Sentenza 17 aprile 2009, n.2331
Consiglio di Stato. Sezione VI, sentenza 17 aprile 2009, n. 2331: “Associazione con finalità religiose e riconoscimento della personalità giuridica civile “.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1743 del 2008 proposto dall’Associazione “VISHWA NIRMALA DHARMA – La Pura Religione Universale”, rappresentata e difesa dall’Avv. Adriano Giuffrè ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Collina, n. 36;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma Sezione I ter, n.8063/2007 del 23/8/2007, resa tra le parti;
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
vista la decisione interlocutoria n. 5188/2008;
visti gli atti tutti di causa;
nella pubblica udienza del 27 gennaio 2009, relatore il Consigliere Domenico Cafini, uditi l’avv. Giuffré e l’avv. dello Stato Barbieri;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1. Il presidente del consiglio direttivo dell’associazione “VISHWA NIRMALA DHARMA – La Pura Religione Universale”, con sede in Magliano Sabina, presentava, nel dicembre 1996, domanda, adeguatamente documentata, al Ministero dell’interno (tramite la prefettura di Rieti) affinché il Presidente della Repubblica con proprio decreto riconoscesse la personalità giuridica dell’associazione medesima e ne approvasse lo statuto.
Tale istanza non veniva accolta dall’Amministrazione dell’interno.
La ricorrente, di conseguenza, impugnava innanzi al TAR del Lazio il provvedimento ministeriale della Direzione generale degli affari dei culti, servizio affari dei culti, 2.11.2000 n. 577/307 A/A C.A., con il quale – tenuto conto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale aveva dichiarato che erano ancora “in atto le indagini circa la legittimità e la legalità dell’attività svolta dall’associazione in oggetto” – si invitava la prefettura di Rieti a “comunicare al legale rappresentante dell’organismo l’impossibilità di proseguire nell’ulteriore iter procedimentale del richiesto riconoscimento giuridico”, in quanto “oltre alle indagini in corso, all’accoglimento dell’invocato provvedimento osta anche la considerazione che verte sulla personalità del Sig. G., presidente e legale rappresentante, a carico del quale figura un avviso di garanzia emesso il 12.6.1996 dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Grosseto (procedimento che non risulta ancora concluso) e su quella del Sig. L., consigliere, a cui carico risultano diversi precedenti penali”.
A sostegno del gravame venivano dedotti dall’associazione istante i seguenti motivi di diritto:
a. violazione artt. 2 della legge 24.6.1929, n. 1159; 12 cod. civ., 2 disp. Att. Cod. civ., 8, 18 e 24 Cost.; eccesso di potere sotto vari profili, e in particolare, sviamento, manifesta ingiustizia e travisamento dei fatti;
b. violazione artt. 2 della legge 24.6.1929, n. 1159; 12 cod. civ., 2 disp. Att. Cod. civ., 8, 18 e 24 Cost.; eccesso di potere sotto vari profili, e, in particolare, sviamento, manifesta ingiustizia ed irragionevolezza;
c. violazione artt. 2 della legge 24.6.1929, n. 1159; 12 cod. civ., 2 disp. Att. Cod. civ., 8, 18 e 24 Cost.; eccesso di potere sotto vari profili, e, in particolare, sviamento, manifesta ingiustizia ed irragionevolezza.
Nel giudizio non si costituiva l’Amministrazione intimata.
1.1. Con la sentenza in epigrafe specificata l’adito TAR, esaminando in via preliminare, la sussistenza o meno dell’interesse a ricorrere dell’associazione anzidetta, ha ritenuto in proposito che, a seguito delle intervenute modifiche del quadro normativo e dell’eliminazione dell’istituto del riconoscimento della personalità giuridica, fosse venuto a cessare nel caso in esame l’interesse alla decisione del ricorso stesso in relazione all’impossibilità di ottenere il provvedimento all’epoca richiesto, e ha dichiarato, pertanto, l’improcedibilità del gravame per tale ragione.
1.2. Ha impugnato siffatta pronuncia l’associazione “VISHWA NIRMALA DHARMA – La Pura Religione Universale” , la quale, nel criticare le statuizioni rese dai primi giudici, da una parte, ha dedotto le censure di “violazione ed omessa applicazione dell’art.2 della legge 24 giugno 1929, n.1159 e dell’art.10 e ss del R.D. 28 febbraio 1930, n.289 e di eccesso di potere per travisamento dei fatti” e, dall’altra, ha riproposto tutti i rilievi mossi già nel giudizio di primo grado e sopra precisati, chiedendo nelle conclusioni la riforma della gravata sentenza, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato col ricorso originario.
