Sentenza 11 febbraio 2003, n.963
Consiglio di Stato. Sezione IV. Sentenza 11 febbraio 2003, n. 963: “Decorrenza del termine per l’avvio al servizio civile sostitutivo”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta composto dai Signori:
Paolo Salvatore – Presidente –
Livia Barberio Corsetti – Consigliere –
Costantino Salvatore – Consigliere est. –
Antonino Anastasi – Consigliere –
Anna Leoni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
DECISIONE
Visto l’art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Visto, l’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Visto l’appello n. 10432 del 2002, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica e dal Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati per legge in Roma Via dei Portoghesi, n. 12.
CONTRO
SEPE Antony Ralph, non costituito in giudizio.
per l’annullamento della sentenza del TAR CAMPANIA – Sezione staccata di Salerno
(Sezione II), n. 4554 del 12 ottobre 2001, resa tra le parti, concernente servizio di leva.
Visti gli atti e documenti depositati con l’appello.
Vista la sentenza di accoglimento del ricorso di primo grado.
Udito il relatore Cons. Costantino Salvatore e udito, altresì, per il Ministero l’Avv. dello Stato Greco.
Considerato che il presente giudizio può essere definito nel merito, ai sensi dell’art. 3 della legge 21 luglio 2000 n. 205, mediante pronuncia di sentenza succintamente motivata.
Considerato che nel corso dell’odierna udienza camerale fissata per la discussione dell’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, il Collegio ha comunicato alle parti costituite di riservarsi la definizione immediata del giudizio con sentenza abbreviata.
Considerato che con la sentenza appellata è stato accolto il ricorso dell’attuale appellato avverso la cartolina precetto, con la quale egli era stato chiamato a prestare servizio di leva dal giorno 14 novembre 2001.
che il T.A.R., rilevato che il beneficio per rinvio degli studi era cessato in data 31 dicembre 2000, ha ritenuto fondata la censura di tardività della incorporazione rispetto al termine di nove mesi stabilito dall’art. 1 del D. Lgs. n. 30 dicembre 1997, n. 504, decorrente dalla data di cessazione del beneficio.
Premesso che i termini previsti dall’art. 1, commi 1 e 2 del D. lgs n. 504/97, concernenti la chiamata alla leva, l’arruolamento e la successiva incorporazione disciplinano una fattispecie procedimentale unitaria, sicchè essi possono riferirsi esclusivamente ai cittadini chiamati alla leva in data successiva all’entrata in vigore del decreto medesimo.
che, pertanto, il termine di nove mesi si riferisce ai cittadini chiamati alla leva in data successiva alla data di entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 504/1997, e cioè in data successiva al 1° gennaio 2000 (cfr., da ultimo, CdS, Sez. IV, 14 ottobre 2002, n. 5565; 10 gennaio 2002, n. 109);
che il ricorrente, a seguito di precettazione, presentava domanda di ammissione al servizio civile in data 1 agosto 2000 e che tale domanda non era accolta dal Distretto Militare di Napoli con atto 25 settembre 2000 perché prodotta dopo il termine perentorio previsto dall’art. 4, comma 1 della legge n. 230 del 1998;
che, a seguito di ordinanza del TAR Campania n. 4272 in data 21 settembre 2000 di sospensione della cartolina – precetto, l’amministrazione militare notificava nuova cartolina – precetto con l’ordine di presentarsi il 21 novembre 2000 presso il CAR di Firenze;
che contro tale cartolina il ricorrente proponeva ricorso al tribunale civile di Napoli, chiedendo l’accertamento e la dichiarazione dell’invalidità del rigetto della domanda di ammissione al servizio civili e l’accertamento dello status di obiettore di coscienza;
che il tribunale predetto, con sentenza n. 2520/2001 in data 15 febbraio 2001, accoglieva il ricorso dichiarando che la domanda di ammissione al servizio civile presentata dal ricorrente in data 1 agosto 2000 era tempestiva;
che l’amministrazione, in esecuzione di tale sentenza provvedeva a precettare l’interessato per il giorno 27 giugno 2001;
Ritenuto, alla luce della ricostruzione avanti evidenziata, che il termine per l’avvio dell’obiettore di coscienza al servizio civile sostituito decorre, nel caso di riconoscimento dello status di obiettore da parte del giudice ordinario, dalla data di deposito della relativa sentenza (cfr., Sez. IV, Ord. za, 12 luglio 2002, n. 3007);
che, di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dal T.A.R., l’incorporazione disposta per il 27 giugno 2001, è tempestiva.
che l’appello va dunque accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso originario va respinto.
che le spese di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso originario.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Autore:
Consiglio di Stato
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Obiezione di coscienza, Servizio militare, Servizio civile, Domanda di ammissione, Precettazione, Status di obiettore, Deposito sentenza, Decorrenza termini
Natura:
Sentenza