Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Settembre 2007

Sentenza 11 settembre 2007, n.4805

Consiglio di Stato. Sezione V. Sentenza 12 gennaio – 11 settembre 2007, n. 4805: “Attività di procreazione assistita e fecondazione artificiale”.

(omissis)

Presidente Frascione – Relatore Russo

Ricorrente Casa di Cura L. M. Srl

Fatto

Con i provvedimenti impugnati avanti al Tar Campania dalla Casa di Cura appellante, le Amministrazioni evocate in giudizio hanno inciso su diversi profili della relativa attività: hanno inibito la procreazione assistita e la fecondazione artificiale giacché esercitate senza titolo sindacale; hanno stabilito la chiusura del laboratorio di analisi perché diversamente dislocato all’interno della struttura e destinato anche a settori diversi da quelli autorizzati; hanno ordinato la chiusura dell’ambulatorio di cardiologia a seguito di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria.
La Casa di Cura ha contestato il provvedere sotto diversi profili e, all’esito del giudizio di primo grado, il Tar Campania ha parzialmente accolto le doglianze.
In particolare, con sentenza n. 19299/05, il Tar ha annullato il capo del provvedimento sindacale concernente il laboratorio di analisi precisando che la primitiva autorizzazione non escludeva l’erogazione delle prestazioni (nell’ambito dei settori autorizzati) anche a favore dei pazienti esterni trattati in regime ambulatoriale e che la diversa localizzazione dell’infrastruttura (dal piano terra al piano terzo) doveva ritenersi implicitamente assentita per effetto dell’approvazione di un progetto che prevedeva un diverso utilizzo dei locali a ciò destinati originariamente.
Il Tar ha poi preso atto della revoca, nelle more del giudizio, del divieto di utilizzo dell’ambulatorio di cardiologia (conseguente al dissequestro penale).
Dunque, sono rimasti fermi il divieto di esercizio dell’attività di procreazione assistita e fecondazione artificiale e la chiusura dei settori specializzati di chimica clinica, microbiologia e genetica.
La sentenza è appellata per questa parte dalla Casa di cura. Resiste la Azienda Sanitaria Locale Napoli 4.
La causa è passata in decisione all’udienza del 12 gennaio 2007.

Diritto

Col primo motivo, la Casa di Cura contesta la sentenza nella parte in cui questa ritiene legittima la chiusura delle attività con riferimento ai settori specializzati di chimica clinica, microbiologia e genetica.
La tesi di parte appellante è, in sintesi, che il laboratorio generale di base è trattato dal sistema sanitario quale struttura unitaria senza che sia possibile scomporlo in tante unità quanti sono i settori specializzati per cui opera, con la conseguenza che tali settori costituirebbero solo mere articolazioni.
La censura è infondata. Va infatti condivisa la ricostruzione offerta dal Tar, secondo la quale la settorializzazione è presente nel panorama normativo di riferimento e risponde all’esigenza di verificare, settore per settore, l’esistenza di determinate condizioni tecnico – igieniche e funzionali uniformi.
Dai titoli abilitativi prodotti o richiamati dalle parti non risulta, a favore della appellante (salvo quelli per è stata notiziata l’Autorità giudiziaria per mancata annotazione nel protocollo dell’Ente), alcun titolo abilitativo che consenta di ritenere assentiti i settori specializzati di cui si discute.
La conseguenza è, appunto, la conferma della decisione di primo grado non essendo plausibile che dall’avvicendarsi dei regimi normativi ai quali sono soggetti gli erogatori di prestazioni a favore del s.s.n. possa trarsi il diritto delle strutture autorizzate di estendere le proprie attività a qualunque settore specializzato.
Del pari infondata risulta poi la censura con la quale si reitera in questa sede di appello l’assunto che l’attività di procreazione assistita e di fecondazione artificiale sarebbe da annoverare all’interno della branca specialistica di ostetricia e ginecologia sicché, ottenuta la relativa autorizzazione, non vi sarebbe necessità di specifico titolo abilitativo.
Fermo quanto statuito dal Tar, il quale ha rilevato che da tempo la Regione Campania ha enucleato requisiti specifici per l’attività in questione (distinti da quelli propri di ostetricia e ginecologia), è significativo in materia il valore ermeneutico della L. 40/2004: tale testo legislativo conferma appunto l’autonomia delle specifiche attività di procreazione rispetto agli altri settori.
L’appello va pertanto integralmente respinto. Sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.