Sentenza 13 aprile 2016, n.84
Corte costituzionale. Sentenza 22 marzo 2016 – 13 aprile 2016, n. 84: "Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, ultimo capoverso e dell'art. 13, commi 1, 2 e 3 della legge 19 febbraio 2004, n. 40".
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, ultimo capoverso, e 13, commi 1, 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento civile vertente tra C.S.A. ed altro e il Centro di fecondazione assistita “Demetra” srl ed altra, con ordinanza del 7 dicembre 2012, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visti l’atto di costituzione di C.S.A. ed altro, fuori termine, nonché gli atti di intervento della Associazione Vox – Osservatorio italiano sui Diritti e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
uditi l’avvocato Gianni Baldini per C.S.A. ed altro, Massimo Clara per l’Associazione Vox – Osservatorio italiano sui Diritti e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.− Con ordinanza in data 7 dicembre 2012 (r.o. n. 166 del 2013), il Tribunale ordinario di Firenze, in composizione monocratica, sottopone a scrutinio di costituzionalità:
a) l’art. 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), quanto al «divieto assoluto», ivi previsto, «di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull’embrione che non risulti finalizzata alla tutela dello stesso», per sospetto contrasto con gli artt. 9, 32 e 33, primo comma, della Costituzione;
b) l’art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della legge stessa, quanto al «divieto assoluto di revoca del consenso alla PMA dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo», in riferimento agli artt. 2, 13 e 32 Cost.;
c) i commi da 1 a 3 dell’art. 13 e l’art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della medesima legge, per denunciata violazione degli artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.
2.− Le (formalmente tre ma, come emerge da una lettura sistematica della predetta ordinanza di rimessione, sostanzialmente due) questioni di legittimità costituzionale, portate all’esame di questa Corte, sono state sollevate nell’ambito di un procedimento di urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile, esperito in corso di causa, nel quale la ricorrente, che si era sottoposta a trattamento di procreazione medicalmente assistita (di qui in avanti «PMA»), chiedeva, unitamente al proprio coniuge, al Tribunale di Firenze, di ordinare, al centro medico al quale si era rivolta, di riconsegnarle gli embrioni prodotti (dieci in tutto), avendo intenzione di destinare i nove embrioni risultati non impiantabili (quattro perché non biopsabili e cinque perché affetti da esostosi) ad attività mediche diagnostiche e di ricerca scientifica connesse alla propria (trasmessa) patologia genetica e intendendo, comunque, revocare il consenso, già prestato, al trasferimento in utero anche del decimo embrione residuo, trattandosi di «materiale di media qualità».
3.− Premessane la rilevanza, al fine del decidere sulla domanda cautelare delle parti (strumentalmente connessa a quella formulata in via di azione principale), il Tribunale rimettente ritiene non manifestamente infondata sia la questione relativa al divieto di ricerca scientifica sugli embrioni soprannumerari (ove) non idonei a scopi procreativi, di cui all’art. 13, commi da 1 a 3, della legge n. 40 del 2004, in riferimento ai parametri di cui agli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.; sia la questione concernente il divieto di revoca del consenso alla PMA dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo, di cui all’art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della stessa legge, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.
3.1.− Quanto alla prima questione, prospetta, infatti, il rimettente che il divieto censurato, nella sua assolutezza, si risolva «nella completa negazione delle esigenze individuali e collettive sottese all’attività di ricerca scientifica, proprio in quei settori quali la terapia genica e l’impiego delle cellule staminali embrionali, che la comunità medico-scientifica ritiene fra i più promettenti per la cura di numerose e gravi patologie».
3.2.− A sua volta, sempre secondo il Tribunale a quo, il divieto, sub art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della legge n. 40 del 2004, di revoca del consenso al trattamento di PMA dopo la fecondazione dell’ovocita, rappresenterebbe una palese violazione del principio regolativo del rapporto medico/paziente, poiché il paziente verrebbe espropriato della possibilità di revocare l’assenso al medico di eseguire atti sicuramente invasivi della propria integrità psico-fisica.
4.− Ha spiegato intervento in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri.
La difesa erariale, preliminarmente, eccepisce (illustrandola anche con successiva memoria) l’inammissibilità della questione sollevata in relazione all’art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della l. n. 40 del 2004 (già dichiarata tale con la sentenza n. 151 del 2009, in quanto prospettata «al solo fine di dare coerenza al sistema»), deducendone il difetto di rilevanza, in quanto, nel caso di specie, la ricorrente, dopo aver dichiarato di non volersi sottoporre all’impianto nell’utero dell’unico embrione (tra i dieci prodotti) sicuramente non affetto da patologie e aver appreso che non le era più consentito recedere dal consenso prestato, aveva poi, comunque accettato il trattamento di PMA.
