Sentenza 16 febbraio 2004, n.2915
Corte di Cassazione. Sezione Lavoro. Sentenza 16 febbraio 2004, n. 2915: "Case di cura gestite da religiosi: l'impiego di eventuali avanzi di gestione per scopi assitenziali, previsti dallo statuto dell'ente, esclude la finalità di lucro".
La Corte Suprema di Cassazione
Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
Dr. Salvatore Senese Presidente
Dr. Fernando Lupi Consigliere
Dr. Donato Figurelli
Consigliere rel.
Dr. Antonio Lamorgese Consigliere
Dr. Alessandro De Renzis
Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore prof. Massimo Paci,elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 – Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo – presso gli avv. Antonietta Coretti, Fabio Fonzo ed Antonino Sgroi, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
CONTRO
Casa di Cura "V.T." della Congregazione religiosa delle Suore Infermiere dell'Addolorata, ente ecclesiastico riconosciuto, in persona della legale rappresentante Suor D.S., rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Cicconi del foro di Roma e domiciliata in Roma al viale Marco Polo n. 84 presso lo studio dell'avv. Linda Cipollone, giusta procura speciale a margine
del controricorso,
per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30 maggio – 27 giugno 2000, n. 111/2000, n. 157/2000 R.R.G.;
Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 25 settembre 2003 dal consigliere Donato Figurelli;
udito l'avv. Antonino Sgroi per l'INPS;
udito l'avv. Ennio Cicconi per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con ricorso depositato in data 8 marzo 2000 la Casa di Cura "V.T." della Congregazione Religiosa delle Suore Infermiere dell'Addolorata proponeva appello avverso la sentenza n. 567/1998, emessa dal Pretore del lavoro di Livorno in data 25.9.1998, con la quale erano state rigettate le opposizioni avverso due decreti ingiuntivi, con i quali l'appellante era stata condannata a corrispondere alla sede INPS di Livorno in un caso la somma di lire 992.673.544 e nell'altro caso quella di lire 36.588.588 a titolo di contributi omessi ed accessori.
I contributi e gli accessori oggetto dei ricorsi monitori riguardavano unicamente i contributi CUAF, cioè quelli dovuti alla Cassa Unica Assegni Familiari, dovuti in relazione al personale operante presso la Casa di Cura "V.T." di Livorno.
In forza dell'art. 23 bis del D.L. 30.12.1979 n. 663, convertito in L. 29.2.1980 n. 33, agli istituti, enti, ospedali che istituzionalmente erogano prestazioni del servizio nazionale, anche in regime convenzionale, si applicavano le disposizioni di esonero dal pagamento dei contributi CUAF – previste dall'art. 7 della legge 11.6.1974 n. 252 – ove non avessero fine di lucro ed assicurassero un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari.
Nel caso della congregazione appellante ricorrevano entrambi i requisiti per l'esonero: con particolare riguardo all'assenza di fine di lucro, questa, oltre ad essere esclusa dalle previsioni statutarie dell'ente, risultava comprovata dall'effettivo impiego degli avanzi di gestione alla realizzazione delle opere e prestazioni assistenziali perseguite oppure reimpiegati nella manutenzione e miglioramento delle strutture operanti.
Sul punto veniva censurata la sentenza del giudice livornese, laddove non aveva tenuto conto che la congregazione non aveva alcun potere discrezionale nella scelta degli avanzi di gestione, essendo per statuto obbligata ad impiegare ogni "surplus" esclusivamente a copertura dei costi complessivi inerenti le varie attività ed opere assistenziali svolte. Di conseguenza il vantaggio o "utile di gestione" derivante alla congregazione dalla gestione delle case di cura di cui era proprietaria, costituiva non già il fine perseguito, bensì il mezzo, meramente strumentale, per conseguire le finalità istituzionali. Nel costituirsi in giudizio, l'INPS contestava il fondamento del gravame e chiedeva la conferma della sentenza del primo giudice.
