Sentenza 13 aprile 2010, n.6669
T.A.R. Lazio sez. III. Sentenza 13 aprile 2010, n. 6669: "IRC ed abilitazione all'insegnamento".
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – (Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3644 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da: De S. E., De S. M. R., D. V. rappresentati e difesi dall'avv. Valerio
Femia, con domicilio eletto presso Valerio Femia in Roma, via della Giuliana, 82;
contro
il Ministero della Istruzione Università e Ricerca in persona del Ministro p.t., L'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato domiciliato " ex lege" in Roma – via dei Portoghesi n. 11;
per l'annullamento dei decreti nn. 1267 del 16/2/2006; 1267 del 16/2/2006; e 1267 del 20/2/2006 concernenti, rispettivamente, esclusione delle prof.sse De S. E. e De S. M. R., e del prof. D. V. dal corso speciale, per l'abilitazione ex D.M. 85/2005 nonché di ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo.
Visto il ricorso con i relativi allegati
Visto l'atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo proposto dal prof. D. V.
Viste le costituzioni in giudizio dell'Amministrazione Scolastica (Ministero Istruzione Università e Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale del Lazio);
Visti gli atti tutti della causa,
Udita alla pubblica udienza del 21/1/2010 il Relatore Consigliere RESTAINO e, come da verbale di udienza, per la audizione delle parti;
FATTO
I ricorrenti aspiranti al conseguimento della abilitazione all'insegnamento, tramite i corsi speciali riservati al personale che aveva prestato 360 giorni di servizio nella Scuola Secondaria Statale banditi con il D.M. n..85 del 18/11/2005 presentavano domanda di ammissione nei termini previsti.
Con decreti prot. n. 1267 rispettivamente del 16.02.2006, 16,02.2006 e 20.02.2006, il M.I.U.R. -Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Centro Servizi Amministrativi di Roma li escludeva dallo stesso corso speciale sull'espresso rilievo che i docenti avevano prestato servizio esclusivamente per Religione , materia non curriculare e pertanto difettavano dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 1 lettera c.
I ricorrenti, che avevano già impugnato il D.M. n. 85 del 18.11.2005 con ricorso al Presidente della Repubblica del 22.03.2006 avverso il predetto provvedimento di esclusione hanno proposto ricorso giurisdizionale dinanzi questo Tribunale con il quale vengono dedotti a motivi di gravame:
I ) violazione ed erronea applicazione dell'art. 1 comma 1. lettera c del D.M. n. 85 del 18.11.2005, in materia di requisiti di accesso ai corsi speciali abilitanti poiché tale disposizione prevede che possono accedere ai detti corsi gli " insegnanti in possesso del diploma di laurea, del diploma di Accademia di Belle Arti, del diploma di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche, del diploma ISEF o della laurea in Scienze Motorie, che danno accesso all'insegnamento per il quale si chiede l'ammissione al corso abilitante, privi della specifica abilitazione e in possesso di 360 giorni di servizio prestato nella Scuola Secondaria Statale, paritaria e legalmente riconosciuta nel periodo sopra indicato" e inoltre che nel caso di più contratti a tempo determinato, stipulati per ordini e gradi diversi di scuola l'interessato può far valere, ai fini del raggiungimento dei 360 giorni di servizio utile, in aggiunta al servizio prestato nella scuola secondaria, il servizio prestato in altro ordine di scuola".
Rilevano di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal citato articolo e, in particolare, del requisito dei 360 giorni di servizio in Scuole Secondarie, come dimostrato dai certificati di servizio allegati in atti e come precisato nella domanda presentata alla Amministrazione resistente.
II ) Violazione dell'iter procedimentale per carente, erronea nonché contraddittoria valutazione dei requisiti durante la fase istruttoria.
Il provvedimento impugnato fa riferimento, ai fini della esclusione dei ricorrenti, all'art. 1, comma 1, lett. c del D.M. n. 85 del 18.11.2005, ma tale articolo non limita gli insegnamenti che consentono di inseguire i giorni di servizio necessari al possesso dei requisiti richiesti sicché non è dato comprendere la ragione per cui l'insegnamento della Religione sia stata differenziata dagli altri insegnamenti impedendo l'accesso ai corsi in questione.
