Sentenza 13 dicembre 2005, n.7078
Consiglio di Stato. Sezione Quarta. Sentenza 13 dicembre 2005, n. 7078: "Testimoni di Geova: diniego della concessione di area per la realizzazione di un edificio di culto".
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quarta Sezione) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
– sul ricorso n. 1744/1987 (N.R.G. 5410/1987) proposto dalla CONGREGAZIONE CRISTIANA dei TESTIMONI di GEOVA della Val Gardena, con sede in Ortisei, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Dragogna, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via A. Gramsci, n. 36, presso lo studio dell’avv. Maurizio Calò;
contro
il Comune di Ortisei, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Roland Riz, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Prefetti, n. 46;
per l’annullamento
a) dell’ordinanza del Sindaco di Ortisei 24 luglio 1987, n. 3220, ingiuntiva della demolizione di opere edilizie abusive (realizzazione di una sala di riunione in una preesistente rimessa, sita in via Socrep, p.f. 94/3);
b) del provvedimento del Sindaco di Ortisei 17 agosto 1987, n. 3573, contenente diffida a non proseguire nei lavori abusivi;
c) del provvedimento del Sindaco di Ortisei 4 giugno 1987, n. 2387, reiettivo della domanda di concessione di un’area destinata ad opere di urbanizzazione secondaria per la costruzione di un locale destinato al culto della Congregazione;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
– sul ricorso n. 702/1988 (N.R.G. 1710/1988) proposto dalla CONGREGAZIONE CRISTIANA dei TESTIMONI di GEOVA della Val Gardena, con sede in Ortisei, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Dragogna, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via A. Gramsci, n. 36, presso lo studio dell’avv. Maurizio Calò;
contro
il Comune di Ortisei, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Roland Riz, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Prefetti, n. 46;
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione 25 gennaio 1988, prot. n. RB/RP/392 del Sindaco del Comune di Ortisei nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente
– sul ricorso n. 703/1988 (N.R.G. 1711/1988) proposto dalla Soc. Immobiliare […], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Dragogna, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via A. Gramsci, n. 36, presso lo studio dell’avv. Maurizio Calò;
contro
il Comune di Ortisei, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Roland Riz, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Prefetti, n. 46;
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione 25 gennaio 1988, prot. n. RB/RP/392 del Sindaco del Comune di Ortisei nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del resistente Comune di Ortisei con i relativi allegati;
Visti le memorie difensive prodotte dalle parti ed i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 7 giugno 2005, relatore cons. Goffredo Zaccardi, uditi gli avv.ti C. Totino, pe delega dell’avv. Dragogna, e R. Riz come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1) I tre ricorsi indicati in epigrafe sono riuniti, al fine della decisione con unica sentenza, perché connessi sia soggettivamente che oggettivamente. I fatti di causa sono dati per conosciuti così come descritti negli atti difensivi delle parti e nella sentenza appellata con salvezza delle precisazioni qui di seguito svolte.
2) E’ preliminare l’esame del ricorso n. 703/1988 proposto dalla Società Immobiliare […] diretto all’annullamento degli atti, impugnati anche con ricorso n. 702/1988 dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova della Val Gardena (in seguito Congregazione), con i quali il Comune di Ortisei ha ordinato la demolizione di “tramezza divisoria interna, chiusura portoni di ingresso del garage lato sud e la costruzione locali accessori” su un fabbricato, ceduto in locazione dalla Società ricorrente alla Congregazione, situato sulla particella 94/3 del Comune di Ortisei e destinato a rimessa e del quale, in forza delle modifiche in questione,veniva modificata la destinazione ad un uso non consentito in area agricola, l’attività di culto della Congregazione.
Si tratta, in particolare, dell’ordinanza n. 392 del 25 gennaio 1988 con cui si è intimato di demolire le opere abusive,ordinanza preceduta da un ordine di sospensione dei lavori del 22 dicembre 1987.
2.1) E’ fondato il primo motivo con cui parte ricorrente fa rilevare che, essendo solo proprietaria del fabbricato, l’ordine di demolizione sarebbe dovuto essere diretto, a tenore dell’articolo 3 della Legge Provinciale n. 4 del 21 gennaio 1987 (in seguito LP 4/1987), ai soggetti che sono indicati nella disposizione richiamata che non include il proprietario dell’area dal novero dei possibili destinatari dei provvedimenti sanzionatori in materia edilizia se egli non è committente dei lavori, titolare della concessione, costruttore o direttore dei lavori.
In effetti il proprietario dell’area che non abbia partecipato in alcun modo alla realizzazione delle opere abusive e che, come nel caso di specie in forza di un contratto di locazione non ha la disponibilità materiale dell’immobile su cui è stato compiuto l’abuso, non può essere chiamato a rispondere delle violazioni alle norme urbanistiche ed edilizie sulla edificazione di un manufatto cui è rimasto del tutto estraneo.
