Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 10 Ottobre 2005

Sentenza 14 dicembre 2004, n.8026

Consiglio di Stato. Sezione Quarta. Sentenza del 14 dicembre 2004, n. 8026: “Diniego di concessione edilizia per un edificio di culto dei Testimoni di Geova”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1338 del 2004, proposto da:

ASSOCIAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA DI SACILE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaella Rampazzo e Nicolò Paoletti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via B. Tortolini, 34,

c o n t r o

COMUNE di FONTANAFREDDA,

in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Barel e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via F. Confalonieri, 5

e nei confronti di

REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, non costituitasi in giudizio,

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia n. 1096/2002.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fontanafredda;
Visto che non si è costituita in giudizio la REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA;
Vista la memoria prodotta da parte appellante a sostegno delle sue domande;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 9 novembre 2004, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Nicolò Paoletti per l’appellante e l’avv. Carlo Mola, in sostituzione dell’avv. Luigi Manzi, per l’appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

L’ASSOCIAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA DI SACILE ricorre in appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, decidendo sul ricorso da essa proposto avverso il diniego di concessione edilizia per la realizzazione di un edificio di culto emanato dall’opposto Comune, nonché avverso gli atti di approvazione della presupposta variante n. 13 al P.R.G. del Comune stesso, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale.
Al ricorso resiste, con controricorso, il Comune di Fontanafredda.
Non si è invece costituita in giudizio la REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA.
In prossimità dell’udienza fissata per la discussione del mérito, parte appellante ha depositato memoria conclusiva, insistendo per l’accoglimento dell’appello.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 9 novembre 2004.

