Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Luglio 2005

Sentenza 13 marzo 2003, n.20739

Corte di Cassazione. Sezione III Penale. Sentenza 13 marzo 2003, n. 20739: “Turbamento di funzioni religiose e condotte antigiuridiche”.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio ZUMBO – Presidente

Dott. Pierluigi ONORATO – Consigliere

Dott. Claudia SQUASSONI – Consigliere

Dott. Carlo GRILLO – Consigliere

Dott. Luigi PICCIALLI – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) L.A., n. il 7 agosto 1977

avverso sentenza del 24 maggio 2000 Corte Appello di Torino.

Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Squassoni Claudia;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Mario Favalli.
che ha concluso per: rigetto del ricorso.

Con sentenza 15 febbraio 1999, il Pretore di Torino ha ritenuto L.A. responsabile del reato previsto dall’art. 405 c.p., comma 1 (turbamento di funzioni religiose del culto cattolico) e lo ha condannato alla pena di giustizia.
La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Torino, con la sentenza in epigrafe precisata, per l’annullamento della quale l’imputato ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
– che non sono ravvisabili gli elementi integrativi del reato dal momento che la funzione religiosa non è stata né interrotta né disturbata, ma ha avuto regolare e normale svolgimento e solo qualche partecipante è stato distolto;
– che, in violazione dell’art. 350 c.p.p., comma 5, sono state utilizzate le dichiarazioni rese dal L. sul luogo e nell’immediatezza dei fatti.

Il Collegio ritiene che le censure non siano meritevoli di accoglimento.

Il reato di “turbatio sacrorum” di cui all’art. 405 c.p. può essere perfezionato mediante due condotte antigiuridiche; l’impedimento della funzione (consistente nell’ostacolare l’inizio della cerimonia o l’esercizio della stessa fino a determinarne la cessazione) oppure la turbativa della funzione che si verifica quanto il suo svolgimento non avviene in modo regolare.
Questa ultima ipotesi è stata contestata e, di conseguenza, i Giudici dovevano verificare se il comportamento dell’imputato, pur non impedendo il rito, ha interferito con il normale perfezionamento dello stesso.
Sul tema la Corte di Appello (con motivato accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità) ha verificato che un gran numero di fedeli è stato coinvolto e disturbato, nel corso della celebrazione di una Messa, dall’irruzione dell’imputato in Chiesa e dal suo comportamento incivile; molti fedeli hanno interrotto il loro raccoglimento per inseguire il L. fuori dalla Chiesa.
In tale contesto, si è verificato un turbamento dei singoli, che si è riverberato sulla funzione alterandone lo svolgimento e, pertanto, la fattispecie si è integrata.
Relativamente alla seconda deduzione, si osserva che i rilievi del ricorrente non sono puntuali in fatto.
Dagli atti di causa (che il Collegio è facoltizzato ad esaminare essendo stato dedotto un vizio processuale e non motivazionale) risulta che al dibattimento è stata data lettura, a sensi dell’art. 513 c.p.p., comma 1, delle dichiarazioni rese dall’imputato alla Polizia su delega del Pubblico Ministero; tali dichiarazioni sono legittimamente veicolate nel novero delle prove utilizzabili dal Giudice ai fini della decisione.

Tanto premesso, il Collegio rileva come la Consulta, con sent. n. 327 del 2002, abbia dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 405 c.p. nella parte in cui, per i fatti in danno del culto cattolico, prevede una sanzione più grave rispetto gli altri culti; per tale ragione, la Corte annulla con rinvio la impugnata sentenza per una nuova determinazione della pena precisando che, sul tema della responsabilità, si è formato il giudicato.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per la determinazione della pena; rigetta, nel resto, il ricorso.