Viene pertanto censurata la emissione del provvedimento finale di un procedimento amministrativo rientrante tra quelli di cui all'art. 8 della L. 241/90, in assenza di ogni considerazione di tutti gli elementi da acquisirsi nel corso della istruttoria e cioè dei titoli e referenze posseduti dai ricorrenti in vista dell'accesso ai corsi speciali i quali peraltro consentivano lo stesso accesso sicché il diniego rivela la erronea applicazione del dettame normativo e la illogicità e incoerenza dell'operato dell'Amministrazione.
III ) Inosservanza dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e contraddittorietà di quella fornita a giustificazione della esclusione dai corsi abilitanti che, in quanto tale non consente di individuare chiaramente e compiutamente dal provvedimento finale le motivazioni allo stesso sottostanti
IV ) Illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato in via derivata dalla illegittimità dell'atto presupposto, il D.M. n. 85 del 18.11.2005 che aveva costituito oggetto di ricorso straordinario al Capo dello Stato per:
a) Disparità di trattamento tra candidati docenti che hanno conseguito i 360 giorni prima del 1° Settembre 1999, in applicazione del dettato dell'art. 1,n. 1 del Decreto n. 85 del 18.11.2005;
b) Disparità di trattamento tra candidati docenti in possesso di 360 giorni di servizio prestati in alcune materie rispetto ad altre, in applicazione del dettato dell'art. 1,lett.c) del Decreto n. 85 del
18.11.2005;
c) Disparità di trattamento tra candidati docenti che hanno concluso corsi speciali, in applicazione del dettato dell'art. 2,n. 1 del Decreto n. 85 del 18.11.2005.
Con atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo proposti soltanto, tra i tre ricorrenti in via principale, dal prof. D. V., quest'ultimo essendo stato ammesso ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 85 del 18.11.2005 con riserva alla frequenza del corso e alle prove finali e iscritto con riserva nell'elenco degli abilitati ed avendo conseguito il titolo in data 22/12//2007 con la votazione di 66/80, ed essendo inoltre intervenuto in data 07.04.2008 il D.D.G. Prot. AOODRLA-7049 che dispone che l'iscrizione negli elenchi dei nominativi dei candidati ammessi con riserva alla frequenza dei corsi non da luogo al conseguimento del titolo finale, fino all'esito delle decisioni definitive del giudice amministrativo o del Capo dello Stato deduce i seguenti aggiuntivi motivi:
I) Intervenuta novella legislativa ( legge n. 14 del 27/2/2009 ) e conseguente interesse del ricorrente al pieno riconoscimento dell'abilitazione senza riserva .
Viene richiamato il c.d. decreto mille proroghe ( DL 207 del 30 dicembre 2008 convertito con emandamenti nella legge 14 del 27/2/2009 nella parte in cui (comma 1 bis dell'art. 36) mantiene valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con decreto 18 novembre 2005, n. 85 che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato,
Rileva il ricorrente (in forma di motivi aggiunti) che il cennato emendamento intende riconoscere validità, senza alcuna riserva, a tutti gli insegnanti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali abilitanti ex D.M. 85/05 per aver svolto 360 giorni di servizio in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione della domanda e che hanno superato l'esame di Stato.
Ritiene che ogni altra interpretazione restrittiva dello stesso emendamento, si porrebbe di per sé come gravemente discriminativa ed altresì contrastante con l'art. 4, comma 2 bis, della legge 168 del 17.08.2005 che detta disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale e stabilisce che:
" Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela ".
Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero Istruzione Università e Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, entrambi costituitisi in giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato .
Alla udienza del 21 gennaio 2010 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
La questione, già insorta con il D.M. n. 85 del 18/11/2005 che conteneva apposita disposizione regolante l'accesso ai corsi speciali abilitanti e le condizioni per le ammissioni agli stessi corsi degli insegnanti (art. 1-comma 1 – lett. c stesso D M.) .è stata di recente riattualizzata con la adozione di provvedimenti concreti con i quali alcuni Uffici Scolastici Regionali hanno escluso dalla partecipazione ai Corsi speciali abilitanti indetti con il suindicato D.M.. n. 85/2005 insegnanti che pur avendo totalizzato 360 giorni di insegnamento, lo stesso avevano svolto come insegnanti di Religione avendo rilevato che tale insegnamento, non annoverabile tra le materie curriculari rendeva i docenti privi dei requisiti previsti dall'art1 comma 1 lettera c del citato D.M. n. 85/2005..