In particolare la difesa dell'Istituto rilevava che l'appellante non aveva dimostrato l'effettivo utilizzo degli avanzi di gestione, per cui gli stessi dovevano essere considerati utili con la conseguenza che la contribuzione INPS era dovuta anche sulla quota CUAF. Sarebbe stato interesse ed onere della Casa di cura fornire al c.t.u. nominato dal primo giudice tutta la necessaria documentazione atta a dimostrare le proprie tesi e, in particolare, i costi sopportati per la gestione di case di cura o istituti per i quali la congregazione operava senza richiesta di corrispettivo specifico.
Con sentenza in data 30 maggio – 27 giugno 2000 la Corte d'appello di Firenze, in riforma dell'impugnata sentenza e previa revoca dei decreti ingiuntivi n. 543 del 17.3.1993 e n. 954 del 27.4.1994, dichiarava applicabile alla fattispecie dedotta la norma di cui all'art. 23 bis D.L. 30.12.1979 n. 663 conv. in legge n. 33/1980.
Osservava la Corte del merito che la Congregazione appellante era un ente morale di diritto pontificio, cui lo Stato italiano aveva riconosciuto la personalità giuridica con d.P.R. 31.1.1957 n. 141, e che, a norma dello statuto la Congregazione esercitava opere di religione e di culto e, senza fine di lucro, opere di istruzione, assistenza ospedaliera, assistenza sociale, opere di beneficenza; che la Congregazione perseguiva i suoi fini istituzionali attraverso la gestione di quattro case di cura – una delle quali era la casa V.T. di Livorno -, tre case di riposo per bisognosi ed anziani, due case missionarie – una in India e l'altra nelle Filippine -, con finalità sia sanitarie che assistenziali.
Ciascuna casa – come riferito, non smentita, dalla legale rappresentante della Congregazione – aveva un "proprio bilancio" di gestione: gli eventuali "utili" confluivano nel più ampio bilancio della congregazione.
Mentre alcune di tali strutture erogavano le loro prestazioni secondo un criterio di corrispettività, altre – tipico esempio le case missionarie – operavano secondo criteri di solidarietà umana e sociale e, quindi, in totale assenza di alcun corrispettivo.
In particolare le case di cura – e tra esse la casa di cura V.T. – operavano in regime di convenzione con le AUSL ed applicavano per le prestazioni erogate tariffe stabilite dalla Regione. Il personale laico operante presso le singole strutture era retribuito secondo le previsioni del CCNL del comparto sanità, mentre il personale medico era compensato, dietro presentazione di fattura, secondo tariffari regionali.
Per la Congregazione operavano circa 60 suore, che non percepivano alcun compenso.
Le strutture che erogavano le prestazioni dietro corrispettivo avevano evidentemente delle "entrate", che andavano a comporre la parte attiva del bilancio della struttura, e quindi della Congregazione.
Allorché si determinavano degli "avanzi di gestione", cioè degli "utili", questi venivano destinati a "coprire le perdite di gestione" delle strutture che operavano in totale assenza di corrispettivo oppure in parziale assenza di corrispettivo, oppure in opere di adeguamento delle strutture esistenti alle vigenti normative o di dotazione delle stesse di macchinari diagnostici indispensabili ed al "passo con i tempi" etc.
Con riferimento alla effettiva destinazione degli utili di bilancio, il primo giudice aveva disposto c.t.u. contabile – condotta esaminando i bilanci della congregazione -, all'esito della quale era stato evidenziato che nel decennio 1980 – 1990 (quello preso in esame dall'indagine INPS), i bilanci della congregazione avevano registrato utili per lire 2.842.123.493, perdite per lire 266.931.634, conferimenti per lire 750.000.000 e prelevamenti per lire 1.464.685.302.
