Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 22 Giugno 2005

Sentenza 16 marzo 2005, n.241

T.A.R. Campania. Sentenza 16 marzo 2005, n. 241: “Inquadramento di Cappellano cimiteriale nella settima qualifica funzionale”.

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. I di Salerno, composto dai signori magistrati:

Dott. Alessandro Fedullo
Presidente
Dott. Giovanni Grasso
I Referendario
Dott. Giovanni Sabbato
Referendario estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2733 del 1994 proposto da mons. G.G., rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall’avv. Barbato Iannuzzi, presso il cui studio in Salerno, via G.Gonzaga n. 7, elettivamente domiciliato;

contro

il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, pure per legge domiciliataria presso la sua sede;

il COMUNE DI PAGANI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso notificato, dall’avv. Michele D’Antonio, presso lo studio dell’avv. Nicola Belsito, in Salerno, via Nizza n 134, elettivamente domiciliato

per l’annullamento

a. del provvedimento prot.n. 16172/P.329 del 9.6.94, con il quale la Commissione Centrale per gli organici degli Enti Locali, costituita presso il Ministero dell’Interno, si è pronunziata negativamente sull’istanza del ricorrente diretta a conseguire l’inquadramento nella VIII qualifica funzionale;

b. di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente, inclusa la nota del Segretario della indicata Commissione n. 028312 del 13.7.94, recante la comunicazione della predetta decisione negativa.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 16 dicembre 2004 la relazione del I Referendario Giovanni Sabbato e uditi gli avvocati delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 17 ottobre 1994 e ritualmente depositato il successivo 28 ottobre, mons. G.G., Cappellano del Cimitero presso il Comune di Pagani, impugna innanzi a questo Tribunale, invocandone l’annullamento, il provvedimento n. 16172/P.329, con il quale la Commissione Centrale per gli organici degli Enti Locali (C.C.O.E.L.) ha respinto la sua richiesta di inquadramento nella VIII qualifica funzionale.

Deduce, così, i seguenti motivi:

violazione dell’art. 26 e dell’allegato A del D.P.R. 25.6.83 n. 47 – eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, di motivazione e di presupposto in quanto il motivo posto a base del diniego (non equiparabilità alla laurea professionale della licenza in Sacra Teologia) non sussiste, considerato che tale titolo di studio costituisce una laurea in Teologia, sufficiente all’espletamento del sacerdozio, nonché delle funzioni di Cappellano del cimitero; inoltre il ricorrente ha integrato la laurea mediante corsi di perfezionamento, seminari ed altre attività post-universitarie, sì da consolidare il titolo aggiuntivo richiesto, ed il suo mansionario ha le caratteristiche proprie dell’ottava qualifica.

Si costituiva in giudizio sia la difesa erariale che quella del Comune intimato, entrambe resistendo.

Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2004, in prossimità della quale le parti resistenti depositavano memorie, insistendo per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso, questo é stato posto in decisione.

DIRITTO

I. L’infondatezza del ricorso consente di soprassedere all’esame delle eccezioni in rito sollevate da parte resistente.

II. Ai fini della corretta individuazione del tema litigioso, va rilevato che il ricorrente lamenta, in sostanza, la mancata attribuzione da parte dell’Amministrazione comunale di Pagani dell’ottava qualifica funzionale, nonostante il possesso del titolo di laurea (in Teologia), reputato ai predetti fini sufficiente, non richiedendosi alcuna abilitazione professionale all’espletamento delle funzioni di Cappellano del cimitero, le cui caratteristiche, per giunta, rientrerebbero, ad avviso di parte, tra quelle richieste per l’invocata qualifica.

Invero il ricorrente veniva assunto dal Comune di Pagani sin dal 1°.11.1967 con le funzioni di Cappellano del locale cimitero ed inquadrato nella settima qualifica funzionale. Avendo conseguito, a seguito di decisione della Corte dei Conti n. 55730 del 14.12.1983, il riconoscimento, con conseguente riscatto ai fini dell’anzianità di servizio, dei quattro anni del Corso di studi di Teologia, siccome ritenuto del tutto equiparabile ad un Corso universitario, chiedeva all’Amministrazione di appartenenza, la revisione del suo inquadramento, << in quanto l’Ordinazione sacerdotale va considerata non solo come laurea, ma come “laurea professionale” ai sensi dell’art.26, allegato A, del D.P.R. 25 giugno 1983, 347 >>. Si invocava, conclusivamente, il riconoscimento dell’ottava qualifica funzionale.

