Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 13 Dicembre 2007

Sentenza 13 novembre 2007, n.1108

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III quater, sentenza 13 novembre 2007, n. 11108: “IRC e aggiornamento delle graduatorie permanenti relative ad altre classi di concorso”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater

composto da

dr. Mario Di Giuseppe Presidente
dr. Carlo Taglienti Consigliere
dr. Umberto Realfonzo Consigliere-rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. /2006 R.G. proposto da P. A. ed altre, rappresentate e difese dagli Avv. ti Rosa Cilea, Francesco Macrì e Franco di Sante, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo in Roma, in via Carlo Mirabello n. 17;

contro

– MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato;

per l’annullamento

dei provvedimenti con i quali vengono disposti l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, in applicazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 143 del 04.06.2004 e delle successive norme di interpretazione autentica di cui all’art. 8 nonies della Legge n. 186 del 2.07.2004; e per l’accertamento del diritto delle ricorrenti ad usufruire del punteggio cumulato a seguito del servizio prestato con la qualifica di docente di religione cattolica all’interno delle graduatorie permanenti ex Legge 124/99 nella misura pari al 50%

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 6 giugno 2007 il Consigliere Umberto Realfonzo; uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

Con il presente gravame le ricorrenti, insegnanti a tempo indeterminato di religione cattolica, lamentano la mancata valutazione del predetto servizio prestato ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti ex Legge 124/99 in altre classi di concorso.

Il ricorso è affidato alla denuncia di un unico articolato motivo di gravame relativo alla violazione dell’art. 9, Legge 25 marzo 1985, n. 121; dell’art. 4, D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751; all’art. 1, Legge 18 luglio 2003, n. 186 e all’art. 399 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297.

L’Amministrazione si è solo formalmente costituita in giudizio.

Con ordinanza n. 4669/2006 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento.

Con ordinanza presidenziale istruttoria, puntualmente eseguita, sono stati richiesti alcuni atti presupposti al provvedimento.

All’udienza del 6 giugno 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile oltre che infondato.

1. Nel caso in esame vi è un difetto assoluto di contraddittorio in quanto il ricorso non è stato notificato a nemmeno uno dei soggetti utilmente collocati in graduatoria.

In tali termini, il controinteressato necessario è identificabile nel soggetto sul quale, in caso di accoglimento del ricorso, andrebbero ad incidere gli effetti negativi; e che vanta quindi un interesse giuridico specularmente contrapposto a quello del ricorrente e la cui mancata evocazione in giudizio implica in ogni caso l’inammissibilità del ricorso (cfr. TAR T.A.R. Lazio, sez. III, 5 maggio 2004, n. 3770; T.A.R. Lazio, sez. III, 19 aprile 2004, n. 3321; T.A.R. Lazio, sez. III, 2 agosto 2004, n. 7576, ecc. ecc.).

2. Nel merito il ricorso è comunque infondato.

la Legge 18 luglio 2003, n. 186 avrebbe conferito agli insegnanti della religione cattolica nella scuola italiana gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, in materia di progressione economica; di carriera; di mobilità tra un ciclo e l’altro di scuola per la materia; e di mobilità collettiva, di cui all‘articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto incomprensibilmente i titoli acquisiti come insegnante di religione non sarebbero stati valutati per l’inserimento nelle graduatorie permanenti, almeno nella misura del 50% che è prevista dal paragrafo B), punto B. 3, lett. b-bis), della tabella prevista dall’art. 1, comma 1, D.L. 7 aprile 2004, n. 97, come modificato dalla Legge 4 giugno 2004, n. 143 [1] e dalle nome di interpretazione autentica di cui all’art. 8 nonies, L. 27luglio 2004, n. 186[2]. Tale previsione non escluderebbe nessuna classe di concorso e, quindi, nemmeno quella degli insegnanti di religione.

L’art. 401 del T.U. di cui al D.Lgs. 16.04.1994, n. 297 attribuisce un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico o di servizio in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria.

L’assunto non ha fondamento.

la Conferenza episcopale Italiana (cui ha dato esecuzione il d.P.R. 16 dicembre 1985 n. 751) non costituisce titolo di accesso ad altri insegnamenti (Cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 13 novembre 2004, n. 12936).

Il servizio di insegnamento della religione cattolica è prestato sulla base di specifici profili di qualificazione professionale i quali non costituiscono assolutamente titolo di accesso ad altri insegnamenti (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 4 febbraio 2004, n. 1000).

Inoltre è anche la peculiarità delle modalità di assunzione che precludono la valutazione dell’attività degli insegnanti di religione, per una classe di concorso diversa da quella relativa all’insegnamento della religione (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 1 dicembre 2003, n. 11273).

E’ proprio l’assoluta peculiarità degli insegnanti di religione che porta ad escludere ogni possibile vulnus al principio di uguaglianza di cui agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost. (arg. ex T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 6 novembre 2003, n. 392).

3. In conclusione il ricorso è inammissibile ed infondato e deve comunque essere respinto, così come la relativa domanda di risarcimento danni.

Sussistono, in relazione alla materia, sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater :

1) respinge il ricorso di cui in epigrafe.
Respinge la domanda di risarcimento danni.
2) Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2007.

IL PRESIDENTE dr. Mario Di Giuseppe

IL CONSIGLIERE-EST. dr. Umberto Realfonzo

Depositata in Segreteria il 13 novembre 2007