Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 29 Giugno 2008

Sentenza 17 aprile 2008, n.1296

TAR Toscana. Sentenza 17 aprile 2008, n. 1296: “IRC e sessione riservata di abilitazione all’insegnamento”

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA – – I^ SEZIONE –

nelle persone dei sigg.ri:
Dott. Gaetano CICCIO’ – Presidente
Dott. Saverio ROMANO – Consigliere, rel.
Dott. Riccardo GIANI – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 239/2002 proposto da … rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Da Settimo con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Firenze, via F. Puccinotti n. 10;

c o n t r o

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PRATO, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore,
rappresentati e difesi ex lege dall’avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

per l’annullamento

del decreto 27.11.2001 del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, con il quale è stato respinto li ricorso gerarchico prodotto in data 25.10.2001, nonché del provvedimento di esclusione dalla sessione riservata di abilitazione indetta con O.M. n. 01/2001 relativamente alla scuola elementare, nonché dei bandi di indizione delle sessioni di abilitazione OO.MM. n. 153/99, n. 33/2000 e n. 1/2001;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 5 marzo 2008, il Consigliere dott. Saverio Romano;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. N.Da Settimo e l’avv.dello Stato M.Gramaglia;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Con atto notificato in data 19 gennaio 2002, la Sig.ra Polimeri insegnate di religione in servizio presso scuole statali, in possesso di titolo di studio e del requisito dei 360 giorni di effettivo insegnamento, ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla sessione riservata di esami ai fini dell’abilitazione, adottato dall’amministrazione scolastica sul presupposto che il servizio prestato, in qualità di insegnante di religione cattolica, non sia valido ai fini dell’ammissione agli esami di cui trattasi.

Avverso gli atti impugnati, sono stati dedotti i seguenti motivi: violazione dell’art. 2, comma 4 legge 3 maggio 1999 n. 124, in quanto nella scuola elementare l’insegnamento della religione cattolica rientra tra gli insegnamenti “corrispondenti a posti di ruolo” in quanto normalmente impartito dagli insegnanti di ruolo delle scuole materne ed elementari; 2) illegittimità derivata dalla ritenuta incostituzionalità dell’art. 2, comma 4, legge n. 124/99 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Costituzione, posto che il requisito che il servizio sia stato prestato in “insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto” non consente la partecipazione alla procedura di esami riservati esclusivamente ai docenti di religione. Né varrebbe a contrario la pronuncia della Corte costituzionale n. 343 del 22 luglio 1999, che ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità relativa alla precedente tornata di abilitazioni riservate, e cioè quella regolata dalla legge n. 417/1989, alla luce della diversa normativa prevista dalla legge n. 124 del 1999.

Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.

All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.

D I R I T T O

1 – La questione sollevata dalla ricorrente con il ricorso in esame concerne la valutabilità del servizio, prestato in qualità di insegnante elementare di religione cattolica nella scuola pubblica statale, ai fini dell’ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.

In particolare, la ricorrente sostiene: a) che il requisito stabilito dall’art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999 n. 124 nella fattispecie debba ritenersi sussistente in quanto normalmente impartito dagli insegnanti di ruolo delle scuole materne ed elementari; b) diversamente opinando, la norma è incostituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto il predetto requisito così come interpretato non consentirebbe la partecipazione alla procedura di esami riservati esclusivamente ai docenti di religione, mentre la disciplina oggi applicabile, introdotta dalla legge n. 124 del 1999, diversamente da quella sulla quale si è pronunciata la Corte costituzionale (e cioè dalla legge n. 417 del 1989), non prevederebbe il presupposto della esperienza didattica specifica, prestata cioè nella stessa classe di concorso o in una affine, in base al quale l’insegnamento della religione non è stato ritenuto valido.

2 – Il ricorso è infondato.

Il requisito stabilito dall’art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e cioè che il servizio oggetto di valutazione debba essere stato prestato per “insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto”, si ricollega al meccanismo previsto dalla legge, ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, fondato sullo stretta connessione tra titolo di studio posseduto, servizio di insegnamento prestato e supermento della prova d’esame.

Secondo la nota pronuncia della Corte costituzionale n. 343/1999, citata dalla stessa ricorrente, posto che la sessione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, riservata ai docenti che abbiano prestato un determinato servizio, è considerata utile anche per acquisire uno dei requisiti necessari per l’ammissione al concorso per soli titoli di accesso ai ruoli, l’insegnamento prestato non può costituire una generica esperienza didattica da far valere in ogni settore disciplinare, bensì uno specifico elemento di qualificazione professionale ai fini di un insegnamento corrispondente al posto di ruolo cui si vuole accedere.