3) Quanto si è qui osservato consente anche di respingere la eccezione di inammissibilità del ricorso n. 702/1988 (proposto dalla Congregazione contro gli stessi atti) avanzata dal Comune di Ortisei e fondata proprio sulla circostanza della notifica della ordinanza in parola alla Società proprietaria e non alla Congregazione che, non essendo stata contemplata tra i destinatari, non avrebbe avuto titolo ad impugnare l’ordine di demolizione.
E’, peraltro, chiaro che il danno derivante dalla demolizione sarebbe stato principalmente della Congregazione che aveva già impugnato un precedente ordine di demolizione (oggetto del ricorso n. 1744/1987) e non ha, quindi, oggettivamente pregio alcuno sostenere che non avrebbe interesse all’annullamento dell’atto ripetitivo dell’ordine di demolizione solo perché non notificato nei suoi confronti. Invero, avendone avuto conoscenza ben poteva, anzi doveva,impugnarlo nei termini per evitare che si consolidasse.
3.1) Nel merito anche il ricorso n. 702/1988 è fondato.
Sostiene, infatti, la difesa della Congregazione, con il primo motivo, che l’ordine di demolizione è stato emesso in aperta violazione del provvedimento di sospensione della efficacia della precedente ordinanza del 24 luglio 1987 n. 3220 emesso da questa Sezione in sede cautelare (ordinanza n. 709 in data 4 dicembre 1987).
In effetti il Comune di Ortisei, in chiaro contrasto con la ordinanza della Sezione qui richiamata,senza procedere ad una nuova istruttoria e con la evidente finalità di conseguire comunque l’obiettivo dell’abbattimento del manufatto, ed anche al fine di eliminare un vizio del procedimento in cui era incorso nell’adottare la precedente ordinanza di demolizione (emessa senza essere stata preceduta da un ordine di sospensione dei lavori a tenore dell’articolo 2, terzo comma, della LP 4/1987), ha meramente reiterato il provvedimento sanzionatorio la cui efficacia era stata sospesa senza attendere la definizione del giudizio in corso instaurato per stabilirne la legittimità, comportamento che sarebbe stato doveroso.
Tanto basta per l’accoglimento anche del ricorso n. 702/1988.
4) In ordine al terzo ricorso qui in esame, n. 1744/1987, si devono preliminarmente precisare alcune circostanze in fatto.
4.1) Gli atti impugnati riguardano unicamente la modifica di destinazione d’uso “della esistente rimessa sita in via Socrep, p. 94/3 C.C. Ortisei, in una sala riunione”. Nessun aumento di cubatura o di superficie viene contestato con detti provvedimenti alla Congregazione.
E’ così delimitato l’oggetto del presente giudizio che è del tutto indipendente, anzi pregiudiziale, rispetto a quello definito in primo grado con sentenza n. 365/2003 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano, che ha avuto ad oggetto il diniego di sanatoria emesso il 4 dicembre 1995 e concernente sia le opere di cui al presente giudizio ed altre risalenti al 1977 di ampliamento di un locale interrato.
4.2) Ciò posto si deve osservare che, risulta dagli atti di causa (è particolarmente significativa,sul punto, la esposizione in fatto contenuta nel ricorso n. 703/1988 in cui la Società Immobiliare […] dichiara che “l’edificio, approvato con licenza edilizia 11 .6.1969 n. 2489, disponeva fin dall’origine di due wc, di due ripostigli e di un’ampia sala, ed era stato sempre destinato ad ospitare un reparto della fabbrica […] e precisamente quello relativo alla verniciatura dei pezzi di ricambio delle macchine da neve”) che la rimessa in parola aveva già una sua struttura interna e che,in particolare, i due wc e i due locali deposito erano già presenti oltre ad una finestratura esterna e ad una porta di ingresso.
Su tale fabbricato sono stati progettati ed effettuati interventi di modifica (nella posizione delle finestre e della porta di ingresso e nella funzionalità dei due ripostigli) ed, inoltre, una tramezzatura per disporre di un piccolo atrio (cfr. lo stato attuale e lo stato a nuovo del progetto edilizio presentato dalla Congregazione in allegato alla domanda di concessione edilizia del 7 aprile 1987).
Nell’ordine di demolizione impugnato,è bene ribadirlo, non si contesta in alcun modo un aumento di cubatura o delle superfici utili e si afferma (per vero l’affermazione è contenuta solo nella successiva nota del 17 agosto 1987) che la modifica di destinazione effettuata con tali opere è in contrasto con l’articolo 42 dell’Ordinamento Urbanistico Provinciale che vieta la modifica di destinazione d’uso degli edifici situati in zona agricola.
4.3) La censura mossa nel primo motivo di ricorso dalla difesa della Congregazione appare al Collegio fondata nella parte in cui deduce che, nel caso di specie, doveva al più essere adottato un provvedimento ex articolo 2, terzo comma, della LP 4/1987 che contempla le infrazioni alle “norme, prescrizioni e modalità di cui al primo comma” (essenzialmente le norme sull’attività urbanistica ed edilizia e le modalità esecutive fissate nella concessione) sanzionandole con la sospensione dei lavori ed, inoltre, nei successivi quarantacinque giorni con i provvedimenti da emettere in relazione alla tipologia della infrazione.