Il ricorso introduttivo è stato proposto da tre docenti (i proff. De S. E., De S. M. R. e D. V.) tutti esclusi dai corsi speciali di cui trattasi.
Da ultimo il solo prof. D. V., ammesso con riserva agli stessi corsi speciali e che li ha superati con esito positivo ha proposto motivi aggiunti al ricorso introduttivo. Con tali motivi aggiunti lo stesso insiste nella sua pretesa richiamando anche l'emendamento al D.L. 30/12/2009 (c.d. "decreto mille proroghe") intervenuto in sede di conversione dello stesso in l. n. 14/2009 ad opera della introduzione all'art. 36 del comma 1 bis ai sensi del quale, stante la espressa dizione del riconoscimento della validità della abilitazione a tutti coloro che il requisito di servizio di 360 giorni abbiano reso " in qualunque ordine e grado di scuola", sarebbe da ritenersi ormai, anche dagli insegnanti di religione (in virtù del servizio di durata annuale svolto in tale insegnamento e che abbiano conseguito il titolo di abilitazione avendo superato lo speciale corso abilitativo ex D.M. 85 per essere stati ammessi con riserva ai corsi speciali) acquisita la validità a tutti gli effetti, cioè senza nessuna riserva, del titolo di abilitazione conseguito per la rispettiva classe di concorso.
Giova iniziare la disamina della proposta impugnativa dalle conclusioni che il sunnominato ricorrente prof. D. formula nei motivi aggiunti, salvo ad estendere in prosieguo la trattazione alle posizioni degli altri ricorrenti.
Ritiene il prof. D., come già cennato, che il " servizio reso in qualunque ordine e grado di scuola "avrebbe ormai completamente equiparato la posizione di tutti gl'insegnanti partecipanti, anche con ammissione con riserva, ai corsi speciali di abilitazione rendendosi per tale ragione inconfigurabile ogni differenziazione che si ponga, come nel caso di specie, in sfavore degli insegnanti di religione quale materia non compresa tra quelle curriculari.
Non può aderirsi, ad avviso del Collegio, alle suindicate conclusioni per quanto concerne il servizio reso in qualunque ordine o grado di scuola.
Tale dizione normativa è stata introdotta per consentire di superare il limite dei 360 giorni di servizio con almeno un giorno nella Scuola Superiore (previsto nel D.M. 85/2005) e per realizzare un principio di uniformità delle ore di insegnamento impartite in qualunque ordine e grado di scuola in sede della valutazione del requisito dei 360 giorni di insegnamento.
Deve tuttavia trattarsi di insegnamento svolto in discipline scolastiche traibili dall'ordinamento del settore scolastico da riguardarsi nella sua configurazione di istituzione originaria ed autonomamente prevista dall'ordinamento positivo, come tale " non recognoscens " Autorità diverse in sede di istituzione e svolgimento dei relativi corsi di insegnamento.
Tale carattere non può invece riconoscersi ai corsi di Religione che pur se si svolgono nell'ambito delle Scuole italiane restano tuttavia, sotto alcuni profili inerenti alla impartizione dell'insegnamento della Religione cattolica della cui dottrina resta la Chiesa unica depositaria (nei quali profili rientra anche la scelta degli insegnanti) soggetti a disposizioni recessive della piena esclusività dell'ordinamento italiano in quanto subordinate a riconoscimenti ovvero ad intese con l'Autorità ecclesiastica.
L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane non universitarie di ogni ordine e grado è impartito in adempimento dell'impegno assunta dallo Stato italiano con l'art. 36 del Concordato del 1929 che ha trovato conferma nell'art. 9 comma 2 legge n. 121 del 1985, di ratifica delle modificazioni introdotte dal Concordato medesimo.
Quanto ai soggetti abilitati ad impartire il predetto insegnamento l'art. 2 comma 5 dell'intesa tra Autorità scolastica italiana e Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con D.P.R. 16/12/1985 n. 761,ha stabilito che " l'insegnamento della religione cattolica è impartito da appositi docenti che siano sacerdoti oppure religiosi oppure laici riconosciuti idonei dall'ordinamento diocesano, nominati dall'Autorità italiana competenti d'intesa con l'Ordinariato stesso " (cfr. Parere Sez.II C.d.S 243/07 del 20/12/2007).
