Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Aprile 2007

Sentenza 12 febbraio 2007, n.2319

TAR Campania. Sentenza 12 febbraio 2007, n. 2319: “Sessione riservata di esami di abilitazione all’insegnamento nelle scuole statali ed esclusione IRC”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli – Ottava Sezione

composto dai Signori:

Evasio Speranza Presidente
Luigi Domenico Nappi Componente
Carlo Buonauro Componente rel/est.

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1250/2001 proposto da

– A. E., rappresentata e difesa dall’avv. Fausta Sorrentino con domicilio ex lege presso la segreteria del Tar Campania:

contro

– il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui sede domicilia ex lege in Napoli, alla via Diaz, n. 11

per l’annullamento:

del provvedimento del Provveditore agli Studi di Napoli del 16.11.2000, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla partecipazione alla sessione riservata finalizzata al conseguimento dell’abilitazione per la classe AO36 per mancanza dei requisiti di cui agli art. 2, lett. A, B e D dell’ordinanza ministeriale 153/1999; di ogni altro atto connesso, collegato o preordinato in quanto lesivo

Visto il ricorso con i relativi allegati
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese
Visti gli atti tutti della causa
Udito alla pubblica udienza del 12 febbraio 2007 il relatore Carlo Buonauro ed uditi i difensori delle parti

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 9.01.01, la sig. ra A. E. impugnava il provvedimento del competente Provveditore agli Studi di esclusione dalla sessione riservata di esami di abilitazione per l’insegnamento nelle scuole statali – indetta con O.M. n. 153 del 15.06.1999 in attuazione dell’art. 2 della legge 03.05.1999, n. 124 nella parte in cui ha ritenuto che i servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternativa alla religione cattolica non sono validi ai fini dell’ammissione alla sessione riservata in quanto né prestati su posti di ruolo, né relativi a classi di concorso.

Avverso il provvedimento di esclusione parte ricorrente ha sviluppato motivi tesi a ribadire il completo inserimento degli insegnanti di religione nell’istituzione scolastica e la loro piena assimilazione ed omologazione ai restanti componenti del corpo docente con possibilità, quindi, di valutare il servizio reso ai fini dell’ammissione alla sessione di esami riservata; ciò anche in base al principio di non necessaria corrispondenza della precedente esperienza didattica con la classe di abilitazione per la quale si concorre.

Ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 124/1999 per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 7, 33 e 34 della Costituzione.

Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

La Sezione non può che ribadire quanto già deciso da questo stesso Tribunale Amministrativo Regionale con la sentenza 6738/2002 e con la sentenza 17 gennaio 2001, n. 204, in ordine alla non ammissibilità degli insegnanti di religione alle sessioni riservate di esame di abilitazione indette in applicazione della L. 3 maggio 1999 n. 124. sul rilievo per cui “i detti insegnanti – costituendo nell’ordinamento scolastico una categoria speciale posta ai margini dell’organizzazione scolastica e caratterizzata dalla peculiarità della materia insegnata – non appartengono ai ruoli dei docenti statali né sono destinati a transitare in essi, a causa dell’inesistenza dei corrispondenti posti”.

Del resto, in adesione con l’orientamento espresso anche di recente sul punto dal giudice amministrativo di appello (Consiglio di Stato, decisione n. 3567/06) deve osservarsi che l’ art. 2 della legge n. 124/1999 stabilisce che il servizio di insegnamento utile all’ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione ed in conseguente inserimento nella graduatorie permanenti che “deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo e relativi a classi di concorso, con il possesso di specifico titolo di studio”.

Orbene, è noto che l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane non universitarie di ogni ordine e grado è impartito in adempimento dell’impegno assunto dallo Stato italiano con l’art. 36 del Concordato del 1929, che ha trovato conferma nell’art. 9, comma secondo, della legge n. 121/1985, di ratifica delle modifiche introdotte al Concordato medesimo.