D I R I T T O

1. – Va anzitutto rilevata la fondatezza della censura d’appello, rivolta avverso la declaratoria del T.A.R. di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione processuale del sig. Dario Baio, ricorrente ed odierno appellante, nella sua dichiarata qualità di Presidente dell’ ASSOCIAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA DI SACILE.
Allorché, invero, le determinazioni dell’Amministrazione si appalesino lesive della sfera giuridica di una associazione non riconosciuta (il che si verifica, nel caso di specie, con riguardo all’ ASSOCIAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA DI SACILE, che, quale richiedente la concessione edilizia della legittimità del cui diniego qui si controverte, ha un indubbio interesse qualificato ad ottenere l’annullamento del diniego stesso e degli atti da esso presupposti), questa può stare in giudizio come tale e cioè come centro di imputazione di rapporti giuridici distinto dai suoi componenti, in persona di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dal capoverso dell’art. 36 cod. civ. (v. Cass., 23 maggio 1997, n. 4628) e dunque in persona “di coloro ai quali, secondo … [gli] accordi [degli associati] è conferita la presidenza o la direzione”.
Non prevedendo lo statuto dell’’Associazione de qua (che risulta regolarmente depositato nel giudizio di primo grado) in capo ad altri organi la rappresentanza processuale, essa può sicuramente stare in giudizio a mezzo di colui che, secondo l’ordinamento interno dell’ente, ne ha la rappresentanza (v. Cass. civ., II, 29 gennaio 1997, n. 901) e cioè in persona del Presidente sig. Dario Baio (v. il punto 5) dell’atto costitutivo e l’art. 17 dello Statuto), il cui potere di rappresentanza dell’associazione ricomprende, secondo la libera determinazione effettuata in sede statutaria conformemente alla citata norma codicistica, quello di rappresentanza in giudizio.
Del resto, ai fini della legittimazione alle liti, un’associazione non riconosciuta è legalmente rappresentata dal presidente o dal direttore indipendentemente da ciò che prevede lo statuto, il quale non può escluderne la legittimazione attiva e passiva prevista in capo ad essi dal codice civile, ma può solo limitarsi ad attribuire quella attiva anche ad altri organi, senza, peraltro, necessità di previa autorizzazione né da parte dei soci (perché essa sta in giudizio come parte in sé e non come mera rappresentante di questi ultimi, che non sono titolari del rapporto processuale: v. Consiglio Stato, sez. V, 27 ottobre 1995, n. 1485), né da parte degli organi collegiali, che esercitino la vigilanza sui poteri esercitati dal Presidente o dal Direttore, dal momento che, nello statuto dell’associazione di cui si tratta, laddove si indicano analiticamente le attribuzioni e le competenze del comitato direttivo (che, insieme al presidente ed all’assemblea dei socii, è organo fondamentale dell’ente), non si fa parola della rappresentanza in giudizio, o di una necessaria autorizzazione per agire in giudizio o per promuovere una impugnazione, autorizzazione che è peraltro prescritta in via generale solo per gli enti pubblici territoriali (v. Cass. civ., 25 luglio 2001, n. 10160).
2. – Accertata, sulla base di quanto sopra considerato, l’erroneità della declaratòria di inammissibilità, da parte del Giudice di prime cure, del ricorso di primo grado, occorre procedere all’esame dei motivi di illegittimità degli impugnati atti, già dedotti con il ricorso stesso e riproposti in appello.
2.1 – Vanno esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione, il primo ed il quinto motivo, con i quali si denunciano “Violazione di legge (art. 3 D.M. 2/4/1968); violazione dell’art. 8 delle NN.TT.A. vigenti; eccesso di potere per difetto di presupposto, illogicità” e “Violazione di legge (art. 3 D.M. 2/4/1968); eccesso di potere per violazione dei principi di corretta pianificazione, sviamento”, con riguardo, rispettivamente, all’impugnato provvedimento di diniego di concessione edilizia e, in subordine, alla variante al P.R.G., di cui il diniego stesso ha fatto applicazione, “per il caso in cui fosse necessario far luogo anche al suo annullamento” (pag. 9 app.).
Sostiene, infatti, la ricorrente che, per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria (quale sicuramente si configura l’edificio destinato ad esigenze di culto, alla cui realizzazione essa aspira), non sia affatto necessaria “l’individuazione di una specifica area all’interno di una determinata zona” e che quindi “la sala del Regno … della ricorrente … ben può essere localizzata all’interno della zona B2” (pag. 8 mem. concl.).