La giurisprudenza, sulla medesima questione già prospettata da insegnanti di vari ordini di scuola, ha espresso il costante indirizzo nel senso della non apprezzabilità dell’insegnamento della religione cattolica, trattandosi di insegnamento privo di corrispondenza nella dotazione di organico dei ruoli ordinari e di collegamento con una individuata classe di concorso (da ultimo, cfr. Cons. St., sez. VI, 4 aprile 2007 n. 1515; Idem, 22 giugno 2004 n. 4447; idem, 28 settembre 2001 n. 5153 e 15 ottobre 1999 n. 1405).

In particolare, nella più recente sentenza citata si afferma che non può essere computato il servizio di insegnamento della religione nella scuola statale, non esistendo rispetto ad esso, in considerazione del regime concordatario operante nella materia, una classe di abilitazione o di concorso, né uno specifico titolo di studio ed essendo il titolo abilitante costituito dal certificato di idoneità rilasciato dall’Ordine diocesano , e cioè da un’autorità estranea all’ordinamento italiano.

Le motivazioni espresse, che il Tribunale ritiene di condividere, valgono anche nel caso in esame, in ragione della loro valenza generale.

La questione di legittimità costituzionale di tale normativa si palesa manifestamente infondata.

La Corte costituzionale ha già avuto modo di occuparsi della legittimità dell’esclusione degli insegnanti di religione dalle sessioni riservate di abilitazione, con la sentenza 22 luglio 1999, n. 343, pronunciata con riferimento alla normativa previgente rispetto a quella applicata nella specie (questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 11 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione).
Anche in quel caso veniva in rilievo il requisito del servizio di insegnamento su posti di ruolo e per classi di concorso: requisito carente nel caso dell’insegnamento della religione cattolica.

La disparità di trattamento era stata denunciata anche in relazione al fatto che all’epoca si considerava utile anche l’insegnamento impartito in una materia diversa da quella per la quale si intendeva concorrere, purché compresa in altre classi di concorso.
La questione è stata ritenuta infondata dalla Corte, sulla base in particolare del rilievo che l’interpretazione di parte della giurisprudenza, nel senso di “non precludere l’ammissione alla sessione riservata degli esami di abilitazione anche se l’insegnamento sia stato prestato per una classe di concorso diversa da quella per la quale si sia chiesto di partecipare, ha tuttavia riguardo a classi di concorso affini, per le quali lo stesso titolo di studio, in base al quale si è prestato il servizio, dà accesso ad entrambe le classi considerate, sicché l’insegnamento basato su quel titolo consente di maturare una esperienza didattica specifica, ma comune alle classi stesse. Ciò che, appunto, giustifica l’adozione di una verifica semplificata della professionalità, in sessioni riservate di esame o di concorso”;
peraltro, “questa situazione non è assimilabile quella degli insegnanti di religione, il cui servizio è prestato sulla base di specifici profili di qualificazione professionale (determinati con l’intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana, cui ha dato esecuzione il d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751), i quali, di per sé, non costituiscono titolo di accesso ad altri insegnamenti”.

Nella fattispecie in esame i termini della questione sostanzialmente non mutano in quanto la disciplina legislativa tiene conto dell’atipicità della posizione dell’insegnante di religione nell’ordinamento anteriore alla recente riforma di cui alla L. n. 186 del 18 luglio 2003 (i cui artt. 1 e 2 hanno previsto l’istituzione di appositi ruoli con relative dotazioni organiche, prima inesistenti). Atipicità che non consente l’assimilazione alle altre categorie per le quali sono previsti posti in ruolo e classi di concorso (Cons. Stato, 22 giugno 2004, n. 4447; TAR Lazio, III bis, 11 ottobre 2004, n. 10644; TAR Lazio, III bis, 23 marzo 2005 n. 2083).

In tal senso si è già espresso questo Tribunale (cfr. I sezione 7 marzo 2006 n. 828).

Il ricorso deve pertanto essere respinto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2008.

F.to Gaetano Cicciò – Presidente

F.to Saverio Romano – Consigliere, rel.est.

F.to Mario Uffreduzzi – Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 APRILE 2008

Firenze, lì 17 APRILE 2008

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Mario Uffreduzzi