Il c.t.u. non era stato in grado di ricostruire le destinazioni dei prelevamenti effettuati in ragione di mancanza della documentazione di supporto, vuoi perché riferita ad anni lontani, vuoi perché altre attività della congregazione non erano soggette ad obblighi di natura fiscale in forza di disposizioni di legge e di atti bilaterali tra Stato e Chiesa.
Il c.t.u. tuttavia, nel supplemento peritale, dava atto della mancata contabilizzazione dei costi relativi a case di cura ed istituti per i quali la congregazione operava senza richiesta di corrispettivo specifico.
Il c.t.u., correttamente, da un lato riconosceva che la gestione della casa di cura V.T. rispondeva a criteri lucrativi – come risultava dalle risultanze contabili e di bilancio -, e che questa doveva rispondere dei requisiti di "impresa" – operando in regime di concorrenza con altre strutture sanitarie -, dall'altro evidenziava che il lucro era sì essenziale, ma di per sé strumentale alle finalità istituzionali dell'ente.
Infatti ai sensi dell'art. 20 dello statuto della congregazione veniva esclusa ogni finalità di lucro e l'eventuale supero tra le "entrate" e le "uscite" non costituiva mai "profitto", ma "avanzo di gestione", da destinarsi al miglior conseguimento delle finalità costituzionali della Congregazione.
La destinazione degli "avanzi di gestione" non era affatto discrezionale, ma obbligatoria in forza della vincolante norma statutaria sopra richiamata.
Si poteva convenire con l'appellante allorché affermava che l'"utile di gestione" delle case di cura – come quella esaminata dagli ispettori INPS – costituiva non il fine della Congregazione, bensì il mezzo per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, complessivamente considerato.
Del resto, dagli accertamenti eseguiti dall'INPS (che riguardavano la sola casa di cura V.T.), ed anche dall'indagine peritale non erano emerse "deviazioni di sorta" dalle finalità istituzionali.
In presenza di un ente morale, che perseguiva fini sicuramente non lucrativi, che gestiva case missionarie ed altre strutture per bisognosi in ambito regionale, riteneva la Corte del merito che sarebbe stato onere di chi affermava il contrario provare le eventuali diverse destinazioni dei "profitti" realizzati dalle strutture "lucrative" e quindi le "deviazioni" dai fini istituzionali.
In forza di ciò l'appellante aveva diritto all'esonero dal pagamento dei contributi CUAF, ai sensi dell'art. 23 bis del D.L. 30.12.1979 n. 663, conv. in legge n. 33/1980.
Tale disposizione infatti stabiliva che agli istituti, enti, ospedali, che erogavano prestazioni del servizio sanitario nazionale, anche in regime convenzionale, si applicava la norma di cui all'art. 7 della legge 11.6.1974 n. 252 (di esonero del pagamento dei contributi dovuti alla Cassa Unica Assegni Familiari), ove non avessero fine di lucro ed assicurassero un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal D.P.R. n. 797/1955 (la sussistenza di quest'ultimo requisito non era in discussione tra le parti).
Avverso detta sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La Congregazione intimata per la casa di cura V.T. ha resistito con controricorso.
Diritto
Con l'unico motivo l'Istituto ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 23 bis del D.L. 30.12.1979 n. 663, convertito nella legge 29.2.1980 n. 33, nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).