Viene, poi, come s’è detto, riproposta la doglianza di primo grado, secondo cui, ove dovesse ritenersi che la nuova variante al P.R.G. non consenta l’inserimento nella ZTO “B2” dell’edificio di culto che la ricorrente intende costruire sull’area di sua proprietà, ci si troverebbe in presenza di una disposizione “evidentemente assurda e illogica … poiché essa precluderebbe in zona residenziale abitativa la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, e quindi asili nido, scuole materne, impianti sportivi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali nelle zone B del Comune di Fontanafredda non potrebbero essere realizzate, privando gli abitanti di quella zona dei servizi primari” (pag. 10 app.).
Entrambi tali motivi non possono essere accolti.
Occorre, anzitutto, rilevare:
• che l’impugnato diniego è, per la parte che qui interessa, così motivato: “Manca il presupposto essenziale costituito dall’ammissibilità delle destinazioni d’uso individuabile, nel caso in specie, quale attività di culto e vita associativa. L’area infatti ha una evidente vocazione abitativa (B2 di completamento e ristrutturazione) ed in essa ogni diversa destinazione deve essere attualmente valutata e dimensionata … L’individuazione e la definizione parametrica di tali attrezzature collettive è stata fatta in sede di formazione dello strumento urbanistico generale seguendo specifici criteri dimensionali, ubicativi e qualitativi”;
• che, in base all’art. 8 delle NN.TT.A. del P.R.G. del Comune di Fontanafredda, nella “Zona Omogenea B.2”, nella quale ricade l’area prescelta dalla ricorrente per l’edificazione di cui si controverte, gli “Usi consentiti” sono: “1. Residenza; e, nella misura non superiore al 25% della S.U.: 2. Depositi 3. Garages 4. Attività commerciali al minuto 5. Attività terziarie e ricettive 6. Esercizi pubblici 7. Attività artigianali di servizio con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e non compatibili con la residenza”.
Orbene, va evidenziato come il Comune resistente a ragione osservi che “il lotto sul quale la ricorrente ha chiesto di edificare l’edificio di culto rientri fra le aree riservate alla residenza, non fra quelle riservate ad attrezzature collettive (fra le quali, esplicitamente, gli edifici di culto: cfr. art. 13 NTA …): trattasi dunque di area senz’altro non destinata … a tale tipo di attrezzatura” (pag. 9 controric.).
Sul punto la Sezione ritiene di poter affermare che l’inserimento di un’area in zona urbanistica B2 di p.r.g., per la quale lo strumento urbanistico prevede la destinazione a “residenza”, “attività terziarie e ricettive” ed altre minori, ma non anche ad attrezzature “pubbliche” o “collettive”, non consente che nella zona possa essere realizzato un edificio di culto, in quanto esso rientra tra le attrezzature “pubbliche” o “collettive” (di cui, per quanto concerne la disciplina di pianificazione territoriale della Regione Friuli – Venezia Giulia, all’art. 9 del D.P.G.R. 20 aprile 1995, n. 0126/Pres.), per la cui realizzazione, a norma dello art. 6 dello stesso decreto, devono essere riservate “adeguate aree”, individuate in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali.
Se, invero, osserva il Collegio, la destinazione ad “attrezzature pubbliche” a servizio di una zona di completamento B2 di p.r.g. ricomprende tutte le strutture volte al soddisfacimento delle esigenze della collettività (quali edificii scolastici, verde pubblico, arterie stradali e, più in generale, ogni realizzazione di opera destinata al soddisfacimento di un pubblico bisogno, ivi compresi, per quanto qui ne òccupa, gli edificii di culto), la suddivisione del territorio in zone, siccome diretta essenzialmente a salvaguardare l’assetto urbanistico e la tipologia edilizia, non consente di ritenere che le dette attrezzature “collettive”, sol perché previste “in relazione alle previsioni di sviluppo residenziale” contenute nello strumento urbanistico (v. comma 1 dell’art. 6 citato), siano realizzabili indifferenziatamente nell’àmbito delle zone interessate a siffatto sviluppo, giacché una tale interpretazione contrasterebbe con la differenziazione sancita nell’art. 2 del d.m. 2 aprile 1968, insita nel sistema normativo nel suo complesso (v. art. 41-quinquies, comma 8, della legge n. 1150 del 1942 ed artt. 4 e 10 della legge n. 10 del 1977).
Da ciò consegue, pertanto, che l’utilizzazione ad “attrezzature collettive” degli immobili da costruire è rilevante sia ai fini della suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, sia, e necessariamente, ai fini del rilascio della concessione edilizia, giacché, altrimenti, verrebbero vanificate le scelte emerse in sede di pianificazione (v. Consiglio Stato, sez. V, 14 novembre 1996, n. 1368); e che, se scopo principale delle indicazioni contenute nel d.m. n. 1444 del 1968 circa la qualificazione delle zone di tipo omogeneo nella determinazione degli indirizzi urbanistici è quello di prevedere le quantità minime di spazio da riservare all’uso pubblico ed alle attività collettive in attuazione dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (vedasi, per la Regione Friuli – Venezia Giulia, il già menzionato D.P.G.R.), l’individuazione della omogeneità di una zona acquista rilevanza anche ai fini della localizzazione degli standards, qualora le valutazioni tecnico-discrezionali compiute dall’Amministrazione in sede di esercizio della potestà di pianificazione urbanistica abbiano condotto alla previsione di una o più zone specificamente dedicate alla omogenea e razionale sistemazione di strutture funzionali alle manifestazioni primarie (e più significative) degli interessi collettivi, di cui è in fin dei conti ente esponenziale lo stesso soggetto pianificatore.
