Sentenza 15 febbraio 2005, n.119
Sentenza 15 febbraio 2005, n. 119: “Permesso di soggiorno per motivi religiosi”.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente Rel.Est.
Dott. Umberto Giovannini Consigliere
Dott. Italo Caso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso N. 253/04 proposto da […], rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Pagliari, ed elettivamente
domiciliato nello studio dello stesso, in Parma, B.go Antini n.3;
contro
la QUESTURA DI PARMA, non costituita;
per l’annullamento
del provvedimento datato 26/03/04 Cat.A12 Div.Pas.2003 n.37 con il quale il Questore di Parma ha respinto
l’istanza al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno e il ricorrente è stato invitato a lasciare l’Italia
entro 15 gg. dalla notifica del provvedimento, provvedendosi in difetto alla sua espulsione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza dell’8/02/2005 l’avv. Pagliari per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato alla Questura di Parma […] ha impugnato il provvedimento in data 26/03/2004 con cui è stata respinta la sua domanda diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno e ogni atto connesso.
Ha esposto di essere sacerdote cattolico e di aver ottenuto un primo permesso di soggiorno valido fino all’1/12/2003 per motivi di studio; di essersi poi trasferito presso la diocesi di Parma previa intesa fra il Vescovo della stessa e quello della diocesi di provenienza per svolgere attività sacerdotale e di studio teologico, per gli anni 2004-2006, e di reggere in atto la parrocchia di San Lorenzo in Calestano, vacante, risiedendo anagraficamente in Parma.
L’atto impugnato, emesso sul presupposto che il corso di formazione religiosa annuale sarebbe terminato e che non potrebbe la partecipazione ad un corso diverso o sostitutivo costituire titolo per il rinnovo del permesso di soggiorno, sarebbe viziato da falso presupposto di fatto (non essendo stati considerati anche i motivi religiosi esposti nella domanda) e da violazione dell’art. 5, 5° comma, del D.L.vo n. 286/98.
E’ stata concessa la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Il ricorso appare fondato, per entrambi i motivi dedotti, stabilendo effettivamente la norma richiamata dalla difesa del ricorrente che il permesso di soggiorno, dopo che siano venute meno le originarie ragioni di rilascio, può essere rinnovato in virtù di sopraggiunti nuovi motivi che ne consentano il rilascio (come sono indubbiamente i motivi religiosi e nella specie i motivi pastorali).
Il ricorso dev’essere quindi accolto e l’atto impugnato dev’essere annullato, salvi quelli ulteriori dell’Amministrazione, che dovrà riesaminare la domanda sulla scorta del motivo non preso in considerazione.
Le spese possono essere compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato, salvi quelli ulteriori dell’Amministrazione.
Compensa fra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Autore:
Tribunale Amministrativo
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Ministri di culto, Chiesa cattolica, Formazione religiosa, Missione pastorale, Espulsione, Permesso di soggiorno, Parrrocchia
Natura:
Sentenza