Riassunto l'iter argomentativo della sentenza impugnata, l'INPS deduce che la pronuncia non è condivisibile, in quanto frutto di palesi errori di giudizio. Secondo detto iter argomentativo la Corte del merito ha in particolare evidenziato che ciascuna casa di cura ha un "proprio bilancio" di gestione ed alcune – tra le quali la casa V.T. – erogano le prestazioni secondo un criterio di corrispettività, mentre altre operano secondo principi di solidarietà umana e sociale, e quindi in assenza di corrispettivo; che la casa di cura V.T. opera in regime di convenzione con le A.U.S.L., applicando per le prestazioni erogate le tariffe stabilite dalla Regione; che il bilancio di detta casa di cura nel decennio 1980-1990 (oggetto di causa) registrava un surplus attivo derivante dalla differenza favorevole fra uscite ed entrate a vantaggio di queste ultime; che il c.t.u., incaricato in corso di causa, non era stato in grado di ricostruire le destinazioni dei prelevamenti effettuati, per mancanza di documentazione di supporto, ma aveva riconosciuto che detta casa di cura rispondeva a criteri lucrativi; che, tuttavia, in considerazione del disposto dell'art. 20 dello Statuto della Congregazione, in base al quale verrebbe esclusa ogni finalità di lucro "e l'eventuale supero tra le entrate e le uscite non costituiscono mai profitto, ma avanzo di gestione da destinarsi al miglior conseguimento delle finalità costituzionali della Congregazione", l'"utile di gestione" delle case di cura costituiva – secondo i giudici di appello – non il fine della Congregazione, bensì "il mezzo per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, complessivamente considerato" e pertanto detta casa di cura aveva diritto all'esonero dal pagamento dei contributi CUAF, ai sensi dell'art. 23 bis del D.L. 30.12.1979 n. 663, conv. in legge n. 33/80.
Secondo l'INPS, il riconoscimento del beneficio predetto in favore di soggetti che erogano prestazioni assistenziali è condizionato esclusivamente all'assenza di fini di lucro da parte degli stessi destinatari del beneficio medesimo; i giudici di appello avevano illogicamente privilegiato lo scopo della Congregazione (citando l'art. 20 dello statuto della stessa Congregazione), anziché le caratteristiche imprenditoriali proprie della casa di cura V.T., connotale dall'incontestabile esistenza di fini di lucro, di tal che avevano in modo logicamente incongruente affermato che anche l'attività di detta casa di cura dovesse essere considerata come attività imprenditoriale priva di fine lucrativo.
Tuttavia non si poteva non obiettare che la contribuzione in questione atteneva alla posizione assicurativa della casa di cura V.T., gestita dalla Congregazione religiosa delle suore infermiere dell'Addolorata. Risultava pacifico in causa che tale casa di cura esercitava attività ospedaliera e di prestazioni assistenziali in convenzione A.S.L., con propri dipendenti, con una concreta organizzazione di capitale e lavoro volta alla produzione di servizi e che la gestione della società rispondeva "a criteri lucrativi" (così relazione del c.t.u.). Il fatto che la casa di cura de qua fosse un bene strumentale rispetto al raggiungimento, delle finalità religiose e di culto perseguite dalla Congregazione non poteva inficiare la natura imprenditoriale e lucrativa dell'attività svolta, essendo irrilevante la concreta destinazione degli utili medesimi per le finalità più generali della stessa Congregazione.
In altri termini, secondo l'Istituto ricorrente, la soluzione della controversia andava risolta accertando non se la Congregazione, in base al proprio Statuto e ad una parte delle attività svolte in Italia e nel mondo, dovesse considerarsi imprenditore commerciale piuttosto che Ente morale, ma unicamente se costituisse attività imprenditoriale esercitata a fine di lucro quella svolta presso la casa di cura V.T. di Livorno; non rilevava la destinazione ultima dell'attivo di gestione, ma – come correttamente statuito dal giudice di primo grado – l'oggettiva finalità di lucro, individuabile nelle modalità operative ed organizzative della casa di cura di cui trattasi.
La sentenza impugnata era in contrasto, inoltre, con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale, con specifico riferimento alle case di cura gestite da enti ecclesiastici, si era precisato che era irrilevante, rispetto alla gestione in concreto imprenditoriale della clinica, la finalità religiosa istituzionalmente perseguita dall'Ente.
