato tra un cittadino italiano ed un avvocato rotale italiano, in base alla norme sul contratto d'opera intellettuale contenute nel nostro codice civile.
Non rimarrà pertanto che procedere alla riforma dell'appellata sentenza ed al rinvio al Giudice di Pace di Torino, secondo quanto disposto dall'art. 353 c.p.c., a mente del quale, «Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda te parti davanti al primo giudice». Di fronte al cristallino tenore della citata disciplina a nulla valgono le argomentazioni di parte appellante, fondate su di un asserito «dovere» del Giudice di appello di decidere nel merito la questione, al punto da ritenersi la predetta parte a formulare (tra l'altro, del tutto tardivamente) un'improbabile domanda (cfr. pag. 2 della memoria di replica alla


conclusionale, ex art. 190 c.p.c.) «volta a sollecitare la decisione del Giudice». Domanda, volta, in realtà, ad ottenere un comportamento processuale non solo errato, ma del tutto abnorme, in quanto in palese violazione del citato art. 353 c.p.c.
Proprio la gravità della richiesta di cui sopra, da valutarsi anche alla luce del dettato dell'art. 116 cpv. c.p.c. (essendo l'istanza, come detto, diretta ad ottenere un provvedimento abnorme, come tale possibile fonte di responsabilità anche per il Giudice, laddove il dovere di lealtà, ex art. 88 c.p.c., va inteso come riferito anche al comportamento che le parti ed i loro difensori debbono tenere verso il Tribunale), non può che indurre a pronunziare un'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunziando; sul contraddittorio delle parti; contrariis reiectis; inaccoglimento dell'appello e in integrale riforma della sentenza appellata,
DICHIARA che il Giudice Ordinario e provvisto di giurisdizione sulla causa in oggetto e, per l'effetto, visto l'art. 353 c.p.c.,
RINVIA le parti dinanzi al Giudice di Pace di Torino;


DICHIARA integralmente compensate inter partes le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Torino il giorno 9 gennaio 2012, con sentenza depositata dal Giudice in Cancelleria a mezzo scritturazione elettronica il giorno 9 gennaio 2012, in originale, anziché in minuta (secondo quanto invece prescritto dall'art. 119 disp. att. c.p.c.), giusta quanto disposto dal Presidente del Tribunale con suo decreto n. 5/2002.
IL GIUDICE
Dott. Giacomo Oberto
 
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
TORINO 17 GENNAIO 2012