Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Gennaio 2007

Sentenza 16 novembre 2006, n.42399

Suprema Corte di Cassazione. Sezione Prima-Penale, Sentenza 16 novembre 2006, n. 42399.

(Presidente: E. Fazzioli; Relatore: M. C. Siotto)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA

Con ordinanza dell’8/3/2006 il GIP del tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca del decreto penale di condanna 1/3/2004 (irr. Il 2773/2004) proposta nell’interesse di S. R., non ritenendo abrogato, pur considerando la nuova normativa in materia, il reato di rifiuto del servizio militare tuttora configurabile nei confronti di coloro che, essendo nati entro il 1985, erano ancora assoggettabili alla leva in base alla disciplina transitoria.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il R. deducendo violazione ed erronea applicazione di legge nonché contraddittorietà della motivazione.

Il ricorrente ha rilevato che la nuova disciplina aveva inciso in maniera determinante sugli elementi fondamentali del servizio militare obbligatorio, così rendendo applicabile il disposto di cui all’art. 2 co. 2 c.p.[1].

Il ricorso deve essere rigettato.

Le modifiche normative in tema di leva obbligatoria, seppure certamente significative, non hanno comportato la totale abolizione del servizio di leva obbligatoria ma solo limitato la sua operatività a situazioni specifiche e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace (quali, lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, ovvero insufficienza di personale di servizio e impossibilità di colmare le vacanze in organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato da non più di 5 anni).

Da tale quiescente e minor ambito dell’istituto deve naturalmente tenersi conto nella valutazione di condotte pregresse ancora sub iudice e riconducibili al reato di cui si discute secondo la normativa pre modifica.

Precisato infatti che l disciplina sul reclutamento militare è recepita nella norma incriminatrice de qua, contribuendo ad integrare il precetto, deve osservarsi: da un lato, come le introdotte modifiche non abbiano inciso sull’esistenza del servizio militare obbligatorio (che permane negli ambiti sopra indicati), ma abbiano riguardato le disposizioni relative alle modalità di prestazione del servizio militare, oggi articolato prevalentemente su base professionale e volontaria ma anche su base obbligatoria in presenza di determinati presupposti o condizioni; dall’altro lato, come la consistenza delle modifiche abbia comportato un ridefinizione della norma incriminatrice (in particolare della sfera dei destinatari degli obblighi e delle sanzioni), con effetto parzialmente abrogativo di tutti quei fatti che non siano riconducibili alla stessa come oggi ridisegnata.

Ne consegue che, in caso di condotte ancora sub iudice riconducibili alla norma incriminatrice pre modifica ma non già alla fattispecie incriminatrice quale ridisegnata dalle difformi norme integratici del precetto penale, tali condotte devono andare esenti da pena, ciò imponendolo il principio per il quale se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile (cfr. Cass. sent. n. 16228/2006 e n. 24270/2006), chiaramente teso ad evitare l’operatività di una normativa anteriore, parzialmente sconfessata nel suo più ampio ambito e nella sua maggiore incisività della nuova normativa, non più rispondente in toto al sentimento sociale.

Ma, proprio perché le modifiche legislative introdotte in materia non hanno abrogato in toto il servizio obbligatorio di leva e non hanno comportato l’eliminazione della fattispecie penale di cui si discute, permanendo tuttora il disvalore sociale della condotta di rifiuto del servizio militare, non può farsi corretto riferimento, in caso di sentenza passata in giudicato che su tale reato abbia statuito, al disposto di cui all’art. 2 co. 2 c.p.; continua infatti a sussistere l’interesse al regolare reclutamento, tutelato anche dal reato de quo, finalizzato al conseguimento da parte del cittadino della necessaria istruzione militare affinché, ove particolari situazioni lo richiedano, possa efficacemente assolvere (anche prestando il sevizio militare, che rimane obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge) il dovere di difendere la patria, solennemente sancito dall’art. 52 della costituzione.

Da ciò consegue che il rapporto tra nuova e previdente disciplina in materia di servizio militarev obbligatorio deve essere inquadrato nell’ambito del quarto, e non del secondo, comma del citato art. 2 c.p.( cfr. Cass. sent. n. 16228/2006 e n. 24270/2006 già menzionato) e che, pertanto, il succedersi delle normative in questione non esplica alcuna influenza in relazione alle statuizioni passate in giudicato.

Alla stregua di quanto sopra si impone dunque il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 16/11/2006.

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2006.