Quanto ai soggetti abilitati ad impartire il predetto insegnamento l’art. 2, comma quinto, dell’intesa tra Autorità Scolastica Italiana e Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con d.P.R. 16.12.1985, n. 761, ha stabilito che “l’insegnamento della religione cattolica . . . è impartito da appositi docenti che siano sacerdoti o religiosi oppure laici riconosciuti idonei dall’ordinariato diocesano, nominati dall’autorità scolastica competente, d’intesa con l’ordinariato stesso”.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha con orientamento costante ribadito la peculiarità della posizione di “status” del docente di religione in relazione ai differenziati profili di abilitazione professionale richiesti, alle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici, alla specificità dell’oggetto dell’insegnamento, che non ne consentono l’omologazione agli insegnanti in posizione ordinaria (cfr. Cons. St., Sez. VI^, n. 4447/2004; n. 5153 del 28.09.2001; n. 530 del 27.04.1999; n. 756 del 12.05.1994).

Si tratta, quindi, di insegnamento che non ha corrispondenza nella dotazione di organico dei ruoli ordinari – essendo impartito, alla data di indizione della sessione riservata, con rapporto di lavoro a tempo determinato in virtù di incarichi annuali – e che non trova collegamento in una individuata classe di concorso, requisiti che devono entrambi caratterizzare, secondo quanto prescritto dall’art. 2 della legge n. 124/1999, l’anzianità didattica richiesta per l’ammissione alla sessione di abilitazione.

Quanto su esposto trova conferma nella “ratio” sottesa al sistema disciplinato dal menzionato art. 2 che al conseguimento dell’abilitazione fa seguire l’inserimento nelle graduatorie permanenti per il graduale assorbimento in ruolo, nella misura del 50 % prevista dall’art. 399 del t.u. n. 297/1994 e successive modificazioni, di posizioni di precariato che non si configurano omologhe a quelle dei docenti di religione, i quali beneficiano dello speciale regime stabilito dall’ art. 2 dell’intesa tra Autorità Scolastica Italiana e Conferenza Episcopale Italiana .

Non giova, inoltre, alle ragioni del ricorrente il richiamo al principio in base al quale il requisito di ammissione può essere maturato anche con servizio di insegnamento non corrispondente alla classe di concorso per la quale si chieda di conseguire l’ abilitazione o l’idoneità. L’insegnamento nelle varie classi di concorso presenta, infatti, le medesime caratteristiche quanto alle procedure di nomina (in base a graduatorie di merito) ed ai compiti didattici riconducibili e posti della dotazione di organico, aspetti che, per quanto in precedenza esposto, non si riscontrano con riguardo all’insegnamento di religione (cfr. in fattispecie analoga Cons. St., Sez. II^, n. 1606 del 10.01.2001).

Inoltre, il carattere di specialità della posizione degli insegnanti di religione trova del resto conferma nella successiva evoluzione normativa, ove si consideri che con legge 18.07.2003, n. 186, sono state dettate apposite norme sullo stato giuridico di detti docenti, prevedendo l’istituzione di dotazioni di organico a livello regionale ed uno speciale concorso riservato per titoli ed esami per la prima immissione in ruolo.

Infine, deve osservarsi che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 124/1999 per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 7, 33 e 34 della Costituzione, in quanto preclusivo dell’ammissione alle sessioni di abilitazione degli insegnanti di religione, si configura manifestamente infondata. In ordine all’asserita disparità di trattamento che verrebbe riservata agli insegnanti di religione rispetto agli altri docenti, quanto in precedenza esposto circa la diversità di disciplina sui requisiti per l’accesso agli incarichi e sulle modalità di nomina evidenzia che non si versa a fronte di fattispecie fra loro identiche o quantomeno omogenee, di talché la norma contestata venga a porsi in contrasto con l’art. 3 della Costituzione. Né risultano violate le norme di parità stabilite dai Patti Lateranensi ovvero discriminato ingiustamente l’insegnamento della religione, perché al meccanismo idoneativo previsto dalla disposizione censurata, cui segue l’inserimento nelle graduatorie permanenti, è collegato il graduale assorbimento di situazioni di precariato che – per scelta del Legislatore che non appare discostarsi da parametri di ragionevolezza – non si identificano nelle posizioni degli insegnanti di religione che hanno beneficiato della disciplina dettata dall’ art. 2 dell’intesa tra Autorità Scolastica Italiana e Conferenza Episcopale Italiana.

Il ricorso va, quindi, respinto.

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, VIII Sezione di Napoli definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1250/01, lo respinge.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 12 febbraio 2007.

Evasio SPERANZA – Presidente.

Carlo BUONAURO – relatore/estensore