Sentenza 15 luglio 1993, n.718
Consiglio di Stato. Sezione Quarta. Sentenza 15 luglio 1993, n. 718.
(Paleologo; Tumbiolo)
Diritto
(omissis)
Le predette norme regolamentari (art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 270/87 e art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 68/86) non trovano fondamento, per quanto riguarda l’Ordine Mauriziano, in alcuna disposizione legislativa ed appaiono anzi in contrasto con altre norme, anche di rango costituzionale, che hanno sancito l’autonomia strutturale dell’Ente ed hanno riconosciuto espressamente il suo potere regolamentare in ordine allo stato giuridico e al trattamento economico del personale (XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione; L. 5 novembre 1962, n. 1596; art. 41, secondo comma, L. 23 dicembre 1978, n. 833).
E ciò a prescindere dalla molteplicità dei compiti dell’Ente; che mai consentirebbero, come hanno osservato i primi giudici, di ricondurre il suo personale alla disciplina del personale delle Unità sanitarie locali.
(omissis)
Autore:
Consiglio di Stato
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Chiesa cattolica, Enti, Illegittimità, Applicazione, Dipendenti, Ordine Mauriziano, Disposizioni regolamentari
Natura:
Sentenza