Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Luglio 2005

Sentenza 16 novembre 2001, n.2255

Consiglio di Stato. Sezione VI. Sentenza 16 novembre 2001, n. 2255: “Parificazione dei servizi di insegnamento presso le scuole paritarie al servizio svolto nelle scuole statali”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da {Apolloni Alessandra} rappresentata e difesa dall’Avv. Sandro Scoppa ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Levico n.9 presso lo studio Galati;

contro

il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito;

per l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione III bis, 4 aprile 2001, n.2835;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Alla pubblica udienza del 16 novembre 2001 relatore il Consigliere Francesco Caringella. Udito per le parti l’Avv. Scoppa;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Con la sentenza appellata i Giudici di primo grado hanno accolto in parte il ricorso proposto dai docenti in epigrafe specificati avverso i decreti ministeriali 27.3.2000 e 18.5.2000, n.146 con i quali, ai sensi dell’art. 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono state dettate le modalità delle operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti.
Il Tribunale ha reputato fondati i motivi di ricorso con i quali era stata sottoposta a critica la previsione di quattro scaglioni di soggetti destinati in ordine progressivo all’inserimento nelle nuove graduatorie permanenti, dati rispettivamente dalle seguenti categorie:
a) soggetti già inseriti in graduatoria all’atto dell’entrata in vigore della legge;
b) coloro che, al momento dell’entrata in vigore della legge del 1999, avessero maturato i requisiti necessari, in base alla normativa previgente, per l’ammissione ai soppressi concorsi per soli titoli;
c) coloro che avessero maturato detti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria permanente;
d) quanti, a detta ultima data, avessero superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi.
I Giudici hanno invece considerato infondata la censura con la quale i ricorrenti si erano doluti dell’attribuzione, per il servizio prestato presso le scuole private, di un punteggio dimezzato rispetto a quello riservato al servizio prestato nelle scuole statali.
Con il ricorso in epigrafe specificato i docenti appellano la sentenza limitatamente a tale ultimo capo.
Non si è costituita l’amministrazione intimata.

All’udienza del 16 novembre 2001 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Osserva preliminarmente il Collegio che il sopravvenuto decreto legge 3 luglio 2001, n.255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n.153, ha dettato disposizioni di rilievo ai fini della controversia in parola.
2.1. Segnatamente, l’art.1 della normativa d’urgenza ha previsto che le disposizioni di cui all’art.2 della legge n.124/1999, in tema di prima integrazione delle graduatorie permanenti, vanno interpretate nel senso che in coda alle graduatorie e nell’ordine seguente hanno titolo all’inserimento:
a) primo scaglione: personale in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente per i concorsi per soli titoli alla data dell’entrata in vigore della legge n.124/1999;
b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami ai soli fini abilitativi e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della legge n.124/1999, in una graduatoria per l’assunzione del personale non di ruolo.
La norma interpretativa, fatta salva la priorità accordata ai soggetti già inseriti nella graduatoria permanente, ha in definitiva ribadito la poziorità accordata dalle norme ministeriali impugnate in prime cure ai docenti che alla data di entrata in vigore della legge n.124/1999 avessero maturato i requisiti previsti dalla normativa previgente per i soppressi concorsi per titoli (abilitazione e 360 giorni di servizio nel triennio precedente), mentre ha accorpato in un’unica seconda fascia i docenti prima suddivisi nel terzo e nel quarto scaglione.
2.2. Quanto, invece, alla distinzione tra scuola pubblica e privata, l’articolo 2 del decreto legge in parola ha previsto che, a decorrere dall’anno scolastico 2002-2003, l’aggiornamento della graduatoria, con periodicità annuale, deve essere ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 a quelli prestati nelle scuole statali.
3. Tanto premesso in merito all’illustrazione dello jus superveniens, osserva la Sezione, venendo all’esame del ricorso proposto dai docenti, che la norma da ultimo citata, laddove prevede la parificazione, a partire dal 1° settembre 2000, dei servizi di insegnamento prestati presso le scuole paritarie al servizio svolto nelle scuole statali, conferma la tesi, posta a fondamento del decisum di prime cure, dell’inesistenza, per il periodo previgente, di una norma ovvero di un principio che imponesse la valutazione in termini identici del servizio. Merita allora condivisione la tesi sostenuta dal Tribunale a guisa della quale, in assenza di un precetto legislativo di segno opposto, la clausola limitativa del peso del servizio presso un istituto privato, lungi dall’incidere sulla pari dignità degli insegnamenti, costituisce il precipitato logico del differente sistema di reclutamento, libero in ambito privato ed ispirato a criteri di procedimentalizzazione in sede pubblica.
Sfugge del pari ad un giudizio di illegittimità costituzionale la normativa sopravvenuta, laddove, nel sancire l’equiparazione per il servizio prestato dal mese di settembre dell’anno 2000, si è agganciata logicamente l’equiparazione al riconoscimento della parità scolastica, ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell’offerta formativa. In definitiva la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa.
Il ricorso principale deve in definitiva essere respinto.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giovanni RUOPPOLO Presidente
Pietro FALCONE Consigliere
Rosanna DE NICTOLIS Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere Est.
Roberto GAROFOLI Consigliere