In tale ottica risulta agevole discernere la pecularità, per invero mai disconosciuta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che lungi da scorgere una totale ed incondizionata equiparazione fra insegnamento della religione cattolica e gli altri insegnamenti ha, quanto ai soggetti abilitati ad impartire il primo, costantemente rilevato la pecularietà della posizione di "status " dei docenti di religione in rapporto ai differenziati profili di abilitazione professionale richiesti, alle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici, nonché alla specificità dell'oggetto dell'insegnamento che non ne consentono l'omologazione agli insegnanti in posizione ordinaria ( cfr, già citato C.d.S. Sez. II parere 243/07 e copiosa giurisprudenza ivi richiamata).
Tali considerazioni che conducono alla reizione della impugnativa da ultimo proposta dal prof. D. mediante motivi aggiunti al ricorso introduttivo che lo stesso aveva proposto unitamente agli altri due insegnanti di religione ( la prof.ssa De S. E. e la prof.ssa De S. M. R. ) possono valere per rilevare anche la legittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso proposto in via principale dagli stessi docenti.
Non appaiono infatti adottati " contra legem " i decreti n. 1267 emessi nel febbraio del 2006 dall'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio con i quali tutti i sunnominati insegnanti, aspiranti al conseguimento della abilitazione per le rispettive classi di concorso mediante il corso speciale di cui al D.M. n. 85 del 18/11/2005 sono stati esclusi dallo stesso corso speciale sull'espresso rilievo che i docenti avevano prestato servizio esclusivamente per l'insegnamento della Religione cattolica non considerabile invece, come le altre materie, materia curricolare, per le ragioni ampiamente poc'anzi esposte.
Vanno disattesi anche tutti i rilievi concernenti la violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 che i ricorrenti prospettano sotto i profili del difetto di motivazione (art. 3 stessa l. n. 241/1990) e di istruttoria per omessa acquisizione da parte dell'Amministrazione di tutti gli elementi relativi alla posizione dei ricorrenti ed, in particolare, dei titoli degli stessi che consentivano l'accesso ai corsi speciali abilitanti.
Trattandosi di mancanza di requisito di legale derivazione che non consentiva l'accesso ai corsi di cui trattasi non si richiedeva per denegarne l'ammissione alcuna ulteriore motivazione rispetto a quella esternata nei provvedimenti impugnati (servizio prestato esclusivamente per l'insegnamento della Religione ) né ulteriore istruttoria una volta accertate la mancanza, per tale ragione, in capo ai richiedenti del presupposto di legale previsione.
Tali rilevazioni consentono anche di evidenziare la assoluta inconferenza dei rilievi mossi con l'ultimo motivo del ricorso introduttivo con il quale si prospetta la emergenza di situazioni di disparità di trattamento tra gli insegnanti ricondotte alla diversità delle date di conseguimento dei 360 giorni di servizio scolastico in alcune e in altre materie, ovvero alla conclusione dei corsi speciali per alcuni docenti cui è stato applicato l'art. 2 n. 1 del Decreto n85 del 18/11/2005.
Nessuna possibilità di raffronto commisurativo della esistenza di situazioni di disparità di trattamento tra docenti interessati al conseguimento del titolo mediante il superamento dei corsi abilitanti ex D.M. n. 85 del 18/11/2005 è istituibile ove si assuma a termine di confronto la posizione di docenti che, come i ricorrenti, agli stessi corsi speciali non potevano in alcun modo partecipare ostandovi disposizioni normative che non ne consentivano l'ammissione.
Il ricorso, nonché la impugnativa proposta con motivi aggiunti, non trovano dunque nessun profilo che ne consenta l'accoglimento e vanno pertanto rigettati.
Si ravvisano motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale del Lazio (Sez III bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe nonché la impugnativa proposta con l'atto contenente motivi aggiunti allo stesso ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 21 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere, Estensore
Francesco Brandileone, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 APR. 2010.
Autore:
Tribunale Amministrativo
Dossier:
Scuola e Religione, Italia, _Insegnanti di religione_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Scuola, Insegnanti, Disparità di trattamento, Abilitazione all'insegnamento, Insegnanti di religione, Anzianità di servizio, Corsi speciali abilitanti
Natura:
Sentenza