Inammissibili – sempre secondo la difesa statale – sarebbero anche le ulteriori questioni sollevate nell’ordinanza di rimessione, perché formulate in modo incerto ed alternativo, non chiarendo il giudice a quo se il contrasto con gli artt. 32 e 33, primo comma, Cost. avrebbe dovuto portare alla caducazione dell’intero art. 13 della predetta legge n. 40 del 2004, ovvero unicamente dei soli primi tre commi.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi da 1 a 3, della legge impugnata sarebbe infine, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, non fondata nel merito, in quanto diretta a sindacare il bilanciamento di valori (tra l’interesse alla tutela dell’embrione e quello allo sviluppo della scienza) non irragionevolmente operato dal legislatore nazionale e, in ogni caso, risulterebbe volta ad introdurre una modifica dell’assetto normativo demandata, in via esclusiva, al legislatore.
5.− I coniugi ricorrenti nel giudizio a quo hanno depositato atto di costituzione tardiva e contestuale istanza di rimessione in termini.
6.− Ha anche chiesto di intervenire in giudizio, per aderire alla prospettazione del giudice a quo, l’Associazione Vox – Osservatorio italiano sui Diritti, ritenendosi a ciò legittimata in ragione dei suoi obiettivi statutari, tra i quali quello di «aiutare le persone a conoscere, difendere e rivendicare i propri diritti».
7.− Dopo un rinvio a nuovo ruolo della trattazione delle riferite questioni, disposto in attesa della pubblicazione della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo, in causa Parrillo contro Italia (vertente su caso analogo, relativo al medesimo art. 13 della legge n. 40 del 2004, in quella sede denunciato per asserita violazione degli artt. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e 1 del Protocollo addizionale) – pubblicazione intervenuta solo il 27 agosto 2015 – è stata rifissata l’udienza di discussione del 22 marzo 2016.
8.− In prossimità di detta udienza, il 15 gennaio 2016, il collegio difensivo (nel frattempo ampliato) dei due predetti coniugi e la difesa dell’Associazione Vox − Osservatorio italiano sui Diritti hanno depositato congiunta richiesta di ammissione di prova orale, in persona di alcuni scienziati, da essi indicati in merito alla potenzialità della ricerca sugli embrioni.
9.− Il successivo 1° marzo 2016, hanno depositato rispettive ulteriori memorie il Presidente del Consiglio dei ministri, le parti private e l’Associazione Vox − Osservatorio italiano sui Diritti.
La difesa dello Stato, oltre a ribadire le precedenti proprie conclusioni, ha contestato che nella specie sussistano «i presupposti per una attività istruttoria né in generale, né in particolare con riferimento a quella specificamente richiesta», poiché «in ogni caso, i nominativi indicati della citata istanza di parte sono quelli di studiosi che hanno scritto sull’argomento e i cui contributi scientifici (definiti dalla dottrina “microverità scientifiche”) possono essere facilmente acquisiti e considerati nell’ambito della consueta attività preparatoria da parte degli Uffici della Corte».
La difesa dei coniugi ricorrenti e quella dell’Associazione hanno (questa volta disgiuntamente) ribadito, viceversa, entrambe la necessità dell’audizione degli studiosi indicati nella istanza istruttoria.
La difesa dei coniugi ha insistito, infine, per l’ammissione della memoria di costituzione «presentata oltre i termini per caso fortuito», rimandando alle ragioni espresse nella memoria stessa.
Considerato in diritto
1.− Con l’ordinanza in epigrafe, emessa nella fase cautelare incidentale del giudizio di cognizione di cui si è in narrativa detto, il Tribunale ordinario di Firenze, in composizione monocratica – con riguardo alla legge (della quale è chiamato sotto duplice aspetto a fare applicazione) 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) – ha sollevato (così testualmente in dispositivo del provvedimento di rimessione) «questione di legittimità costituzionale:
a) dell’art. 13 […] (divieto assoluto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull’embrione che non risulti finalizzata alla tutela dello stesso) per contrasto con gli artt. 9, 32, 33 1° comma Cost.;
b) dell’art. 6, comma 3 u.c. […] (divieto assoluto di revoca del consenso alla PMA dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo) per contrasto con gli artt. 2, 13, 32 Cost.
c) dell’art. 13 comma 1, 2, 3 e 6 comma 3 u.c. […] in quanto affetto da illogicità ed irragionevolezza, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33 1 comma Cost.».
2.− In realtà – come è dato evincere dalla motivazione (al di là della non lineare corrispondenza ad essa del dispositivo) della ordinanza in esame – il Tribunale a quo non censura l’intero articolo 13 della legge n. 40 del 2004, ma, inequivocabilmente, per un verso, i (soli) commi da 1 a 3 dello stesso art. 13, per contrasto con gli artt. 2, 3 (sotto il profilo della ragionevolezza), 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, della Costituzione e, per altro verso, il precedente art. 6, comma 3, ultimo capoverso, per violazione degli artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.
