Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Luglio 2005

Sentenza 16 aprile 2002, n.4347

Consiglio di Stato. Sezione IV. Sentenza 16 aprile 2002, n. 4347: “Domanda di riconoscimento dell’obiezione di coscienza e giudizio tecnico-discrezionale in ordine alla sussistenza o meno dei profondi convincimenti religiosi”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8771 del 1993, proposto da Nicolosi Giuseppe Luigi, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Colacino, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via N. Ricciotti, n. 9.

CONTRO

Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge in Roma via dei Portoghesi, n. 12.

PER L’ANNULLAMENTO della sentenza del T.A.R. Lazio (Sezione I bis) 4 ottobre 1993, n.
1380.

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti del giudizio.
Relatore alla pubblica udienza del 16 aprile 2002, il Consigliere Costantino Salvatore.
Uditi l’avv. Colacino per l’appellante e l’avv. dello Stato Ventrella per il Ministero della difesa.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

Giuseppe Luigi Nicolosi, con ricorso al TAR del Lazio, impugnava il D.M. 12 maggio 1986, con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento dell’obiezione di coscienza.
Il ricorrente, con tre distinti motivi di censura, deduceva l’illegittimità, sotto vari profili, del provvedimento impugnato, assumendo in primo luogo, che la domanda di arruolamento nella Guardia di finanza non costituirebbe circostanza idonea ad escludere la sincerità delle motivazioni poste a base della domanda di obiezione. Lamentava, ancora, il deducente la mancata audizione personale che, se effettuata, avrebbe confermato la consistenza degli ideali ai quali si era richiamato nel richiedere il beneficio, nonché l’insufficienza della motivazione sorretta solo dalla circostanza della domanda di arruolamento nella Guardia di Finanza.
L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio, replicando alle argomentazioni del Nicolosi e il ricorso era respinto con la sentenza in epigrafe, contro la quale l’interessato ha proposto il presente appello, chiedendone l’integrale riforma.
Il Ministero si è costituito anche in questo grado del giudizio e l’appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 16 aprile 2002.

L’appello è infondato.
L’Amministrazione della difesa, in sede di valutazione di una domanda di riconoscimento dell’obiezione di coscienza, è tenuta ad effettuare il proprio giudizio tecnico-discrezionale in ordine alla sussistenza o meno dei profondi convincimenti religiosi o filosofici morali, di cui al secondo comma dell’art. 1 della L. 15 dicembre 1972 n. 772, sulla base del generale canone della ragionevolezza.
La particolarissima potestà attribuita dal legislatore alla commissione istituita dagli artt. 3 e 4 della citata legge n. 772 del 1972, ha per oggetto valori, sentimenti e qualità per loro natura non accertabili sul piano oggettivo, ma ugualmente da valutare al fine di disporre (nel caso di accertamento positivo) l’ammissione al servizio sostitutivo.
L’Autorità amministrativa, dunque, per la natura dell’indagine da effettuare, deve formulare il proprio giudizio tenendo in considerazione, oltre a quanto esposto nella domanda che comporta l’inizio del procedimento, la vita anteatta del giovane richiedente e, ovviamente, quanto risulta dai suoi eventuali precedenti penali.
Fatte queste premesse di ordine generale, e venendo al caso di specie, il Collegio ritiene che correttamente il giudice di primo grado ha osservato che, a fronte della domanda di arruolamento nella Guardia di Finanza – la quale, pur non essendo automaticamente ostativa all’accoglimento della domanda, possiede comunque un indubbio valore sintomatico di segno opposto – l’interessato era tenuto a fornire idonei, seri e concreti elementi in grado di consentire la verifica del successivo mutamento delle proprie convinzioni etico – religiose.
Appare, pertanto, ragionevole la decisione dell’amministrazione che ha deciso di non accogliere la domanda.
Né a superare tale conclusione possono valere le diffuse argomentazioni dell’appello, tese e dimostrare che la domanda di arruolamento è stata presentata solo per soddisfare le aspirazioni del proprio genitore. Pur non potendosi escludere che un’influenza di questo tipo possa esservi stata, si tratterebbe sempre di una sorta di concausa che, perché insuscettibile di verifica, non può indurre ad opposte conclusioni.
A conclusioni negative deve pervenirsi anche in merito alla censura di mancata audizione personale, perché, come correttamente rilevato dal primo giudice, nessuna norma prevede tale audizione, che è rimessa alla valutazione ampiamente discrezionale della Commissione.
In conclusione, la motivazione del provvedimento di diniego non può essere considerata carente.
Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
Sussistono sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), pronunciando sull’appello in epigrafe specificato, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l’intervento dei signori:
Gaetano Trotta Presidente
Costantino Salvatore est. Consigliere
Vito Poli Consigliere
Bruno Mollica Consigliere
Carlo Saltelli Consigliere