Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Luglio 2005

Sentenza 14 maggio 2002, n.4915

Consiglio di Stato. Sezione IV. Sentenza 14 maggio 2002, n. 4915: “In caso di avviamento al servizio civile in luogo di quello militare, il termine annuale si applica a tutti i procedimenti avviati prima del 2000, e cioè entro il 31 dicembre 1999”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA

Ex art. 9 legge 21 luglio 2000 n. 205 sul ricorso in appello n. 2911/2002, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della difesa, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la stessa domiciliati ex lege in Roma, via de’ Portoghesi n. 12;

contro

Familiari Antonio, n.c.;

per l’annullamento, previa sospensiva, della sentenza n. 1329/2001 del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Reggio Calabria;
Visto l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla Camera di consiglio del 14 maggio 2002 il Consigliere Anna LEONI;
Viste le precedenti decisioni della Sezione in analoghe controversie(n. 2189 del 10 aprile 2001; 2789 del 15 maggio 2001;
3897 dell’11 luglio 2001; 4201 del 1 agosto 2001; 109 del 10 gennaio 2002);
Letto l’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 ed informata la parte costituita dell’intenzione della Sezione di decidere la causa in forma semplificata;
Sentito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Amedeo Elefante;

– con sentenza n. 1329 del 20 dicembre 2001 il Tribunale amministrativo regionale della Calabria- sede di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso proposto da Familiari Antonio avverso il provvedimento di avvio al servizio civile dell’11 dicembre 2000, in quanto, prevedendo l’art. 1 comma 5 del D.Lgs n. 504 del 1997 che le disposizioni del decreto si applicano anche agli obiettori di coscienza a partire dall’anno 2000, l’Amministrazione avrebbe dovuto avviarlo al servizio civile entro nove mesi, anche in caso di domanda di riconoscimento di obiezione presentata nel corso del 1999;
– la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della difesa hanno impugnato tale statuizione, sostenendo che nei confronti di coloro che chiedono l’ammissione al servizio sostitutivo civile la norma di cui all’art. 1, commi 2 e 5, del D.Lgs.30 dicembre 1997 n. 504 trova applicazione solo a partire dall’anno 2000, nel senso cioè che si applica a coloro che, chiamati a visita di leva a partire dall’anno 2000 e riconosciuti abili e arruolati, abbiano presentato domanda di obiezione di coscienza nei 15 giorni successivi, ai sensi dell’art.4 della L. 8 luglio 1998 n. 230, fattispecie che non si attaglia al caso di specie;
– l’appellato non si è costituito in giudizio;

– non bisogna confondere: a) i termini perentori concernenti la presentazione della domanda di obiezione di coscienza, divisati dall’art. 4, commi 1 e 3, della L. n. 230 del 1998, come modificato dall’art. 12 della L.n. 64 del 2001, inapplicabile ratione temporis, decorrenti dalla data di arruolamento ovvero ricompresi nel 31 dicembre dell’anno antecedente la chiamata alle armi per l’incorporazione; b) i termini perentori concessi al Ministro della difesa, ed ora all’Ufficio nazionale per il servizio civile, per l’accoglimento, anche attraverso il meccanismo del silenzio- assenso, ovvero per la reiezione della domanda di obiezione di coscienza, sanciti dall’art.5, commi 1 e 2, della L. n. 230 del 1998;c) i termini del diverso procedimento di avviamento al servizio civile;
– con riferimento a tali ultimi devono essere distinti quelli sanciti dalla legge per la fase transitoria(un anno decorrente dall’accoglimento espresso o tacito della domanda di obiezione di coscienza proposta al 31 dicembre 1999, ex art.9, comma 2, della L. n. 230 del 1998) da quelli previsti a regime(nove mesi ex art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1997, decorrenti dalla data di accoglimento espresso o tacito della domanda di obiezione);
– i termini previsti dall’art.1, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 504 del 1997, concernenti la chiamata alla leva, l’arruolamento e la successiva incorporazione, disciplinando una fattispecie procedimentale unitaria, possono riferirsi esclusivamente ai cittadini chiamati alla leva in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso(C.di S., Sez. IV, ord.n. 2475 del 23 maggio 2000);
– il legislatore, volendo rendere omogenei i tempi massimi di disponibilità del cittadino militare o obiettore, rispetto al servizio obbligatorio militare o civile, ha differito l’applicazione del termine di nove mesi, sancito dal ricordato art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1997, al 1 gennaio 2000, come risulta univocamente dall’art. 13 del medesimo decreto che rinvia l’entrata in vigore della disposizione normativa in esame rispetto a tutte le altre;
– pertanto, i termini concernenti l’avviamento al servizio civile, avendo ugualmente ad oggetto un procedimento unitario, debbono riferirsi a soggetti chiamati alla leva dopo il 1 gennaio 2000;
– che con parere n. 507/2001 del 27 giugno 2001 la I Sezione di questo Consiglio di Stato ha ritenuto che l’art.9, comma 2, della legge 8 luglio 1998 n. 230, letto in combinato disposto con l’art.1, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 504, in base al quale, in caso di avviamento al servizio civile in luogo di quello militare, il termine annuale si applica a tutti i procedimenti avviati prima del 2000, e cioè entro il 31 dicembre 1999 e non soltanto a quelli nei quali entro il 1999 era intervenuta anche l’accettazione della domanda, non contrasta con gli artt. 3, 4, 13, 23 e 52 della Costituzione. Ciò perché rientra nella discrezionalità del legislatore fissare termini procedimentali, a regime e transitori, espressione di un ragionevole contemperamento delle opposte esigenze dell’Amministrazione con quelle del cittadino arruolato o ammesso al servizio sostitutivo, al fine di evitare che il periodo di attesa dell’effettivo impiego si protragga sine die;

RITENUTO CHE, in conclusione l’appello deve essere accolto, con la riforma dell’impugnata sentenza; mentre le spese possono seguire, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Accoglie l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado da Antonio Familiari.
Condanna quest’ultimo al pagamento in favore dell’appellante Amministrazione, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi 1500(millecinquecento) euro, di cui 500(cinquecento) euro per il primo grado e 1000(mille) euro per il grado di appello.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez.IV) riunito in Camera di consiglio, con la partecipazione dei Signori:
Giovanni PALEOLOGO Presidente
Raffaele DE LIPSIS Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Marcello BORIONI Consigliere
Anna LEONI Consigliere, est.