2.1.− La prima questione investe l’art. 13, con esclusivo riferimento, quindi, ai suoi primi tre commi.
Le censure, al riguardo formulate, specificamente e unicamente risultano, comunque, rivolte alla previsione del «divieto assoluto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale che non sia finalizzata alla tutela dell’embrione stesso», e con le stesse si sollecita una pronunzia additiva, tale da comportare un temperamento all’assolutezza di quel divieto, nel senso che ove rimanga, in concreto, accertato che l’embrione non sia più impiegabile a fini procreativi (e, quindi, risulti destinato a rapida “estinzione”), esso possa essere utilizzato, previa acquisizione del consenso dei generanti, per altri scopi «costituzionalmente rilevanti», quale quello della ricerca scientifica bio-medica in funzione (anche) della tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività.
Sotto il profilo della rilevanza, il rimettente ritiene che la questione sia strumentale al soddisfacimento degli interessi azionati nel caso di specie, dal momento che – avendo gli attori crioconservato nove embrioni (di cui cinque risultati affetti dalla patologia della esostosi e quattro non sottoponibili a biopsia) che, per loro espressa decisione, non sarebbero stati mai utilizzati nel processo procreativo – tali embrioni “soprannumerari” sarebbero inevitabilmente destinati all’autodistruzione, mentre esse parti vorrebbero che fossero utilizzati per attività mediche diagnostiche e di ricerca scientifica connesse alla propria patologia genetica.
Quanto alla non manifesta infondatezza di detta questione, il Tribunale ordinario di Firenze rileva che la normativa denunciata – nella parte, appunto, in cui pone un divieto assoluto di qualsiasi ricerca scientifica, sugli embrioni residuati da procedimenti di procreazione medicalmente assistita (da ora in poi «PMA»), non finalizzata alla tutela dell’embrione stesso – violerebbe gli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost. (solo per obiter, in motivazione, sono richiamati anche gli «artt. 1, 5 e 18 della Convenzione di Oviedo sulle Biotecnologie»), per irragionevolezza del bilanciamento, così operato, tra tutela dell’embrione e interesse alla ricerca scientifica, ove si tratti (come nel caso sub iudice) di embrioni malati, o dei quali non sia noto lo stato di salute, il cui impianto sia stato rifiutato dalla coppia generatrice, che invece intenda destinarli alla ricerca scientifica, attesa l’alternativa delle loro certa distruzione.
2.2.− La seconda questione investe, come già rilevato, l’art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della legge n. 40 del 2004.
Secondo la prospettazione del rimettente, la previsione che il consenso al trattamento di PMA non possa essere revocato dopo la fecondazione dell’ovocita, contenuta in detta norma, rappresenterebbe una palese violazione del principio regolativo del rapporto medico/paziente, poiché il paziente verrebbe espropriato della possibilità di revocare l’assenso al medico di eseguire atti sicuramente invasivi della propria integrità psico-fisica, avuto riguardo anche al momento particolarmente delicato dell’attività medica, atteso che il trattamento, tutt’altro che concluso, verrebbe a trovarsi in una fase intermedia a cui necessariamente seguirebbe il momento essenziale culminante del trasferimento in utero del materiale prodotto. Da ciò discendendo, quindi, la violazione (anche per tale aspetto) degli artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.
Ad avviso del Tribunale fiorentino – ancorché la ricorrente (dopo iniziale rifiuto) si fosse poi determinata ad effettuare il trattamento di PMA, utilizzando l’ultimo embrione (di media qualità) dei dieci da essa complessivamente prodotti – anche la riferita seconda questione manterrebbe la sua rilevanza, per avere l’interessata manifestato l’intenzione di ripetere il trattamento di PMA (non avendo quello precedente ottenuto l’esito sperato), con riserva, però, di decidere (in quel successivo contesto) se sottoporsi o meno al trasferimento in utero del materiale prodotto, solo in esito alla indagine genetica pre-impianto, sullo stesso, che ne avesse confermato la qualità.
3.− Di entrambe le suddette questioni, l’intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito la inammissibilità.
In subordine, ha contestato la fondatezza, nel merito, della impugnativa relativa ai commi da 1 a 3 dell’art. 13 della legge n. 40 del 2004.
4.− L’istanza di rimessione in termini dei coniugi ricorrenti nel processo a quo, costituitisi tardivamente in questo giudizio, e la richiesta di ammissione di intervento, proveniente dall’Associazione Vox − Osservatorio italiano dei Diritti, sono state dichiarate entrambe inammissibili – e tale è stata, di conseguenza, dichiarata anche l’istanza di audizione di testi congiuntamente proposta da dette parti – con ordinanza di questo Collegio emessa all’udienza del 22 marzo 2016, che qui si conferma, e che resta allegata alla presente sentenza.