1.3. Con decisione interlocutoria n.5188/2008 di questa Sezione – si è ritenuto preliminarmente che, ai fini del decidere, fosse necessario che l’Amministrazione dell’interno producesse agli atti del giudizio i documenti indicati come allegati alla suddetta domanda del dicembre 1996 e non depositati (in particolare: atto di assenso autorità religiosa, bilanci ultimi tre anni, perizia del patrimonio immobiliare, dichiarazione dell’Istituto bancario); nonché ogni altro atto, documento e chiarimento – e si è disposta l’acquisizione della detta documentazione.
Il Ministero dell’interno, costituitosi in giudizio, ha depositato atti e documenti.
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2009, infine, la causa è stata assunta in decisione, su concorde richiesta dei difensori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Costituisce l’oggetto dell’odierno appello la sentenza n.8063/2007 del TAR del Lazio, Roma I ter, in data 23 agosto 2007, con la quale i primi giudici hanno statuito che nella controversia sottoposta al loro giudizio era venuto meno – a seguito delle intervenute modifiche del quadro normativo e dell’eliminazione dell’istituto del riconoscimento della persona giuridica (D.P.R. 10.2.2000, n.361, che ha abrogato l’art.12 del cod. civ.) – ogni interesse alla decisione sul gravame, attesa l’impossibilità di ottenere il provvedimento all’epoca richiesto dall’istante.
2. Con il primo motivo l’appellante deduce che il giudice di primo grado avrebbe “confuso” la richiesta di riconoscimento della persona giuridica dell’associazione religiosa di cui trattasi, ai sensi e ai fini di cui alla legge 24.6.1929, n.1159 (c.d. legge sui culti ammessi) con una presunta, e mai avanzata, richiesta di riconoscimento quale associazione di “diritto comune” (non avente quindi finalità di culto), ai sensi dell’art.12 del cod. civ., ormai abrogato dall’art.11, lett. a) del D.P.R. n.361 del 10.2.2000.
Il motivo è fondato.
Ed invero, nel caso in esame i primi giudici, nel pronunciare la improcedibilità del ricorso per carenza di interesse da parte dell’Associazione istante, hanno ritenuto, evidentemente, non più vigenti allo stato la legge n. 1159/1929 e il R.D. 28.2.1930, n. 289, che però hanno cessato di avere efficacia e applicabilità – come evidenziato dalla stessa appellante – esclusivamente nei confronti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica che avevano stipulato con lo Stato italiano “intese” trasfuse in leggi ai sensi dell’art .8 della Costituzione, ma non nei confronti delle altre associazioni religiose che, come appunto la ricorrente “WISHWA NIRMALA DARMA La Pura religione Universale“, non avevano stipulato alcuna intesa con lo Stato italiano.
La statuizione del TAR resa in tal senso è quindi erronea, come rilevato dalla parte appellante.
Ritiene, infatti, il Collegio che non sia applicabile nella specie la normativa di cui al D.P.R. n. 361/2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto – n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), bensì la legge n. 1159/1929 (Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi).
Ed invero, con riguardo alla materia del riconoscimento della personalità giuridica va considerato vigente il principio secondo il quale l’applicabilità della disciplina speciale sui c.d. “culti ammessi”, ossia la legge 1159/1929, avviene tutte le volte che si riscontri la presenza di un fine di culto nell’organizzazione dell’associazione considerata, qualunque importanza possa questo assumere nella sua esistenza giuridica (cfr., in tal senso, Cons.St., Sez IV, 25.5.1979, n. 369).
Trattasi, d’altra parte, dello stesso principio espresso recentemente nella pronuncia 8.11.2006, n. 3621 della Sezione I del Consiglio di Stato, che ha statuito che l’ente straniero “avente, nella propria nazione, finalità anche religiose”, non acquista lo status di ente ecclesiastico (cattolico o diverso dal cattolico) iscrivendosi nel registro delle persone giuridiche in Italia, posto che all’uopo occorre seguire il procedimento di cui alla L. 20 maggio 1985 n. 222, per gli enti cattolici e quello previsto dalla L. 24 giugno 1929 n. 1159 per gli enti acattolici.
Secondo tale parere della Sezione I, invero, tali norme “sono di ordine pubblico, e perciò inderogabili”, giacchè allo “status” di ente ecclesiastico conseguono particolari condizioni per i ministri di culto che ne fanno parte, un particolare trattamento fiscale e tributario ed una serie di altre agevolazioni di diversa natura; condizioni di favore, queste, che non possono di certo seguire alla semplice iscrizione nel registro prefettizio, che è disposto sulla base di accertamenti sommari di un’Autorità cui non è riconosciuto il potere di decidere sulla natura ecclesiale di qualsiasi ente”, spettando, per legge, al solo Ministero dell’interno “l’accertamento delle finalità religiose (come costitutive ed essenziali) di un ente che intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica civile quale ente di culto, e, in tal senso, al prefetto compete solo l’iscrizione del provvedimento ministeriale (nel caso di enti cattolici) o del provvedimento governativo (nel caso di culti diversi) di riconoscimento della personalità giuridica dell’ente di culto nel registro delle persone giuridiche”.
