Sentenza 16 giugno 2005, n.9378
TAR Campania. Sentenza 16 giugno 2005, n. 9378: “Insegnanti di religione: mancata ammissione a sessione riservata di esami”.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – NAPOLI – SECONDA SEZIONE
composto dai magistrati:
dott. Antonio Onorato – Presidente
dott. Andrea Pannone – Consigliere
dott. Anna Pappalardo – Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1340/2000 proposto da:
C. R., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Corporente e Fulvio Fiorillo presso cui selettivamente domicilia in Napoli, via Riviera di Chiaia 276
contro
il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e con la stessa ex lege domiciliati in Napoli, via Diaz n. 11,
per l’annullamento
del decreto del provveditore agli studi di Napoli n. 1606 del 10.11.1999 successivamente notificato recante mancata ammissione della parte ricorrente alla sessione riservata di esami prevista dall’ordinanza ministeriale n. 153/1999, relativamente alle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compresa la stessa ordinanza nella parte in cui non comprende tra gli aventi titolo gli insegnanti di religione,
Visto il ricorso con i relativi allegati,
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata,
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese ,
Visti gli atti tutti della causa,
Relatore alla pubblica udienza del 16 giugno 2005 il Consigliere Anna Pappalardo;
Uditi i difensori delle parti come da verbale,
Ritenuto e considerato quanto segue;
FATTO
Col ricorso in esame sono stati impugnati gli atti che hanno comportato la mancata ammissione della parte ricorrente, insegnante di religione, alla sessione riservata di esami prevista dall’ordinanza ministeriale n. 153 del 1999 e la stessa ordinanza nella parte che ciò prevede.
A tali fini, sono stati dedotti, oltre ai vizi di eccesso di potere sotto diversi profili e di difetto di motivazione, la violazione dell’art. 2 L. n. 124 del 1999 violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, difetto di motivazione.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e la sua difesa ha controdedotto alle argomentazioni avversarie chiedendo che il ricorso sia respinto.
Nel corso della pubblica udienza del 16 giugno 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1-Il Collegio osserva che la mancata ammissione degli insegnanti di religione alla sessione riservata di esami deriva direttamente ed inevitabilmente dall’art. 2 comma 4 della L. 3 maggio 1999 n. 124.
Tale norma è testuale nel prevedere che “ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati nonchè gli insegnanti della scuola elementare” “che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento”“per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto”.
Orbene, è pacifico (ed è stato affermato innumerevoli volte dalla giurisprudenza) che gli incarichi di insegnamento della religione non comportano la copertura, sia pure provvisoria, di posti previsti in organico o comunque corrispondenti a quelli individuati a mezzo della classi di concorso (Cfr. ex
multis, Cons. Stato VI Sez. 26 giugno 1990 n. 667, 31 maggio 1990 n. 549, 24 luglio 1996 n. 974, Sez. II 5 luglio 1995 n. 1854, Corte dei conti II Sez. 2 marzo 1994 n. 986, concernenti l’interpretazione ed applicazione delle precedenti, ma del tutto analoghe disposizioni sulle sessioni riservate contenute nelle LL. 20 maggio 1982 n. 270, 4 luglio 1988 n. 246 e 27 dicembre 1989 n. 417).
Ad avviso del Collegio, nonostante l’impegno profuso, la difesa di parte ricorrente non ha fornito nuovi argomenti che possano indurre a modificare tale orientamento interpretativo che, del resto, appare del tutto conforme alla normativa contenuta nella L. 25 marzo 1985 n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell’accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense) e del punto 5 lett. b) del relativo protocollo addizionale i quali configurano chiaramente l’insegnamento della religione come meramente facoltativo e prevedono che per esso la provvista di personale avvenga in base ad un procedimento del tutto peculiare, nel corso del quale assume funzioni preminenti un soggetto del tutto estraneo alla Pubblica amministrazione, qual è l’Ordinario diocesano.
Tanto è sufficiente dimostrare l’infondatezza dei motivi di ricorso specificatamente diretti avverso gli atti dell’Amministrazione impugnati comportanti l’esclusione dall’abilitazione riservata i quali, per tale aspetto, altro non sono (giova ribadirlo) se non puntuale ed assolutamente vincolata applicazione della legge, senza che, pertanto, in relazione ad essi sia neppure ipotizzabile la ricorrenza del vizio di eccesso di potere.
Nè ricorre il vizio di violazione di legge per difetto di motivazione in quanto gli atti di cui la parte ricorrente è stata destinataria contengono l’esplicito richiamo della specifica disposizione dell’ordinanza ministeriale n. 153/1999 che riproduce pedissequamente la norma di legge sopra riportata, in base alla quale è stata adottata.
2-Le medesime considerazioni valgono a dimostrare anche la sostanziale inammissibilità per difetto di interesse e comunque l’assoluta irrilevanza delle censure che col presente ricorso sono state formulate con specifico riferimento all’ordinanza ministeriale di indizione della sessione riservata.
E’, infatti, evidente che l’eventuale annullamento dell’ordinanza in questione nella parte in cui, riproducendo pedissequamente la previsione di legge, non prevede la partecipazione alla sessione riservata degli insegnanti di religione, comunque non avrebbe alcun effetto favorevole per la parte ricorrente.
Una siffatta ipotetica pronuncia non inciderebbe sulla fonte di rango superiore rappresentata dalla sopra menzionata L. 124/1999 la quale ultima, pertanto, nonostante l’annullamento della specifica disposizione dell’ordinanza ministeriale, continuerebbe ad avere per gli interessati effetti preclusivi ai fini della partecipazione.
3-Resta da esaminare la, pure adombrata, questione di legittimità costituzionale la quale, tuttavia, risulta manifestamente infondata.
La Corte costituzionale, infatti, ha recentemente avuto occasione di occuparsi funditus dello specifico argomento, ponendo in rilievo che la diversità della condizione dei docenti di religione rispetto a quella di tutti gli altri insegnanti precari esclude qualsiasi sospetto di disparità di trattamento e fa ritenere legittime le norme di legge che escludono i primi dalle sessioni riservate (Cfr. Corte Costituzionale 22 luglio 1999 n. 343).
4-Il ricorso, concludendo, deve essere respinto.
Ricorrono tuttavia giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate.
Autore:
Tribunale Amministrativo
Dossier:
_Insegnanti di religione_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Religione, Scuola, Insegnanti, Esclusione, Disparità di trattamento, Sessione riservata di esami, Classi di concorso, Docenti non abilitati
Natura:
Sentenza