5.− Le due questioni sottoposte al vaglio di questa Corte sono state sollevate, come detto, in un procedimento d’urgenza, ma ciò non è di ostacolo alla loro ammissibilità, non avendo il Tribunale a quo provveduto in via definitiva sulla istanza cautelare dei ricorrenti, e non avendo, perciò, consumato la sua potestas iudicandi (per tutte, sentenze n. 96 del 2015, n. 200 e n. 162 del 2014, n. 172 del 2012, n. 151 del 2009).
6.− Va esaminata anzitutto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della legge n. 40 del 2004.
6.1.− La questione è inammissibile per il carattere meramente ipotetico, e non attuale, della sua rilevanza.
Lo stesso Tribunale fiorentino riferisce, infatti, che la ricorrente, dopo avere, in un primo momento, dichiarato di non volersi sottoporre all’impianto in utero dell’unico embrione (tra i dieci prodotti) sicuramente non affetto da patologie, ha poi comunque accettato di portare a termine – e ciò ha fatto, sia pur con esito non positivo – il trattamento di PMA.
Il dubbio di legittimità costituzionale del divieto di revoca del consenso all’impianto dopo la fecondazione dell’ovulo risulta così privo, appunto, di rilevanza nel giudizio a quo. Né a diverso avviso si può pervenire, argomentando (come fa il rimettente) che «I ricorrenti intendono ripetere il ciclo di PMA, onde impellente è la risoluzione di ogni questione relativa alla manifestazione della volontà», posto che tale intento, pro futuro, non vale a rendere “attuale” la questione della revoca del consenso nell’ambito del giudizio principale, una volta che, nel contesto del ciclo di PMA del quale ivi si discute, l’interessata ha poi di fatto, comunque, consentito al trasferimento in utero dell’unico embrione (tra quelli prodotti) non affetto da patologia.
6.2.− Del resto, il giudice a quo – dopo aver sottolineato che la prescrizione di cui all’art. 6 in esame, «già di per sé sprovvista di sanzione per l’ipotesi di violazione, è stata ulteriormente sfumata dalla deroga, introdotta dalla pronuncia della Corte, al divieto assoluto di crioconservazione degli embrioni, in tutti i casi in cui il medico rilevi fondati rischi per la salute della donna nel procedere al loro impianto» − ammette che gli «aspetti problematici [che] residuano», in ordine a detta disposizione, prescindono da un concreto collegamento alla vicenda per cui è causa, essendo, a suo avviso su un piano generale, attinenti ad un «profilo pratico-operativo» (evidentemente, di per sé però estraneo alla quaestio legitimitatis) e ad un «profilo sistematico», e cioè a quel «fine di dare coerenza al sistema» in relazione al quale già la sentenza n. 151 del 2009 ha dichiarato manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la pressoché identica questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, della legge n. 40 del 2004.
7.− Con riguardo, poi, alla denuncia di illegittimità costituzionale del successivo art. 13 della legge n. 40 del 2004, viene preliminarmente in esame l’eccezione formulata dalla difesa dello Stato, per la quale – avendo il rimettente fatto alternativamente riferimento, ora a detta norma nella sua interezza, ora ai soli primi tre suoi commi, «senza che la prospettata alternatività sia risolta» − la correlativa questione sarebbe inammissibile in quanto sollevata «in modo incerto […] e in forma ancipite».
Si è già detto, però, come da una lettura sistematica dell’ordinanza di rinvio si evinca la riferibilità, senza dubbio alcuno, della questione in esame ai soli primi tre commi del menzionato art. 13 per quanto specificamente attiene all’ivi previsto «divieto assoluto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale che non sia finalizzato alla tutela dell’embrione stesso», cui unicamente sono, del resto, rivolte le censure del Tribunale fiorentino.
E ciò, evidentemente, esclude la fondatezza della riferita eccezione.
8.− Nel merito, prospetta il Tribunale ordinario di Firenze – è questo propriamente il cuore dell’ordinanza di rimessione – che un tale divieto assoluto di ricerca sperimentale sugli embrioni soprannumerari (ancorché) non impiantabili, si risolva «nella completa negazione delle esigenze individuali e collettive sottese all’attività di ricerca scientifica, proprio in quei settori quali la terapia genica e l’impiego delle cellule staminali embrionali, che la comunità medico-scientifica ritiene fra i più promettenti per la cura di numerose e gravi patologie, nonché, in modo del tutto irrazionale, nella negazione di qualunque bilanciamento tra dette esigenze, espressione di valori costituzionalmente tutelati, e lo statuto dell’embrione, in assenza di qualunque bilanciamento che contemperi la previsione con le ragioni di inutile salvaguardia di quest’ultimo, in quanto affetto da patologie».
