Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Agosto 2003

Sentenza 13 luglio 1984, n.234

Corte costituzionale. Sentenza 13 luglio 1984, n. 234: “Giuramento nel processo civile e nel processo penale, obbligo di dire “lo giuro” sanzionato con norma penale (artt. 251 c.p.c., 142 e 449 c.p.p.; 366 c.p.)”.

(Elia; Conso)

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Leopoldo ELIA;

GiudicI: prof. Antonino DE STEFANO, prof. Guglielmo ROEHRSEEN, avv. Oronzo REALE, dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI, avv. Alberto MALAGUGINI, prof. Livio PALADIN, dott. Arnaldo MACCARONE, prof. Antonio LA PERGOLA, prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell’art. 366 codice penale, degli artt. 142 e 449 codice di procedura penale e dell’art. 251 codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 marzo 1980 dal Pretore di Ragusa nel procedimento penale a carico di Di Grazia Lorenzo, iscritta al n. 463 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell’anno 1980;

2) ordinanza emessa il 19 maggio 1980 dal Pretore di Torino nei procedimenti penali a carico di Conversano Francesco e Fuiano Rosa, iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 dell’anno 1980;

3) ordinanza emessa il 23 gennaio 1981 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Riba Giuseppina e Weruska Paplowa, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 dell’anno l981.

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.

(omissis)

Considerato in diritto

1.-Le tre ordinanze in epigrafe portano all’esame della Corte questioni di legittimità costituzionale in parte coincidenti, in parte strettamente connesse: ciò giustifica la riunione dei relativi giudizi, onde deciderli con un’unica sentenza.

2.-Oggetto di censura sono le norme che nel processo civile (art. 251 c.p.c.) e nel processo penale (artt. 142 e 449 c.p.p.), tramite soprattutto la comminatoria di una sanzione penale (art. 366 c.p.), impongono di prestare giuramento anche al testimone la cui religione di appartenenza faccia divieto di pronunciare le parole ” lo giuro “.

3.-Dai numerosi parametri costituzionali invocati e dal concorde richiamo della sentenza n. 117 del 1979, con cui questa Corte ebbe a dichiarare illegittimi gli stessi artt. 251 c.p.c., 142 e 449 c.p.p. nelle rispettive parti in cui non limitavano al testimone ” credente ” ” l’assunzione con il giuramento di una responsabilità davanti a Dio “, oltreché ” davanti agli uomini “, viene dato di ricavare il nucleo centrale dei dubbi manifestati dai giudici a quibus: prima ancora di dolersi del fatto che il giuramento sia imposto ad un teste obbligato dalla sua religione a non prestare giuramento, le ordinanze di rimessione si dolgono del fatto che tale teste sia assoggettato ad una formula che, proprio per i credenti, contiene tuttora un esplicito riferimento a Dio.

4.- Così individuati, nelle loro grandi linee, i termini fondamentali delle questioni dedotte, la Corte non può procedere ad analizzarle nel merito senza averne previamente verificata l’ammissibilità.

5. – Per quanto riguarda l’ordinanza del Pretore di Ragusa, emerge con evidenza come essa non contenga cenno alcuno né alla rilevanza della questione proposta né alle circostanze concrete del caso di specie, così da tradursi nella prospettazione di una questione di legittimità costituzionale meramente astratta, in elusione del precetto di cui all’art. 23, se- condo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

La questione va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissibile per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza.

6.- Benché puntualmente motivate in ordine alla rilevanza, nemmeno le due ordinanze del Pretore di Torino consentono alla Corte di passare al merito delle relative questioni per vagliarne la fondatezza. Nell’un caso come nell’altro, la domanda che vi è insita si presenta congegnata in termini tali da comportare, qualora dovesse rilevarsi fondata, un tipo di risposta chiaramente eccedente i poteri di questa Corte: si richiede, infatti, di apprestare una disciplina dei preliminari della testimonianza non solo sensibilmente diversa da quella vigente, ma per giunta suscettibile di soluzioni che, ben lungi dal risultare necessitate, si presentano nettamente alternative.