Anche per quanto riguarda la realizzazione materiale di opere di interesse collettivo, dunque, l’esercizio delle tradizionali facoltà proprietarie risulta costretto nel vigente sistema della pianificazione, nel quale, come è noto, spetta al pubblico potere (in specie al Comune) governare ed ordinare il territorio, con l’obiettivo di razionalmente programmare ed indicare (anche) quelle zone, in cui si collocano le attività di interesse collettivo, con conseguente conformazione del tanto discusso “ius aedificandi”.
L’anzidetta rilevanza della omogeneità della zona viene chiaramente in evidenza, ai fini della preclusione della realizzazione di attrezzature collettive in ambiti territoriali cui la pianificazione abbia attribuito una diversa destinazione, sempre che si tratti della costruzione di opere relative ad attività, che trovino (almeno in astratto), nelle stesse previsioni di piano, una espressa collocazione in una o più zone determinate, sì da garantire comunque lo svolgimento di quelle stesse attività, spesso espressione, come può dirsi proprio a proposito degli edificii di culto, di diritti costituzionalmente rilevanti; e, nel caso all’esame, la proposta interpretazione flessibile del vincolo di destinazione della zona in considerazione non è praticabile proprio perché il P.R.G. del Comune di Fontanafredda, come risulta dalle incontestate difese del Comune (che ha assegnato alla destinazione “culto, vita associativa e cultura” 81.092 mq. “secondo le indicazioni regionali, cioè individuando concretamente nelle tavole del PRGC apposite aree … situate all’interno delle varie zone omogenee”: pag. 13 controric.) e dalle tavole di P.R.G. depositate in primo grado, effettivamente prevede specifici comparti territoriali per la localizzazione delle più varie opere di interesse pubblico e/o collettivi, ivi compresi gli edifici di culto (v. anche art. 13 NN.TT.A.).
Né potrebbe validamente affermarsi che la necessità della previsione, in ciascuna parte del territorio comunale, di specifiche zone destinate, oltre che a scuole, impianti sportivi e centri sociali, anche a chiese ed altri edifici per servizi religiosi e di culto, scaturisca dalla inclusione di tali strutture tra le opere di urbanizzazione secondaria (v. art. 44 della legge n. 865 del 1971); sì che qualora, invece, su un’area di sua proprietà, il soggetto privato intenda realizzare, senza alcun costo né diretto né indiretto a carico di terzi, una scuola, un impianto sportivo, un centro sociale, una chiesa od un edificio per servizi religiosi, non sussisterebbero limitazioni.
Basti, a confutare siffatta tesi, osservare che la questione della ubicazione di un’opera definita di urbanizzazione secondaria in zona per la quale il P.R.G. non preveda tale specifica destinazione va risolta non alla stregua della ratio che presiede alla imposizione del contributo di urbanizzazione, ma soltanto alla stregua del corretto dispiegarsi della potestà urbanistica comunale, che, nella sede specificamente amministrativa della pianificazione, dispone, a seconda delle esigenze concrete, il consenso od il divieto alla realizzazione delle opere di cui si tratta in date zone del territorio; potestà, questa, che sarebbe seriamente vulnerata ove si ammettesse, una volta che lo strumento urbanistico abbia individuato le aree destinate ad “attrezzature collettive” ed abbia precluso la realizzazione delle stesse nelle aree residenziali, un uso di queste ultime del tutto difforme rispetto a quelli potenzialmente ammessi dalla concreta zonizzazione prevista dal vigente strumento urbanistico, che, oltre a porsi in insanabile contrasto formale con detto strumento, comporterebbe un’alterazione sostanziale dello stesso, in grado di incidere significativamente sulla destinazione funzionale impressa ad una determinata zona del territorio comunale e dunque di compromettere radicalmente gli equilibri prefigurati in sede di programmazione urbanistica.
Né l’anzidetta potestà risulta, nella fattispecie, illegittimamente esercitata dal Comune laddove ha posto le vedute norme di piano, pure impugnate, poste a base del diniego di concessione edilizia, della cui legittimità si controverte.