E sostiene che ciò, appunto, inneschi il contrasto del denunciato art. 13, in parte qua, della legge n. 40 del 2004 con i plurimi evocati parametri costituzionali (artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.).
8.1.− La questione, così sollevata, rimanda al conflitto, gravido di implicazioni etiche oltreché giuridiche, tra il diritto della scienza (e i vantaggi della ricerca ad esso collegati) e il diritto dell’embrione, per il profilo della tutela (debole o forte) ad esso dovuta in ragione e in misura del (più o meno ampio) grado di soggettività e di dignità antropologica che gli venga riconosciuto.
Un conflitto, in ordine alla cui soluzione i giuristi, gli scienziati e la stessa società civile sono profondamente divisi. Ed anche le legislazioni, i comitati etici e le commissioni speciali dei molti Paesi che hanno affrontato il problema, approfondendone le implicazioni, sono ben lungi dell’essere pervenuti a risultati su cui converga un generale consenso.
8.2.− Nel nostro ordinamento, la possibilità di creare embrioni non portati a nascita – embrioni comunemente definiti soprannumerari o residuali – è venuta ad emersione, sul piano giuridico, con la sentenza di questa Corte n. 151 del 2009, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui vietava la produzione di embrioni in numero superiore a tre e ne imponeva, comunque, la destinazione ad un unico e contemporaneo impianto. Ed ha, in conseguenza di ciò, derogato al divieto di crioconservazione sancito, in via generale, nel precedente comma 1 della stessa disposizione, in ragione della necessità del ricorso alla tecnica di congelamento, nei centri di PMA, con riguardo, appunto, agli embrioni prodotti ma non impiantati.
Il numero degli embrioni residuali privi di trasferimento, in particolare perché malati, risulta poi virtualmente ampliato in conseguenza e per effetto della successiva sentenza n. 96 del 2015. La quale – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consentivano il ricorso alle tecniche di PMA alle coppie fertili, portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai medesimi criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza) – ha con ciò reso possibile la diagnosi preimpianto, al fine appunto di evitare il trasferimento, in utero della donna, degli embrioni affetti da siffatte patologie genetiche. Per i quali anche risulta, di conseguenza, derogato il divieto di crioconservazione.
Infine, con la sentenza n. 229 del 2015, questa Corte, intervenendo in ambito penale – oltre a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3, lettera b), e 4, della legge n. 40 del 2004 (sul reato di selezione degli embrioni), in (esclusiva) correlazione al contenuto della precedente sentenza n. 96 del 2015 – ha, invece, escluso la fondatezza della questione (contestualmente in quel giudizio sollevata) di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 6, della stessa legge, che vieta penalmente sanzionandola, la condotta di soppressione degli embrioni, anche ove affetti da malattia genetica. E ciò, sulla premessa che l’embrione, «quale che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riducibile a mero materiale biologico»; e sulla base della considerazione per cui «il vulnus alla tutela della dignità dell’embrione (ancorché) malato, quale deriverebbe dalla sua soppressione tamquam res, non trova […] giustificazione, in termini di contrappeso, nella tutela di altro interesse antagonista».
8.2.1.− Conclusivamente emerge dalla ricordata giurisprudenza che:
la dignità dell’embrione, quale entità che ha in sé il principio della vita (ancorché in uno stadio di sviluppo non predefinito dal legislatore e tuttora non univocamente individuato dalla scienza), costituisce, comunque, un valore di rilievo costituzionale «riconducibile al precetto generale dell’art. 2 Cost.» (sentenza n. 229 del 2015);
la tutela dell’embrione non è suscettibile di affievolimento (ove e) per il solo fatto che si tratti di embrioni affetti da malformazione genetica, e nella stessa è stata individuata la ratio della norma penale (art. 14, commi 1 e 6, della legge n. 40 del 2004) incriminatrice della condotta di soppressione anche di embrioni ammalati non impiantabili (sentenza n. 229 del 2015);
come ogni altro valore costituzionale, anche la tutela dell’embrione è stata ritenuta soggetta a bilanciamento, specie al fine della «tutela delle esigenze della procreazione» ed a quella della salute della donna (sentenze n. 151 del 2009 e n. 96 del 2015).
Correttamente premette, dunque, il rimettente come sia “nuova” a questa Corte (e neppure implicitamente coinvolta dalle precedenti sue pronunzie) la questione, che ora egli solleva, «inerente il bilanciamento costituzionalmente ragionevole tra tutela dell’embrione e interesse alla ricerca scientifica finalizzata alla tutela della salute (individuale e collettiva)».