Nel caso qui in esame il Comune di Ortisei ha ritenuto invece di ricorrere all’articolo 4 della medesima legge provinciale che sanziona, però, la realizzazione di opere in totale difformità dalla concessione, quelle che integrano un edificio in tutto diverso rispetto all’esistente,ovvero l’esecuzione di volumi edilizi non autorizzati e tali da costituire un organismo edilizio autonomo in tutto o in parte.
Nella fattispecie che qui interessa,ed in relazione agli atti oggetto del presente giudizio, non vi è stata realizzazione di un edificio nuovo ed autonomo ma, soltanto la realizzazione di opere in difformità parziale dalla concessione che il fabbricato aveva assentito ed una modifica di destinazione d’uso che, per ciò che si è detto in precedenza, non appare offensiva degli interessi tutelati dalle disposizioni dell’Ordinamento Urbanistico Provinciale richiamate dall’Amministrazione comunale appellata.
Appare quindi, in tale contesto, la fondatezza della censura svolta nel primo motivo con cui si deduce l’inesistenza di una modifica di destinazione d’uso vietata.
Se si tiene, infatti, conto della funzione delle norme che sanciscono il divieto della modifica di destinazione delle aree in zone agricole, di garantire la conservazione e lo sviluppo delle attività produttive collegate all’agricoltura e di assicurare al contempo il migliore assetto e l’integrità del territorio ricompresso in tali zone, si comprende bene che, nel caso di specie, la modifica di destinazione di un edificio in atto destinato alla riverniciatura delle macchine da neve in una sala riunioni di una Congregazione religiosa per la sua attività di culto non pare al Collegio in alcun modo offensiva degli interessi pubblici che le norme urbanistiche sono chiamate a tutelare.
4.4) Da altra angolazione si deve rilevare che,con il terzo motivo di ricorso, la Congregazione deduce la illegittimità del provvedimento con cui il Comune di Ortisei ha negato la concessione di un’area per realizzare un edificio di culto (delibera di Giunta del 1° giugno 1987 e nota di comunicazione del 4 giugno 1987) sostenendo essenzialmente che, in forza dell’articolo 11 del Piano Urbanistico Comunale (approvato con deliberazione della Giunta Provinciale del 25 novembre 1985 n. 6042) gli edifici di culto, di tutte le confessioni religiose ammesse nel regime concordatario, integrando opere di urbanizzazione secondarie,possono essere realizzati in aree di interesse pubblico destinate dal Comune a tale specifica utilizzazione e che il diniego opposto in relazione alla destinazione agricola dell’area su cui sorge l’edificio di cui trattasi non è di ostacolo alla realizzazione di edifici di culto.
La censura, che non è tardiva come invece ritiene la difesa comunale posto che fino all’adozione del provvedimento che ordinava la demolizione della sala riunioni della Congregazione non vi era, oggettivamente, un interesse attuale a rimuovere la deliberazione della Giunta Comunale che negava la concessione di una diversa area per lo svolgimento delle attività di culto, è fondata perché tutte le opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, possono essere realizzate, corrispondendo ad interessi pubblici che il Comune è chiamato a valutare congiuntamente con quelli sottesi alle singole previsioni di destinazione urbanistica, in ogni area del territorio comunale.
5) Emerge da tali considerazioni, così come dal pregiudiziale rifiuto da parte del Comune di Ortisei di considerare la possibilità, pur espressamente prevista dal Piano Urbanistico Comunale di riservare anche alla locale Congregazione dei Testimoni di Geova un’area per la realizzazione di un edificio di culto, un atteggiamento se non di esercizio sviato delle proprie funzioni quanto meno non lineare ed equanime nei confronti della Congregazione ricorrente.
6) Il ricorso va, pertanto, accolto, mentre non assumono particolare rilievo altre circostanze dedotte negli atti difensivi delle parti o perché non sono state poste con censure ritualmente introdotte nel giudizio (così l’annullamento del Piano Urbanistico Comunale da parte della Congregazione) ovvero perché oggettivamente ininfluenti per la decisione della causa (così la mancata predisposizione di un piano attuativo del Piano stesso per gli aspetti che qui interessano da parte della difesa dell’Amministrazione comunale).
Le spese sono compensate sussistendo giusti motivi per disporre in tal senso.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sugli appelli indicati in epigrafe, previa loro riunione, li accoglie e, per l’effetto, in riforma delle sentenze appellate annulla gli atti impugnati in primo grado. Spese compensate.
Autore:
Consiglio di Stato
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Edifici di culto, Confessioni religiose, Testimoni di Geova, Diritto di libertà religiosa, Opere di urbanizzazione secondaria, Demolizione, Opere edilizie abusive, Esercizio pubblico del culto
Natura:
Sentenza