Il Comune, infatti, con le previsioni pianificatorie de quibus, ha coerentemente dimostrato di mirare alla compatibile e congrua realizzazione di opere aventi natura di urbanizzazione secondaria in un contesto urbano, che possa sostenere ed accogliere un simile inserimento (con correlati vantaggi in chiave di ordinato sviluppo e di concreta realizzazione della pianificazione medesima), nel rispetto delle disposizioni del D.P.G.R. 20 aprile 1995, n. 0126/Pres. (che prescrivono in particolare, come s’è visto, la previsione di “adeguate aree da riservare alla realizzazione di servizi ed attrezzature collettive in relazione alle previsioni di sviluppo residenziale del predetto strumento urbanistico”) e senza nulla sottrarre agli abitanti della zona “B2” de qua, quanto meno in termini di quantità di aree destinate a servizi primari (così come risulta dalle non opposte deduzioni del Comune e dalla documentazione dallo stesso depositata), la cui concreta localizzazione non può comunque prescindere, si ribadisce, dalla zonizzazione, ch’era e resta, anche con riferimento alle “attrezzature collettive”, sulla base delle vigenti régole di governo del territorio e delle relative competenze programmatorie, elemento fondamentale del P.R.G.
2.2 – Pure infondati appaiono il quarto, sesto e settimo motivo di appello, dei quali si rende opportuna l’unitaria trattazione.
L’appellante assume, in sostanza, che il provvedimento di diniego di concessione edilizia emesso dal Comune di Fontanafredda e la sottostante normativa urbanistica sarebbero elusivi del giudicato, formatosi sulla sentenza n. 896/2001 del T.A.R. per il Friuli – Venezia Giulia, che aveva annullato, relativamente allo stesso progetto di edificazione, un provvedimento di sospensione, in applicazione delle misure di salvaguardia inerenti ad una variante in itinere, del rilascio della richiesta concessione edilizia, nonché l’art. 8 delle NN.TT.A. di quella variante, laddove consentiva sì la realizzazione nella zona di cui si tratta di edifici ad uso pubblico, ma con obbligo di rientrare nei limiti volumetrici derivanti dalla applicazione dell’indice di fabbricabilità di zona, con possibilità di derogarvi solo se la destinazione ad uso pubblico o di interesse pubblico non oltrepassasse il 25% dell’erigendo edificio.
Sostiene, in proposito, l’appellante che, “una volta annullata la variante modificativa dell’art. 8 delle NN.TT.A. invocata dal Comune per applicare le misure di salvaguardia, cade, evidentemente, la pregiudiziale al rilascio della concessione” e che “annullata la variante all’art. 8 delle NN.TT.A. al Comune non restava che applicare correttamente l’art. 8, conformandosi al giudicato della sentenza n. 896/2001 che aveva ben evidenziato l’’illogicità della introdotta limitazione alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria in zona B2” (pagg. 7 – 8 mem. concl.).
Le argomentazioni della ricorrente non convincono.
Infatti, nonostante le inevitabili incertezze legate alla definizione degli atti elusivi del giudicato, è però indubbio che possa configurarsi “elusione” o “inottemperanza” solo quando dal giudicato derivi un obbligo talmente puntuale da non lasciare spazio alcuno all’esercizio dei poteri dell’amministrazione (v. Consiglio Stato,sez.VI, 30 luglio 2003, n. 4393).
Ed invero, nella giurisprudenza amministrativa è ius receptum che occorre riferirsi, al fine di stabilire se l’Amministrazione abbia soddisfatto il giudicato ovvero sia rimasta inerte o vi abbia adempiuto soltanto in parte o abbia tenuto un comportamento elusivo, alla concreta realtà processuale ed al contenuto della sentenza, in relazione al thema decidendum introdotto nel giudizio e dibattuto tra le parti, non essendo consentito dilatare tale contenuto fino a comprendervi statuizioni non contemplate nella sentenza e che non siano un effetto diretto ed immediato della medesima (cfr. Cons. St., Sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; Sez.VI: 3 settembre 2003, n. 4884 e 12 aprile 1994, n. 488).
Ora, nel caso in esame – premesso che la sentenza del T.A.R., di cui è stata lamentata l’elusione ad opera dell’impugnato diniego di concessione edilizia ha annullato, si ripete, relativamente allo stesso progetto di edificazione, un provvedimento di sospensione, in applicazione delle misure di salvaguardia inerenti ad una variante in itinere, del rilascio della richiesta concessione edilizia, nonché l’art. 8 delle NN.TT.A. di quella variante, laddove consentiva sì la realizzazione nella zona di cui si tratta di edifici ad uso pubblico, ma con obbligo di rientrare nei limiti volumetrici derivanti dalla applicazione dell’indice di fabbricabilità di zona, con possibilità di derogarvi solo se la destinazione ad uso pubblico o di interesse pubblico non oltrepassasse il 25% dell’erigendo edificio – non può ritenersi che di tale pronuncia possano espandersi gli effetti oltre i limiti indicati nelle statuizioni contemplate nella pronuncia stessa, riferita esclusivamente ad un provvedimento di sospensione di ogni determinazione sull’istanza di concessione edilizia ed alla norma di piano regolatore generale, la cui adozione aveva determinato la misura di salvaguardia.