9.− Il divieto di sperimentazione sugli embrioni, contenuto nell’art. 13 della legge n. 40 del 2004, era stato – come è noto – parallelamente, per altro, censurato innanzi alla Corte di Strasburgo, per contrasto con gli artt. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), e 1 del Protocollo addizionale.
La correlativa causa (Parrillo contro Italia) è stata, nel frattempo, decisa dalla Grande Chambre con sentenza del 27 agosto 2015.
La Corte europea ha dichiarato, con detta sentenza, non ricevibile il ricorso della parte per il profilo della denunciata violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale (che tutela il diritto della persona al rispetto dei suoi beni). E ciò ha fatto, lasciando deliberatamente in disparte la «delicata e controversa questione del momento in cui inizia la vita umana», ritenendo, viceversa, decisiva ed assorbente la considerazione che gli embrioni non possono essere ricondotti al rango di “beni”(«human embryos can not be reduced to “possessions” within the meaning of that provvision»).
Ha escluso poi (con un unico voto dissenziente) la prospettata violazione dell’art. 8 della CEDU, sul rilievo che il diritto, invocato dalla ricorrente, di donare gli embrioni (da lei prodotti) alla ricerca scientifica non trova copertura in quella disposizione, in quanto non riguarda un aspetto particolarmente importante dell’esistenza e della identità della ricorrente medesima («it does not concern a particularly important aspect of the applicant’s existence and identity»).
Nella stessa sentenza, la Corte di Strasburgo, ha, comunque osservato, in premessa, che la questione della donazione degli embrioni non destinati a impianto solleva chiaramente delicate questioni morali ed etiche e che i documenti di diritto comparato di cui dispone dimostrano che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non esiste un vasto consenso europeo in materia (paragrafo 176). Infatti, mentre diciassette, dei quaranta Stati membri dei quali la Corte possiede informazione hanno adottato un approccio permissivo in questo campo (paragrafo 177), altri Paesi hanno leggi che vietano espressamente qualunque ricerca sulle cellule embrionali, ed altri ancora consentono la ricerca in discussione a condizioni rigorose (paragrafo 178). L’Italia non è, pertanto, l’unico Stato membro del Consiglio d’Europa che vieta la donazione di embrioni umani alla ricerca scientifica (paragrafo 179). Ed è per tali motivi che la Corte ritiene che il Governo non abbia ecceduto l’ampio margine di discrezionalità di cui godeva nel caso di specie (paragrafo 197).
10.− Senza, dunque, entrare in collisione con i parametri europei (non direttamente, per altro, in questo giudizio evocati) il legislatore italiano del 2004 ha correlato la tutela dell’embrione alla ricerca scientifica, disponendo (così testualmente sub comma 2 del denunciato art. 13 della legge n. 40) che «La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative».
Ancorché il referendum popolare abrogativo di detta norma, dichiarato ammissibile con sentenza di questa Corte n. 46 del 2005, non abbia poi avuto esito positivo per la mancata partecipazione, alla relativa votazione, della maggioranza degli aventi diritto, è proseguito, in termini di sempre più accentuata divaricazione, il dibattito – in ambito scientifico e giuridico, oltreché nel più ampio contesto della società civile – sulla stessa ragionevolezza o meno della correlazione, come sopra operata, dalla normativa ora oggetto di scrutinio in relazione ai plurimi precetti costituzionali di cui è ricognizione nell’ordinanza di rimessione.
10.1.− Nella prospettiva critica alla quale aderisce il Tribunale a quo – e che detto giudice risolve, appunto nel sospetto di illegittimità costituzionale (dei primi tre commi) del citato art. 13 della legge n. 40 del 2004 – si è, tra l’altro, sostenuto in varie sedi, dottrinarie e scientifiche:
che, a fronte dell’inevitabile estinzione cui vanno incontro gli embrioni non impiantabili (esistenze “in nuce” destinate all’ibernazione indefinita, prive di una reale possibilità di venire al mondo), il bilanciamento dovrebbe più ragionevolmente operarsi a favore della destinazione di tali embrioni agli scopi di una ricerca scientifica suscettibile di salvare la vita di milioni di esseri umani;
che una tale destinazione manifesti, nella situazione sopra descritta, un rispetto per la vita umana ben superiore al mero “lasciar perire”, dando un senso socialmente utile alla futura e inevitabile distruzione dell’ embrione;
che l’auspicata cedevolezza dei diritti dell’embrione rispetto alle esigenze della scienza inquadrerebbe la vicenda degli embrioni soprannumerari, non destinati all’impianto, in una prospettiva umanitaria e solidaristica, riconducibile all’area di operatività del precetto dell’art. 2 Cost.;
che, del resto, anche alle persone viventi non sarebbe precluso di sottoporsi a sperimentazione.