Lo sfavorevole orientamento della compulsata Amministrazione poggia su di un duplice profilo argomentativo: il primo connesso alla pretesa non equiparabilità della “licenza in Sacra Teologia” alla laurea professionale richiesta dalla disciplina di settore; l’altro, alla estraneità delle funzioni di Cappellano, così come scolpite dal Disciplinare comunale del servizio di Cappellania, a quelle di pertinenza dell’ottava qualifica funzionale secondo le statuizioni dell’allegato A del d.P.R. n. 347/1983.

Orbene, non condivisibili appaiono le argomentazioni poste, per il primo dei due versanti evidenziati, a fondamento della sfavorevole delibazione dell’istanza di re-inquadramento, ricavandosi, innanzitutto, dalla lettura della normativa di riferimento (Allegato A cit.) che per i dipendenti degli enti locali il riconoscimento dell’ottava qualifica funzionale non è riservato soltanto a coloro che, non solo siano muniti di laurea, ma siano pure abilitati allo svolgimento di un’attività professionale, ciò richiedendosi solo “nel caso di prestazione professionale”. Ove si tratti, come nel caso di specie, dello svolgimento di attività di diversa natura, è sufficiente il titolo di laurea, del quale il ricorrente è in possesso per effetto dell’avvenuta equiparazione, non oggetto di contestazione, del Diploma di Licenza in Sacra Teologia in Diploma di laurea in Sacra Teologia.

Occorre quindi chiedersi se le mansioni espletate dal ricorrente, secondo quanto stabilito dal su citato Disciplinare, siano inquadrabili nell’ambito della sospirata ottava qualifica funzionale.

Sul punto occorre premettere che, contrariamente a quanto osservato dalla difesa erariale, le doglianze di parte non investono un profilo di difformità delle mansioni espletate rispetto a quelle dedotte nella qualifica di appartenenza, essendo pacifico invece che il ricorrente ha negli anni svolto proprio le mansioni richieste dal rapporto di lavoro instauratosi con l’Amministrazione comunale, di talché alcuna attinenza la presente controversia ha con la inveterata tematica delle “mansioni superiori”.

Ebbene, sotto tale specifico profilo il ricorso è infondato, non risultando compatibili le mansioni tratteggiate dal relativo Disciplinare con quelle richieste dalla normativa di riferimento ai fini del riconoscimento dell’ottava qualifica funzionale. Si è già posto in rilievo che, pena la configurabilità di irrilevanti mansioni “superiori”, quelle espletate dal ricorrente non sono altro se non quelle indicate nel citato documento, nel quale in particolare si prevede che il Cappellano del cimitero è chiamato a svolgere la sua attività secondo gli orari stabiliti di comune accordo da lui stesso e dalla Giunta Municipale e che è “l’unico responsabile del buon andamento di tutto il servizio di Cappellaneria nonché della Cappella Comunale”, nonché consegnatario di tutto il materiale ivi esistente.

Ordunque, se da ciò si possono, in astratto, evincere quei profili di autonomia operativa e responsabilità richiesti affinché sia integrata l’ottava qualifica funzionale, non emergono tuttavia elementi che suffraghino la pretesa di parte per ciò che attiene alla “complessità e difficoltà delle prestazioni”, esattamente richiesta dal più volte citato allegato A, d.P.R. n. 347/1983, richiedendosi al Cappellano, proprio in considerazione del suo status di sacerdote cattolico, esclusivamente l’adempimento di mansioni di natura propriamente religiosa, quali celebrazioni delle Sante messe e benedizione di salme, e non anche, ad esempio, “l’istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà”. L’atto gravato è quindi destinato a sopravvivere all’azione demolitoria del ricorrente. E’ infatti del tutto pacifico che quando un provvedimento, come nel caso di specie, possiede un doppio binario motivazionale, per cui anche uno solo di essi è sufficiente a fondare la determinazione assunta, le censure di legittimità formulate possono comportare l’annullamento dell’atto solo ove su entrambi i versanti esse risultino fondate. In altre parole, l’atto amministrativo sorretto da una pluralità di motivazioni autonome conserva la sua legittimità ed efficacia anche se uno solo dei suoi motivi resiste al sindacato di legittimità (o, comunque, non abbia costituito oggetto di impugnazione) (T.a.r. Latina, 6/6/2000, n.377).

Il ricorso va conclusivamente respinto siccome infondato.

III. Sussistono giusti motivi per interamente compensare tra le parti costituite le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione I di Salerno, respinge il ricorso n. 2733/1994, come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Dott. Alessandro Fedullo – Presidente

Dott. Giovanni Sabbato – Estensore