Sulle base delle richiamate pronunce del Consiglio di Stato, emergono dunque, ad avviso del Collegio, da una parte, il principio che le norme di cui alla legge n. 1159/1929 sono di ordine pubblico e, quindi, non derogabili e, dall’altra, che le dette norme vanno applicate ogni volta che si verifichi, nell’organizzazione della associazione richiedente, la presenza “anche” di una finalità religiosa e/o di manifestazioni culturali, indipendentemente dal rilievo complessivo che queste possano assumere nel complesso dell’attività svolta dall’ente.
La questione centrale del gravame di primo grado, circa l’applicabilità o meno della legge n. 1159/29, pertanto, doveva essere risolta dal TAR sulla base dei principi appena menzionati, i quali richiedono la previa verifica, innanzitutto, dell’esistenza di una finalità anche religiosa in seno all’associazione istante, sulla base appunto di quanto previsto dalla legge n.1159/1929.
Conseguentemente, mentre si ribadisce, per quanto attiene il caso in questione, la piena vigenza nell’ordinamento della disciplina relativa ai c.d. “culti ammessi” contenuta nella citata legge n.1159/1929 e nel R.D. n.289/1930 (sicché, sulla base delle relative norme inderogabili, di ordine pubblico, non può essere acquisito da un soggetto avente finalità anche religiose lo status di ente ecclesiastico senza che sia seguito al riguardo il procedimento di cui è cenno nella normativa ora richiamata con riguardo agli enti di culto diversi da quello cattolico), si deve affermare la non l’applicabilità al caso in esame (ritenuta, al contrario, possibile nella sentenza impugnata) della disciplina di cui al D.P.R. n.361/2000.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento della assorbente censura ora esaminata, la gravata pronuncia deve essere dunque riformata, non sussistendo nella specie i presupposti che hanno dato luogo nel giudizio di primo grado alla pronuncia di improcedibilità per carenza di interesse.
3. Ciò posto, il Collegio deve passare all’esame dei motivi del ricorso di prime cure (indicati sopra al punto 1, lett. a) b) e c) dell’esposizione in fatto) e riproposti nell’odierno appello dall’associazione istante.
Al riguardo deve osservarsi, prendendo in considerazione il primo dei riproposti motivi, che nel provvedimento originariamente impugnato l’Amministrazione dell’interno aveva evidenziato, tra l’altro, “l’impossibilità di proseguire nell’ulteriore iter procedimentale del riconoscimento giuridico in quanto erano “ancora in atto le indagini circa la legittimità e la legalità svolta” dalla associazione ricorrente.
Siffatta giustificazione, posta alla base della reiezione della domanda di riconoscimento presentata dalla “WISHWA NIRMALA DARMA La Pura religione Universale“ , dimostra – come dedotto nel riproposto motivo sub 1 a) dalla parte appellante – la presenza di un vizio di legittimità nel contestato provvedimento, atteso che in esso si assume, con motivazione illogica, che la domanda medesima non poteva essere accolta perché le indagini giudiziarie svolte al riguardo non si erano concluse (e non anche perché l’attività della associazione medesima fosse illegittima o illegale).
Deve ritenersi infatti che l’Amministrazione – che pure in ordine alla richiesta di riconoscimento di cui trattasi può determinarsi con ampio apprezzamento discrezionale – non avrebbe dovuto, nel caso in questione, causare alla richiedente un aggravamento non giustificato dell’istruttoria svolta, facendole subire, come evidenziato nell’appello stesso, le conseguenze di omissioni e ritardi altrui (in violazione dell’art. 16, comma 1, L .7.8.1990, n.241.
E, soprattutto, non avrebbe dovuto respingere la domanda della ricorrente, ma piuttosto soprassedere nel pronunciarne il diniego, in attesa delle conclusioni delle indagini giudiziarie e procedere nel contempo alla verifica della sussistenza o meno in capo alla istante delle condizioni richieste dalla legge (sulla base dello statuto e della altra documentazione depositata in allegato alla domanda) ai fini del richiesto riconoscimento.
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il Collegio – essendo fondata l’assorbente censura ora esaminata – deve accogliere dunque l’appello in trattazione e, per l’effetto, in riforma della gravata decisione, annullare il provvedimento impugnato in prime cure, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Per le rilevate peculiarità della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti in causa, le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe specificato, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento originariamente impugnato, salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Domenico Cafini Consigliere Est.
Maurizio Meschino Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
Autore:
Consiglio di Stato
Dossier:
Confessioni religiose
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Finalità di culto, Religione, Enti di culto, Associazioni, Confessioni religiose acattoliche, Nuovi movimenti religiosi, Riconoscimento della personalità giuridica, Legge sui culti ammessi
Natura:
Sentenza