10.2.− Sul fronte opposto si è, viceversa, tra l’altro sottolineato:
che l’utilizzo e la manipolazione dell’embrione umano, come oggetto di ricerca, implicherebbe la sua distruzione in evidente contrasto con l’idea che esso possa essere considerato come un soggetto che ha fin dall’inizio la dignità di persona;
che, già solo in ossequio ad un “principio di precauzione”, a fronte della possibilità che l’embrione sia ben più che mero materiale biologico, lo scienziato dovrebbe decidere non già di “non fare”, ma di “fare altro”;
che esisterebbero infatti, percorsi alternativi, come quelli, ad esempio, che orientano la ricerca in direzione di una tecnica di regressione delle cellule somatiche adulte fino ad uno stadio prossimo a quello embrionale, o comunque dell’utilizzo di cellule staminali umane;
che sarebbe, comunque, giuridicamente inaccettabile la pretesa dei genitori di considerarsi “proprietari” degli embrioni che abbiano generato come se questi fossero mero materiale biologico e non loro figli, e che si dona (a fini di ricerca scientifica) “qualcosa”, ma non si dona “qualcuno”, sia pure allo stato embrionale;
che, inoltre, la sperimentazione si basa necessariamente sul consenso informato del paziente e, quindi, quella sull’embrione sarebbe illecita, dato che questi, qualora sia considerato persona, non può prendere una decisione su ciò che lo concerne, tanto meno quando questa implichi la sua estinzione;
che, comunque, seppur la crioconservazione non è misura sufficiente a preservare gli embrioni dalla loro naturale estinzione, il rispetto dovuto alla vita (ancorché solo “in nuce”) non dovrebbe consentire di equiparare l’“uccidere” al “lasciar morire”.
11.− A fronte, dunque, di quella che qualcuno ha definito “una scelta tragica”, tra il rispetto del principio della vita (che si racchiude nell’embrione ove pur affetto da patologia) e le esigenze della ricerca scientifica – una scelta, come si è detto, così ampiamente divisiva sul piano etico e scientifico, e che non trova soluzioni significativamente uniformi neppure nella legislazione europea – la linea di composizione tra gli opposti interessi, che si rinviene nelle disposizioni censurate, attiene all’area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre, sul piano normativo, il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale.
Ciò che, del resto, è avvenuto in tutti quegli Stati europei che, come ricordato dalla Corte di Strasburgo, «hanno adottato un approccio permissivo» nei confronti della ricerca sulle cellule embrionali, nei quali ad una siffatta opzione si è addivenuti sempre e soltanto per via legislativa.
È quella, dunque, recata dalla normativa impugnata una scelta di così elevata discrezionalità, per i profili assiologici che la connotano, da sottrarsi, per ciò stesso, al sindacato di questa Corte.
Per di più, una diversa ponderazione dei valori in conflitto, nella direzione, auspicata dal rimettente, di una maggiore apertura alle esigenze della collettività correlate alle prospettive della ricerca scientifica, non potrebbe comunque introdursi nel tessuto normativo per via di un intervento additivo da parte di questa Corte (come quello che si richiede dal Tribunale a quo), stante il carattere non “a rima obbligata” di un tale intervento.
Il differente bilanciamento dei valori in conflitto, che attraverso l’incidente di costituzionalità si vorrebbe sovrapporre a quello presidiato dalla normativa scrutinata, non potrebbe, infatti, non attraversare (e misurarsi con) una serie di molteplici opzioni intermedie, che resterebbero, anch’esse, inevitabilmente riservate al legislatore.
Unicamente al legislatore, infatti, compete la valutazione di opportunità (sulla base anche delle “evidenze scientifiche” e del loro raggiunto grado di condivisione a livello sovranazionale) in ordine, tra l’altro, alla utilizzazione, a fini di ricerca, dei soli embrioni affetti da malattia – e da quali malattie – ovvero anche di quelli scientificamente “non biopsabili”; alla selezione degli obiettivi e delle specifiche finalità della ricerca suscettibili di giustificare il “sacrificio” dell’embrione; alla eventualità, ed alla determinazione della durata, di un previo periodo di crioconservazione; alla opportunità o meno (dopo tali periodi) di un successivo interpello della coppia, o della donna, che ne verifichi la confermata volontà di abbandono dell’embrione e di sua destinazione alla sperimentazione; alle cautele più idonee ad evitare la “commercializzazione“ degli embrioni residui.
12.− La questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi da 1 a 3, della legge n. 40 del 2004 è pertanto, a sua volta, sotto entrambi i delineati profili, inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con l’ordinanza in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1, 2 e 3 della legge n. 40 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Allegato:
Ordinanza letta all'udienza del 22 marzo 2016
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale, introdotto con ordinanza del Tribunale ordinario di Firenze in data 7 dicembre 2012 (n. 166 del registro ordinanze del 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 17 luglio del 2013.
