Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Giugno 2004

Sentenza 16 gennaio 2004, n.53

Tribunale Ordinario di Livorno. Sentenza 16 gennaio 2004, n. 53: “Risarcimento danni subiti da un appartente alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova a seguito di lettera diffamatoria”.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO

nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo MARTORANO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 72 del ruolo contenzioso dell’anno 2000, trattenuta a sentenza all’udienza del 3.7.2003, con i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche dal 16.9.2003, pendente tra:

P.S. elettivamente domiciliato in ***, presso e nello studio dell’avv. *** che lo rappresenta e difende unitamente alla dott. ***;
ATTORE

contro:

N.V.
elettivamente domiciliato in ***, presso e nello studio dell’avv. *** che la rappresenta e difende;
CONVENUTA

OGGETTO:
“145999 – risarcimento danni”

CONCLUSIONI

Il procuratore dell’attore chiede e conclude: “Voglia il Tribunale di Livorno, per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare tenuta, e pertanto condannare la signora N.V., al pagamento, in favore del signor P.S., della complessiva somma di lire 55.855.200, di cui lire 20.000.000 per il danno patrimoniale arrecato nell’evoluzione della carriera dell’attore, gravemente compromessa per i fatti e gli episodi di cui in narrativa, lire 5.855.200, per spese legali documentate, lire 20.000.000 per danni morali conseguenti dal fatto reato, e lire 10.000.000 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 8 febbraio 1948, n. 47, o nella misura diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Il procuratore della convenuta chiede e conclude: “Respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, respingere le domande attrici perché l’attore difetta di legittimazione attiva e comunque perchè infondate, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Trattasi di causa di risarcimento danni, introdotta tra le parti in epigrafe con atto notificato il 30.12.99, che dopo istruzione come in atti e previa costituzione di parte convenuta, a stata posta in decisione sulle conclusione di cui sopra.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sostiene l’attore che la convenuta sarebbe autrice o comunque avrebbe diffuso una lettera a contenuto diffamatorio, inviata il 6.2.96 al Credito Italiano, e di cui varie copie sarebbero state depositate o affisse, oltre che nella banca predetta, ove esso attore lavora, in varie parti della città, fra cui presso la scuola dei figli minori, la sua abitazione etc.
Contesta la convenuta che sussista in capo all’attore la legittimazione attiva in quanto la lettera diffamatoria, sarebbe rivolta ai Testimoni di Geova.
Nega comunque che sia provato che il fatto sia a lei addebitabile e ogni contenuto diffamatorio dello scritto.
Osserva questo Giudice che è provato per presunzioni che la N. sia stata autrice dello stampato de quo o quantomeno abbia contribuito a diffonderla.
Ed infatti numerose copie della lettera – stampato sono state sequestrate presso 1’abitazione della convenuta e la stessa ha patteggiato la pena ex art. 444 c.p.p.
Inoltre la lettera è rivolta non solo ai Testimoni di Geova ma anche personalmente al P., sia pur quale aderente alla Congregazione medesima, e tutto il suo contenuto appare diffamatorio ed in particolare la frase “Voi fate di ogni persona che vi capita a tiro un drogato a tutti gli effetti. Lei personalmente e colpevole di rendere i suoi figli dei drogati privi di qualsiasi volontà….”.
Ed infatti lede l’onore, il decoro e la reputazione del P. in quanto contiene espressioni, giudizi e concetti gravemente offensivi e chiaramente diffamatori, diretti inequivocabilmente ad additare la Congregazione e il P. al pubblico disprezzo.
Né è contestato che la lettera sia stata diffusa in varie parti della città, fra i quali il luogo di lavoro e di abitazione dell’attore nonchè la scuola dei figli dello stesso, e comunque la circostanza emerge dalla prova testimoniale espletata.
Compete quindi all’attore il risarcimento dei danni che secondo il P. sono i seguenti :
1. L. 20.000.000 per danno alla sua carriera anche per essere stato costretto a trasferirsi da Livorno in seguito all’episodio diffamatorio;
2. L. 5.855.200 per spese legali;
3. L. 20.000.000 per danni morali;
4. L. 10.000.000 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47 del 1948.
Osserva questo Giudice che il danno sub 1 e sfornito di prova.
Per il danno sub 2, tenuto conto dell’attività svolta dal difensore prima dell’istruzione del giudizio, e già comprensiva del rimborso delle spese di costituzione di parte civile come liquidate, si liquidano Euro 2.000,00, valutata la documentazione prodotta e le tariffe professionali vigenti.
Per il danno sub 3, tenuto conto di tutti gli elementi emersi ed in particolare della gravità del fatto quale si evince dal contenuto della lettera e dalle modalità delle sua diffusione dello stampato, si liquidano in via equitativa Euro 7.000,00.
E’ pure provata la sussistenza del danno sub 4, rientrando lo scritto tra quelli indicati nell’art. 1 L. 47/1948, per il quale “Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione Tale danno, tenuto conto della gravità dell’offesa alla diffusione dello stampato si liquida in E. 1.000,00”.
Le cifre tutte si intendono rivalutate ad oggi e quindi sono dovuti complessivamente Euro 10.000,00 oltre gli interessi legali dal 6.2.96 al saldo su tale somma prima devalutata al 6.2.96 e poi rivaluta anno per anno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M

Condanna N.V. a pagare a P.S. la somma di Euro 10.000,00 oltre gli interessi legali dal 6.2.96
al saldo su tale somma prima devalutata al 6.2.96 e poi rivaluta anno per anno.
Condanna altresì la convenuta a rifondere all’attore le spese di lite che liquida in complessive Euro 3.800,00 di cui Euro 358,78 per spese.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Livorno, lì 16.1.2004

I1 Giudice
Dr. Vincenzo Martorano

Depositato in Cancellaria il 28.01.2004