In relazione agli elementi, che caratterizzano la fattispecie, deve ribadirsi, invero, che, se è pur vero che il giudicato amministrativo non realizza solo un effetto meramente ripristinatorio, contenendo in sé anche un concreto comando che si impone all’Amministrazione quale regola da seguire in sede di successiva disciplina del rapporto che ha costituito l’oggetto dell’accertamento giudiziale, ciò non significa, tuttavia, che sia consentito dilatare il contenuto dispositivo e ordinatorio della sentenza stessa fino a comprendervi nuovi vincoli per la successiva azione amministrativa, che non siano esplicitati nella statuizione del giudice o quanto meno di questa siano effetto diretto ed immediato; e, nel caso di specie, l’unico comando, che si potesse evincere da quanto statuito dal T.A.R., era quello dell’obbligo dell’Amministrazione di determinarsi sulla pendente istanza di concessione edilizia, alla stregua della normativa pianificatoria, dalla quale risultava espunta la versione dell’art. 8 delle NN.TT.A., che aveva determinato la misura soprassessoria.
Tale determinazione, con il provvedimento in questa sede impugnato, l’Amministrazione ha dunque assunto e pertanto nessuna violazione od elusione del predetto giudicato può ritenersi nella fattispecie sussistente; né il Comune era poi tenuto, nella sede delle definitive determinazioni di cui si tratta, ad esaminare la domanda di concessione sulla base della normativa urbanistica vigente al momento della presentazione della istanza di concessione edilizia (diversa sia da quella cui ha avuto riferimento il citato atto soprassessorio, sia da quella su cui si fonda il diniego oggi all’esame), essendo pacifico che la presentazione di una domanda di concessione edilizia non può in nessun modo fondare l’affidamento del proprietario istante al mantenimento della disciplina urbanistica vigente al momento di tale presentazione.
E’ peraltro evidente che, nel caso di specie, l’Amministrazione non poteva esimersi dall’esaminare il progetto edilizio alla luce della disciplina urbanistica vigente al momento dell’esame medesimo (disciplina peraltro anteriore alla pronuncia, della cui elusione ci si duole ), che non è in alcun modo ricollegabile al substrato giuridico e fattuale, che ha costituito l’oggetto della cognizione della sentenza, della cui pretesa elusione qui si discute: trattandosi, in quella sede, della legittimità, sotto il profilo della logicità, della disposizione che imponeva che gli edificii destinati ad uso pubblico o di interesse pubblico fossero realizzati, nelle zone A e B, o rispettando l’indice di cubatura ovvero destinando a dette funzioni non più del 25% di un edificio a destinazione residenziale (v. pag. 8 sent.); ed oggi, invece, dell’applicazione di una disposizione di P.R.G., che consente la realizzazione di attrezzature pubbliche solo in determinate aree del territorio comunale.
Del resto, ad avviso della Sezione, pure erroneamente viene prospettata ed invocata, nel caso di specie, anche la contraddittorietà dell’azione amministrativa del Comune, in quanto gli adempimenti e gli atti di natura endoprocedimentale posti in essere dallo stesso nel corso dell’istruttòria della domanda di concessione edilizia, ove conformi alla normativa del tempo ( e di tale conformità qui non si discute ), non valgono certo a far nascere alcun affidamento del privato né circa l’immutabilità della normativa di riferimento per tutta la durata del procedimento, né tantomeno circa un ésito favorevole del procedimento medesimo.
2.3 – La reiezione delle suindicate censure, valendo a “salvare” un autonomo capo di motivazione del diniego impugnato ( quello relativo alla incompatibilità urbanistica dell’opera ), rende del tutto irrilevante la questione della fondatezza o meno del terzo motivo di impugnazione ( con il quale si impugna detto provvedimento nella parte in cui esso è fondato sulla asserita carenza di alcuni elaborati progettuali ), con conseguente declaratoria di carenza di interesse all’esame della doglianza medesima, al cui eventuale accoglimento il provvedimento impugnato comunque sopravviverebbe.
2.4 – Con riguardo, infine, alla domanda di risarcimento dei danni qui riproposta, anch’essa deve essere respinta, l’attività provvedimentale posta in essere da parte dell’Amministrazione intimata non essendo risultata sotto alcun aspetto contra jus e cioè tale da qualificare il danno lamentato come ingiusto.
3. – In definitiva, in forza delle considerazioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso originario, pur ammissibile, deve essere respinto.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio, si ritiene che le stesse possano integralmente compensarsi.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, accertata l’ammissibilità del ricorso di primo grado, lo respinge nel mérito.
Spese di entrambi i gradi compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.