Si era inoltre affermato che sono imprese produttrici di servizi le case di cura, in quanto, normalmente dotate di una complessa ed articolata organizzazione tecnica, svolgono, oltre all'attività sanitaria di cura e di assistenza degli ammalati, un'attività ricettizia, inerente alla degenza, simile a quella alberghiera e, in sostanza, attraverso l'organizzazione di capitale e lavoro, si propongono un fine di lucro con la predisposizione di servizi a terzi.
Si era infatti all'uopo precisato che "il fine spirituale non serve a connotare necessariamente ogni attività dell'ente religioso allorquando ad esso, con apposita organizzazione, si affianchi il fine immediato di creare servizi o beni socialmente utili e questi vengano dall'ente stesso attivati in regime di concorrenza economica" (Cass. n. 12039/90).
Nel caso di specie era indubbio, secondo l'INPS, che la casa di cura V.T. aveva svolto la propria attività conseguendo dei profitti economici, quindi a fini di lucro, e tanto bastava per negare alla medesima il beneficio dell'esonero dal pagamento dei contributi CUAF, atteso che il riconoscimento dello stesso beneficio è condizionato esclusivamente all'assenza di fine di lucro ("… purché non abbiano fini di lucro…", art. 23 bis D.L. cit.).
Osserva questa Corte Suprema che il ricorso è infondato.
Come risulta dalla narrativa e dai motivi di ricorso, l'INPS di Livorno esige dalla Casa di cura "V.T." della Congregazione Religiosa delle Suore Infermiere dell'Addolorata le somme precedentemente indicate a titolo di contributi annessi ed accessori, e cioè i contributi C.U.A.F. (Cassa Unica Assegni Familiari) pretesi in relazione al personale laico dipendente operante in quella Casa di Cura, appartenente alla detta Congregazione Religiosa, e da questa gestita direttamente, servendosi di suore sue congregate, con l'ausilio di personale laico. L'INPS nega infatti che la Casa di Cura "V.T.", gestita dalla predetta congregazione religiosa, rientri tra i soggetti esenti dal contributo C.U.A.F., come indicati all'art. 23 bis del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33.
Tale disposizione stabilisce che agli istituti, enti, ospedali che erogano prestazioni del servizio sanitario nazionale, anche in regime convenzionale, si applica la nonna dell'art. 7 della legge 11.6.1974 n. 252 (di esonero dal pagamento dei contributi dovuti alla Cassa Unica Assegni Familiari), ove non abbiano fine di lucro ed assicurino un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal D.P.R. n. 797/1955.
La ratio di tale normativa è pertanto quella di non sottoporre a ulteriori gravami contributivi gli enti predetti non aventi fini di lucro ed assicuranti ai dipendenti un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari.
Nella specie la Corte fiorentina ha accertato che nel caso della Casa di cura predetta ricorrono entrambi i requisiti per l'esonero.
Per quanto concerne il requisito del trattamento assicurato ai dipendenti per carichi di famiglia, non inferiore a quello previsto, i giudici di appello hanno dato atto che la sussistenza di tale requisito non è in discussione tra le parti.
Per quanto concerne l'altro requisito, che cioè l'ente non abbia fine di lucro, i predetti giudici hanno evidenziato la differenza tra "avanzi di gestione", che non costituiscono "profitto" (bensì eventuale supero tra le "entrate" e le "uscite"), dal "fine di lucro". Infatti, come è evidenziato nella sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 20 dello statuto della congregazione, viene esclusa ogni finalità di lucro, e l'eventuale supero tra le entrate e le uscite non costituisce, come precisato, mai profitto, ma avanzo di gestione da destinarsi al miglior conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. La Congregazione persegue infatti – come indicato nella sentenza impugnata – i suoi fini istituzionali attraverso la gestione di quattro case di cura – una delle quali è la Casa "V.T." di Livorno, oggetto dell'accertamento degli ispettori INPS -, tre case di riposo per bisognosi ed anziani, due case missionarie – una in India e l'altra nelle Filippine -, con finalità sia sanitarie che assistenziali. E ciascuna casa – come riferito, non smentita, dalla legale rappresentante della Congregazione – ha un "proprio bilancio" di gestione: gli eventuali "utili" – evidenzia la Corte d'appello – confluiscono nel più ampio bilancio della Congregazione e, mentre alcune di tali strutture erogano la loro prestazione secondo un criterio di corrispettività, altre – come le case missionarie – operano secondo principi di solidarietà umana e sociale e, quindi, in totale assenza di alcun corrispettivo. In particolare – evidenzia la Corte del merito – le case di cura – e, tra esse, la casa di cura "V.T." – operano in regime di convenzione con le AUSL ed applicano per le prestazioni erogate tariffe stabilite dalla Regione e dunque, le strutture che erogano le prestazioni dietro corrispettivo, hanno evidentemente delle entrate, che vanno a comporre la parte attiva del bilancio prima della struttura e, quindi, della Congregazione; allorché pertanto si determinano degli avanzi di gestione, cioè degli "utili", questi, per la finalità non lucrativa della Congregazione, vengono destinati a coprire le perdite di gestione delle strutture che operano in totale assenza di corrispettivo – come le case missionarie -, oppure in parziale assenza di corrispettivo – come le case di riposo e per bisognosi oppure in opere di adeguamento delle strutture esistenti alle vigenti normative o di dotazione delle stese di macchinari diagnostici indispensabili etc..
Correttamente pertanto il consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado, in considerazione dell'assoluta specificità del caso sottoposto al suo esame, ha riconosciuto come afferma la Corte fiorentina – da un lato che la gestione della casa di cura risponde a criteri lucrativi – in base alle risultanze contabili e di bilancio – e che essa, operando in regime di concorrenza con altre strutture sanitarie, deve rispondere ai requisiti di "impresa" per erogare un servizio qualificato; dall'altro lato tuttavia detto c.t.u. ha evidenziato che il lucro è si essenziale, ma di per sé strumentale alle finalità istituzionali dell'ente, proprio ai sensi del citato art. 20 dello statuto della congregazione, che esclude ogni "finalità di lucro", con destinazione dell'avanzo di gestione al miglior conseguimento delle finalità costituzionali della Congregazione.
Va pertanto osservato che correttamente i giudici di appello non hanno condiviso le valutazioni operate dal primo giudice, allorché il Pretore ha qualificato come discrezionale, eventuale e non rilevante la scelta della congregazione di destinare gli "avanzi di gestione" ad altri fini istituzionali, non essendo tale destinazione discrezionale, ma obbligatoria in forza della vincolante norma statutaria di cui al citato art. 20.
Va dunque affermato con i giudici di appello che l'"utile di gestione" della casa di cura predetta costituisce non il fine della Congregazione, ma il mezzo per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, complessivamente considerato, che – a differenza del comune imprenditore, che è libero di destinare i profitti della sua attività economica a propria discrezione – deve necessariamente impiegare tali "profitti" gestionali delle sue strutture al soddisfacimento di quei fini assistenziali e di beneficenza perseguiti, libero soltanto di graduare le priorità di intervento in tale ambito istituzionale.
Ed è peraltro importante evidenziare che la Corte di appello ha ritenuto che dagli accertamenti eseguiti dall'INPS sulla predetta casa di cura "V.T." ed anche dall'indagine peritale non sono emerse deviazioni di sorta dalle finalità istituzionali, che cioè non vi sono elementi in atti che possano far pensare che i "profitti" realizzati dalla casa di cura non siano stati impiegati nel rispetto dell'obbligo statutario di destinazione al perseguimento di fini istituzionali.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Autore:
Corte di Cassazione - Civile, Sez. Lav.
Dossier:
Enti religiosi, Italia, CESEN
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Onlus, Religiosi, Lavoro subordinato, Contributi previdenziali, Congregazioni religiose, Prestazioni assistenziali, Personale laico, Assegni familiari
Natura:
Sentenza