È la stessa motivazione delle ordinanze in esame a fornirne una prima dimostrazione: per adeguare ai precetti costituzionali l’art. 251 c.p.c., da un lato, e gli artt. 142 e 449 c.p.p., dall’altro, occorrerebbe aggiungere dopo le parole ” giuramento “, ” giurate ” altri termini equipollenti (quali ” promessa-promettete “, ” impegno-vi impegnate “, etc.), dando facoltà al teste di rispondere oltre che con le parole ” lo giuro ” con altre (quali: “lo prometto “, ” mi impegno “, ” lo assicuro ” etc.), ovvero, se si vuole osservare l’unicità della formula, sostituire la parola ” giuramento ” con altre, quali ” promessa, impegno “, etc.

La varietà, addirittura maggiore, delle soluzioni ipotizzabili trova conferma nel panorama delle formule di impegno solenne rintracciabili all’interno e, più ancora, all’esterno del nostro ordinamento. Anche a voler prescindere-per seguire l’ottica dei giudici a quibus nella sua dimensione più precisa – dai numerosi casi nei quali la formula del giuramento, pur unica, appare totalmente laicizzata, in quanto depurata da qualsiasi riferimento alla Divinità (sarebbero da ricordare, al riguardo, le ipotesi di giuramento legate, oggi in Italia, all’assunzione di obblighi il cui inadempimento è pur esso penalmente sanzionato, come nel caso dei giudici popolari nel procedimento penale di assise, o del consulente tecnico d’ufficio o dell’interprete nel processo civile, e le ipotesi di giuramento legate, negli ordinamenti francese, belga, sovietico, etc., allo stesso adempimento dell’obbligo di testimoniare), non si possono ignorare le non poche esperienze basate su un’opzione tra due o più formule alternativamente predeterminate demandata personalmente al testimone: si collocano lungo tale linea, da gran tempo, gli ordinamenti anglo-americani e, da epoca più recente, ad esempio, il regolamento della Corte europea dei diritti dell’Uomo, il codice penale svizzero e, con una gamma particolarmente vasta di opzioni, l’ordinamento della Repubblica federale tedesca.

A rendere ancora più complessa la situazione contribuisce il fatto che uno dei tipi di formula prospettati dalle due ordinanze del Pretore di Torino (” promessa “) risulta attualmente contemplato dall’art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato), per l’impiegato ” all’atto dell’assunzione in prova “, in contrapposizione al ” giuramento ” prescritto, invece, dall’art. 11, terzo comma, dello stesso d.P.R. per l’impiegato ” prima di assumere il servizio di ruolo “. Analogamente dispongono gli artt. 189 e 190 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), rispettivamente per ” il segretario comunale e il segretario provinciale assunti in servizio in via di esperimento ” e per ” il segretario comunale e il segretario provinciale che abbiano ottenuto la nomina definitiva “.

Poiché l’obiettivo perseguito dalle ordinanze di rimessione sarebbe, dunque, raggiungibile unicamente attraverso integrazioni e variazioni della normativa in vigore strettamente dipendenti da una pluralità di scelte discrezionali individuabili dal solo legislatore, anche le questioni proposte dal Pretore di Torino devono, per detta ragione, essere dichiarate inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 366 c.p. e 449 c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione, dal Pretore di Ragusa con l’ordinanza emessa il 27 marzo 1980 (reg. ord. n. 463/l980);

b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costi tuzionale degli artt. 251 c.p.c., 142 e 449 c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 2, parte prima, 8, 19, 21; 3, primo e secondo comma; 24, primo e secondo comma, della Costituzione, e alle ” disposizioni contenute nell’intero titolo IV della parte II della Costituzione “, dal Pretore di Torino con le ordinanze emesse il 19 maggio 1980 (reg. ord. n. 508|1980) ed il 23 gennaio 1981 (reg. ord. n. 281/1981).