Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 1 Marzo 2009

Sentenza 17 febbraio 2009, n.897

Consiglio di Stato. Sentenza 17 febbraio 2009, n. 897: “IRC e diploma di specializzazione in pedagogia religiosa”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi riuniti in appello nn. 9399/2007 e 9405/2007, proposti rispettivamente:

1) ric. n. 9399/2007, da: T. M. A. rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Ventura con domicilio eletto in Roma, Via Cosseria n.2 presso Alfredo Placidi,

contro

D.B.M.T. rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Martuccelli con domicilio eletto in Roma, P.Le Don Minzoni n. 9 presso Carlo Martuccelli,

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – UFF. SCOL. REG. rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

[…]

MIN. PUBBLICA ISTRUZIONE – CENTRO SERV. AMM.VI DI CASERTA, non costituitisi;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO – ROMA: Sezione III Quater n.6926/2007, resa tra le parti;

2) ric. n. 9405/2007 da: T. M. A. rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Ventura con domicilio eletto in Roma, Via Cosseria n.2 presso Alfredo Placidi,

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro-tempore non costituitosi,

D.B. M.T. rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Martuccelli con domicilio eletto in Roma, P.Le Don Minzoni n. 9,

MIN. PUBBLICA ISTRUZIONE – UFF. SCOL. REG. CAMPANIA-DIR.GEN.NAPOLI, MIUR-UFF. SCOL. REG. PER LA CAMPANIA-DIR.GENERALE, MIUR-CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CASERTA non costituitisi;

[…] non costituitisi;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO – ROMA: Sezione III Quater n.6914/2007, resa tra le parti;

Visti gli atti di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di D.B M.T. e MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE-UFF. SCOL. REG.;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 02 Dicembre 2008, relatore il Consigliere Roberta Vigotti ed uditi, altresì, l’Avv. dello Stato Maddalo, l’Avv. Ventura e Martuccelli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La professoressa M. A. T. propone appello (rubricato con il numero di ruolo 9399/2007) avverso la sentenza con la quale il TAR per il Lazio ha accolto il ricorso della professoressa M.T. D.B. contro la mancata considerazione del diploma di specializzazione in pedagogia religiosa al fine della formazione della graduatoria a posti di insegnante di religione, relativa al concorso riservato, per titoli ed esami, indetto con decreto dirigenziale in data 4 febbraio 2004.

Con successivo gravame (n. 9405/2007), la professoressa T. impugna la sentenza del medesimo TAR recante annullamento della graduatoria di merito, in accoglimento del ricorso della D.B.

Quest’ultima si è costituita in entrambi gli appelli, chiedendone la reiezione.

Le censure svolte con gli atti d’appello proposti dalla professoressa M. A. T., riunti da questo Consiglio di Stato con decisione interlocutoria n. 4100 del 2008, sono fondate, e può quindi prescindersi dall’esaminare l’eccezione di irricevibilità e di inammissibilità dei ricorsi di primo grado.

La materia del contendere riguarda, in sostanza, il valore da attribuire al diploma di specializzazione in pedagogia religiosa del quale è in possesso la controinteressata professoressa M.T. D.B. nel computo del punteggio valevole per la formazione della graduatoria del concorso riservato indetto con decreto dirigenziale del 4 febbraio 2004 a posti di insegnante di religione, relativamente alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il TAR del Lazio ha ritenuto che tale diploma fosse da ascrivere al punto B/2 lett. f) della tabella di valutazione dei titoli e, quindi, dovesse portare all’attribuzione di due punti, con conseguente inserimento della D.B. in posizione poziore nella graduatoria della diocesi di Teggiano Policastro, nella quale è collocata anche la T.. In esecuzione delle sentenze l’Amministrazione ha attribuito all’interessata il posto 12 bis della graduatoria, con consequenziale scorrimento in posizione deteriore della odierna ricorrente che, quindi, conserva interesse alla riforma delle sentenze, contrariamente a quanto sostenuto dalla controinteressata.

Il punto B/2 lett. f) della menzionata tabella attribuisce due punti per il compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore: la professoressa D.B. non ha potuto dimostrare il possesso di tale titolo, sia perché, come è noto, la frequenza dei seminari è preclusa alle donne, sia perché, comunque, anche a voler interpretare tale disposizione in senso costituzionalmente orientato (va considerata comunque l’impostazione complessiva e organica dell’ordinamento cattolico, che non ammette il sacerdozio per le donne), il corso di studi di pedagogia religiosa attestato dal diploma di cui è causa ha avuto durata biennale, come è dimostrato dalla documentazione versata in atti e non può, quindi, essere assimilato al compimento degli studi in seminario, che hanno durata di cinque o sei anni. Né, a raggiungere un maggior periodo del corso di studi rilevante al fine della valutazione, può valere, come pretende la controinteressata, l’aggiunta del periodo necessario all’ottenimento del grado accademico di magistero in scienze religiose, che, a norma dell’art. 4 del dpr n. 751 del 1985, richiamato dall’art. 3 legge n. 186 del 2003, costituisce titolo (per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie, e quindi di) partecipazione al concorso, e non per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo.

In conclusione, gli appelli devono essere accolti, con conseguente riforma delle sentenze impugnate e reiezione dei ricorsi di primo grado, ma le spese di lite devono essere compensate per entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti di cui in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate respinge i ricorsi originari proposti innanzi al T.A.R..

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 02 Dicembre 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Sigg.ri:

Giuseppe Barbagallo Presidente
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere
Roberta Vigotti Consigliere, Est

Presidente
GIUSEPPE BARBAGALLO
Consigliere Segretario
ROBERTA VIGOTTI VITTORIO ZOFFOLI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA