Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Maggio 2015

Sentenza 16 aprile 2015, n.943

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza 16 aprile 2015, n. 943: "Aree da destinare ad attrezzature religiose per il culto islamico: giudizio amministrativo e applicabilità della legge regionale sopravvenuta".

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2939 del 2014, proposto da:

ASSOCIAZIONE (…), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Al.Tr. ed El.Tr., con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R.;

contro

COMUNE di SESTO CALENDE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti An.Ra. e Ro.Co., con domicilio ex lege la Segreteria di questo T.A.R.; PROVINCIA di VARESE, in persona del Presidente p.t., non costituita;

per l'ottemperanza

alla sentenza del TAR Lombardia Milano, sez. II, 8 novembre 2013, n. 2485.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sesto Calende;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 2485 dell'8 novembre 2013, la Sezione ha accolto un ricorso presentato dall'Associazione (…), con la quale è stato impugnato il piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Sesto Calende, nella parte in cui non individua alcuna area da destinare ad attrezzature religiose per il culto islamico.

La predetta Associazione riferisce che il Comune non avrebbe dato esecuzione alla pronuncia; per questa ragione propone il presente ricorso con il quale chiede al Collegio di assicurarne l'ottemperanza.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Sesto Calende.

La causa è stata trattata all'udienza camerale del 9 gennaio 2015, in esito alla quale è stata pubblicata la sentenza non definitiva n. 146 del 15 gennaio 2015.

In questa pronuncia il Collegio ha rilevato che nella sentenza di annullamento non si è stabilito che il Comune deve necessariamente individuare un'area destinata ad attrezzature per il culto islamico, ma deve valutare l'istanza presentata dalla ricorrente, accertando preliminarmente il possesso in capo a quest'ultima dei requisiti richiesti dall'art. 70 della legge-regionale n. 12 del 2005; ha inoltre rilevato che il Comune ha, seppur tardivamente, dato corso al procedimento di ottemperanza inviando alla ricorrente stessa, in data 24 novembre 2014, una richiesta di documentazione atta comprovare il possesso di tali requisiti. Preso atto di ciò, si è stabilito quanto segue ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. c) c.p.a.: a) l'associazione avrebbe dovuto dare riscontro alla richiesta del 24 novembre 2014 entro il 15 febbraio 2015; scaduto infruttuosamente questo termine, il procedimento avrebbe potuto essere archiviato; b) in caso contrario, il Comune avrebbe dovuto comunicare alla ricorrente, entro 15 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, se sussistono, nel concreto, i presupposti previsti dalla legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 per poter valutare l'istanza (salvo ovviamente l'esercizio dell'ulteriore potere discrezionale), indicando tempi e modalità con cui si sarebbe inteso ulteriormente procedere.

La ricorrente riferisce di aver consegnato la documentazione richiesta in data 11 febbraio 2015.

Con nota del 23 febbraio 2015, l'Amministrazione intimata ha tuttavia comunicato di dover dar corso alla sospensione del procedimento, in quanto nelle more è entrata in vigore la legge-regionale n. 2 del 2015 che, modificando gli artt. 70 e segg. della legge-regionale n. 12 del 2005, ha previsto, ai fini della valutazione delle istanze quali quella di cui è causa, l'acquisizione obbligatoria del parere di una Consulta regionale non ancora costituita.

La ricorrente ritiene che questo atto sia stato assunto in violazione od elusione delle statuizioni contenute nella sentenza n. 2485 dell'8 novembre 2013. Insiste pertanto nelle richieste formulate nel ricorso per l'ottemperanza ed in particolare nella richiesta di nomina di un commissario ad acta che si sostituisca all'Amministrazione.

La ricorrente, a suffragio delle proprie conclusioni, deduce in sostanza tre argomentazioni.

Con la prima rileva che, applicando i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di ius superveniens, la nuova normativa non sarebbe applicabile alla fattispecie in quanto entrata in vigore successivamente alla notificazione al Comune della sentenza di cui si chiede l'esecuzione.

Con la seconda argomentazione sostiene che questa conclusione sarebbe confermata anche seguendo un recente orientamento giurisprudenziale che, per dare soluzione ai problemi che si pongono in relazione ai rapporti fra giudicato e normativa sopravvenuta, distingue fra situazioni giuridiche istantanee e situazioni giuridiche durevoli, evidenziando che solo per queste ultime la normativa sopravvenuta può essere applicata. La conclusione dell'inapplicabilità al caso di specie della legge-regionale n. 2 del 2015 deriverebbe dal fatto che l'interesse legittimo pretensivo in materia urbanistica andrebbe equiparato ad una situazione giuridica istantanea.

Infine, con l'ultima argomentazione, la ricorrente sostiene che la legge-regionale n. 2 del 2015 sarebbe stata emanata proprio per impedire l'esecuzione della sentenza 8 novembre 2015, n. 2485 e che, per questa ragione, tale legge non potrebbe essere applicabile alla fattispecie.

In proposito il Collegio osserva quanto segue.

Come noto, il rapporto fra giudicato amministrativo e normativa sopravvenuta comporta una serie di problematiche dovute principalmente al fatto che, mentre nel processo civile, il giudice con la sentenza, regola direttamente il rapporto controverso (sicché il giudicato rimane quasi sempre immune alla normativa sopravvenuta), nel processo amministrativo ciò non accade, essendo tale funzione regolatrice comunque demandata al successivo provvedimento amministrativo che dovrà intervenire dopo la sentenza. Sorge quindi il problema di stabilire se tale provvedimento sopravvenuto dovrà tener conto o meno della normativa entrata in vigore dopo la pubblicazione della sentenza stessa.

La soluzione al problema dipende da quale dei due seguenti interessi contrapposti si intenda far prevalere nel concreto: quello del privato risultante vittorioso nel processo, il quale vorrebbe che la durata di questo non si risolva a suo danno (e che, quindi, la normativa sopravvenuta contrastante con i suoi interessi non si applichi); oppure quello pubblico a che i rapporti giuridici che involgono l'interesse pubblico appunto siano sempre regolati dalla normativa attuale, vigente al momento di approvazione del provvedimento.

Per contemperare questi due interessi contrapposti la giurisprudenza ha elaborato un principio di carattere generale (riguardante in particolare la materia dell'urbanistica), secondo il quale rileva solo la normativa sopravvenuta anteriore alla notificazione della sentenza (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 8 gennaio 1986, n. 1).

La successiva giurisprudenza ha affinato questo principio, chiarendo che la regola della notificazione non si applica alle situazioni giuridiche di carattere durevole (che riguardano cioè rapporti giuridici di durata): in queste ipotesi sarà comunque applicabile la normativa sopravvenuta, anche se successiva alla notificazione della sentenza (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 11 maggio 1998, n. 2).

Si è inoltre chiarito che il giudicato è senz'altro suscettibile di restare, per così dire, "impermeabile" alle sopravvenienze normative solo quando la sentenza abbia effetto vincolante pieno, e cioè abbia dato una sostanziale soluzione definitiva alla questione controversa, accertando se la pretesa sostanziale del ricorrente sia fondata o meno, attribuendogli o negandogli il bene della vita al quale egli aspira (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 19 giugno 2012, n. 3569; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 23 aprile 2014, n. 1067). Peraltro, anche in questi casi, sarà inapplicabile solo la normativa sopravvenuta che, contrariamente a quanto accertato nella sentenza, neghi il bene della vita, mentre potranno trovare comunque applicazione quelle disposizioni che attengano ad aspetti di carattere procedimentale che non incidono sull'assetto sostanziale degli interessi (si pensi alle norme che intervengono sulla competenza degli organi).

Al contrario, se l'accertamento contenuto nella sentenza non ha effetto vincolante pieno ma riguarda solo alcuni tratti del potere amministrativo lasciandone scoperti altri, la normativa sopravvenuta, che non incida sugli aspetti affrontati dalla sentenza, sarà comunque applicabile anche se successiva alla notificazione di questa.

Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l'esecuzione non ha sancito che l'interesse della ricorrente ad ottenere l'individuazione di un'area da adibire ad attrezzature per il culto islamico debba essere senz'altro accolta. Inoltre, la norma invocata dall'Amministrazione nell'atto del 23 febbraio 2015, non incide sull'interesse sostanziale della ricorrente ma attiene perlopiù ad aspetti procedimentali (parere obbligatorio della Consulta regionale) estranei alla suddetta pronuncia (che ha invece affrontato problematiche riguardanti i limiti del potere discrezionale attribuito all'amministrazione).

Va ancora osservato che, proprio perché la norma sopravvenuta interviene solo su aspetti procedimentali e non nega la possibilità per la ricorrente di veder soddisfatto il proprio interesse (anzi, a ben guardare, per la parte attinente agli aspetti sostanziali, tale normativa amplia le possibilità), non può dirsi con certezza che il legislatore regionale l'abbia emanata al solo fine di evitare l'esecuzione della sentenza n. 2485 dell'8 novembre 2013. Non è quindi condivisibile, al di là di ogni altra considerazione, l'argomentazione della ricorrente che sostiene l'inapplicabilità della normativa sopravvenuta in quanto avente esclusiva funzione di eludere la pronuncia giurisdizionale.

Si deve pertanto ritenere che la legge-regionale n. 2 del 2015 sia applicabile alla fattispecie in esame e che, quindi, l'Amministrazione, invocandola, non abbia violato o eluso le statuizioni contenute nella sentenza n. 2485 dell'8 novembre 2013.

Per queste ragioni il ricorso in esame deve essere respinto.

Il particolare sviluppo della vicenda e la complessità delle questioni affrontate inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi – Presidente

Giovanni Zucchini – Consigliere

Stefano Celeste Cozzi – Primo Referendario, Estensore

Depositata in Segreteria il 16 aprile 2015.