Rilevato che in tale giudizio, il 29 luglio successivo, ha depositato atto di intervento (adesivo al petitum dell'ordinanza di rimessione) l'«Associazione Vox – Osservatorio italiano sui Diritti», ritenendosi a ciò legittimata in ragione dei suoi obiettivi statutari, tra i quali quello di «analizzare gli sviluppi della società dal punto di vista giuridico socio-economico e culturale per individuare l'insieme dei diritti da proteggere, potenziare e conquistare» e, quello di «aiutare le persone a conoscere, difendere e rivendicare i propri diritti»;
che, il 6 dicembre 2013 – dopo la scadenza del termine perentorio (di non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, dell'atto introduttivo del giudizio) di cui all'art. 4, commi 3 e 4, delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte – i coniugi ricorrenti nel processo a quo hanno depositato atto di costituzione tardiva con contestuale istanza di rimessione in termini;
che, nel formulare tale istanza, il difensore delle parti così costituite assume di essersi «trovato senza sua colpa nella impossibilità formale e materiale di consultare la G.U. della Repubblica Italiana nella quale è stata pubblicata il 17 luglio 2013 l'ordinanza del Tribunale di Firenze», in quanto a quella data (e fino al 24 agosto 2013) egli «si trovava all'estero per ragioni personali e di lavoro». Ed aggiunge che i predetti coniugi «in quel periodo anch'essi all'estero […] sarebbero stati quindi nell'impossibilità di sottoscrivere la procura speciale per la costituzione in giudizio»;
che, in prossimità dell'odierna udienza, sia i coniugi ricorrenti (attraverso un ampliato Collegio difensivo per effetto di un'ulteriore designazione operata con atto di costituzione depositato il 23 marzo 2015), sia l'Associazione Vox – Osservatorio sui Diritti hanno depositato congiunta «richiesta di istruttoria», chiedendo a questa Corte di acquisire la testimonianza di alcuni «scienziati e clinici», da esse parti indicati, in merito alle potenzialità mediche e di cura che la ricerca scientifica sugli embrioni potrebbe avere.
Considerato che la costituzione, in questo giudizio, dei due ricorrenti nel processo principale è palesemente tardiva e non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini;
che, infatti, per un verso, la permanenza all'estero del difensore, per un tempo superiore ai 20 giorni dalla (non imprevedibile) pubblicazione in G.U. dell'ordinanza del Tribunale di Firenze, non può considerarsi oggettivamente impeditiva della cognizione della suddetta pubblicazione, agevolmente invece conseguibile attraverso il controllo di un collaboratore di studio, all'uopo incaricato, o comunque a mezzo degli strumenti informatici che consentono la consultazione, da qualunque luogo – mediante l'utilizzo della rete Internet – della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, per altro verso, anche la procura per questo giudizio ben avrebbe potuto essere preventivamente richiesta ed ottenuta dal difensore, in prospettiva del suo viaggio all'estero, nel periodo (di oltre sei mesi) intercorso tra il deposito dell'ordinanza di rimessione e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
che, pertanto, il riferito atto di costituzione è inammissibile, siccome tardivo;
che, a sua volta, inammissibile è anche l'atto di intervento dell'Associazione «Vox – Osservatorio sui Diritti», atteso che questa non è parte nel giudizio a quo (vedi, per tutte, l'ordinanza allegata alla sentenza n. 170 del 2014, ed ivi ampi richiami di precedenti conformi), né è titolare di un interesse propriamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, suscettibile, come tale, di essere direttamente inciso dalla decisione sullo stesso (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 244 del 2014, n. 120 del 2014 e n. 38 del 2009), essendo viceversa, detta Associazione, portatrice di meri generali interessi connessi al suo scopo statutario, in alcun modo direttamente coinvolti nel processo a quo;
che non può, di conseguenza, formare oggetto di esame la richiesta di acquisizione di prova per testi formulata dai soggetti di cui sopra.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della costituzione, in questo giudizio, delle parti ricorrenti nel processo a quo, in quanto tardiva, nonché dell'intervento della Associazione Vox – Osservatorio italiano sui Diritti e di conseguenza, della congiunta «richiesta di istruttoria» formulata nell'interesse di dette parti.
F.to: Paolo Grossi, Presidente
Autore:
Corte Costituzionale
Dossier:
Libertà religiosa, Laicità dello Stato, Bioetica
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Gravidanza, Procreazione medicalmente assistita, PMA, Attività medico - diagnostiche, Embrioni soprannumerari, Malformazioni genetiche
Natura:
Sentenza