Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 11 Novembre 2007

Sentenza 11 dicembre 1976

Corte di giustizia delle Comunità europee (Prima sezione). Sentenza del 27 ottobre 1976, “Vivien Prais contro Consiglio delle Comunità europee”. CAUSA n. 130/75.

(in Raccolta della giurisprudenza CE, 1976, p. 1589)

NELLA CAUSA 130-75 ,

VIVIEN PRAIS […], RICORRENTE ,

CONTRO

CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , […] CONVENUTO ,

e D. G. LAWRENCE , DIPENDENTE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE […] interveniente ,

Oggetto della causa

Causa avente a oggetto l’annullamento della Decisione del convenuto in data 29 SETTEMBRE 1975 , con cui si respinge il reclamo della ricorrente del 14 LUGLIO 1975 contro la relazione, effettuata il 5 MAGGIO 1975 , della richiesta da lei presentata il 25 APRILE 1975 di sostenere le prove del concorso CONSIGLIO/LA/108 ad una data diversa da quella stabilita dal convenuto; l’annullamento della summenzionata Decisione del 5 MAGGIO 1975 ; l’annullamento dei risultati del concorso, in quanto falsati dal diniego litigioso; il risarcimento del danno,

Motivazione della sentenza

(omissis)

IN DIRITTO

1. Con ricorso registrato il cancelleria il 23 dicembre 1975 , la ricorrente, cittadina britannica, candidata al concorso generale CONSIGLIO/LA/108, indetto per l’assunzione di un giurista-linguista (traduttore) di madre lingua inglese e per la costituzione di un elenco di riserva, richiede:

A) l’annullamento della decisione contenuta nella lettera 29 Settembre 1975 della segreteria generale del Consiglio, con cui si respinge il reclamo della ricorrente del 14 luglio 1975;

B) l’annullamento della decisione del Consiglio del 5 maggio 1975 , con cui si respinge la richiesta della ricorrente, avanzata il 25 Aprile 1975 , di esser ammessa a sostenere le prove d’esame in data diversa da quella prevista;

C) l’annullamento dei risultati del concorso, in quanto falsati dal rifiuto di cui sopra;

D) il risarcimento del danno.

2. Con lettera 25 aprile 1975 la ricorrente comunicava al Consiglio di essere di religione ebraica e che la data fissata per gli esami scritti che l’interessata doveva sostenere – il venerdì 16 Maggio 1975, data comune prevista per le sedi di LONDRA E BRUXELLES – coincideva con il primo giorno della festa ebrea del CHAVOUOTH (PENTECOSTE), nella quale è vietato ai fedeli viaggiare e scrivere. Data questa sua impossibilità di presentarsi alle prove, l’interessata chiedeva di poter sostenere l’esame in data diversa.

3. Con lettera 5 Maggio 1975 il Consiglio rispondeva che uno spostamento di data era impossibile, giacchè i candidati dovevano venir giudicati in base alle stesse prove sostenute nello stesso giorno.

4. Con domanda registrata nella Cancelleria della Corte il 7 Aprile 1976, D. GRANT LAWRENCE, vincitore del concorso in questione, ha chiesto di poter intervenire nel procedimento, domanda accolta con ordinanza della I SEZIONE della Corte del 21 Maggio.

5. Nella fase orale, la ricorrente ha rinunciato a chiedere l’annullamento dei risultati del concorso, specificando che le spese di intervento, in questo caso, non potevano venirle addebitate.

6. La ricorrente osserva in primo luogo che il diniego di spostare la data delle prove le ha in sostanza impedito di partecipare al concorso, quindi l’esclusione è imputabile a motivi religiosi, in spregio dell’art. 27, 2°comma, dello statuto, in virtù del quale i funzionari sono scelti senza distinzione di razza, di religione e di sesso.

7. La ricorrente sostiene inoltre che il diritto comunitario vieta ogni discriminazione per motivi di religione, in quanto tale discriminazione è contraria ai diritti fondamentali della personalità, di cui la Corte deve garantire il rispetto.

8. La ricorrente invoca pure l’art. 9, n. 2, della CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELL’UOMO E SULLE LIBERTA’ FONDAMENTALI, in virtù del quale “La libertà di manifestare la propria fede religiosa o le proprie opinioni in materia non può essere soggetta ad altre restrizioni diverse da quelle che, contemplate dalla legge, costituiscono provvedimenti necessari, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla tutela dell’ordine, della sanità o della morale pubblica, o alla tutela dei diritti e della libertà dei terzi” ed osserva che – poichè tale Convenzione è stata ratificata da tutti gli Stati membri – i diritti sanciti dalle norme ivi contenute vanno considerati alla stessa stregua dei diritti fondamentali che il diritto comunitario tutela.

9. La ricorrente sostiene che l’art. 27 dello Statuto del personale va interpretato nel senso che il convenuto deve stabilire le date dei concorsi in modo che tutti i candidati possano presentarsi senza venir meno ai precetti della loro fede religiosa; d’altro canto, il diritto alla libertà di religione, garantito dalla Convenzione Europea, non consente – sempre ad avviso della ricorrente – di adottare soluzioni diverse.

10. Il convenuto riconosce che il personale deve venir assunto senza distinzioni di razza, di fede religiosa o di sesso, in ossequio a quanto dispone l’art. 27 dello Statuto e non intende far statuire che il diritto alla libertà religiosa, come sancito dalla Convenzione Europea, non rientra nei diritti fondamentali consacrati dal diritto comunitario, però sottolinea che né lo Statuto, né la Convenzione vanno intesi nel senso che conferiscano alla ricorrente i diritti che essa rivendica.

11. Il convenuto osserva che – volendo attenersi ai dettami proposti dalla ricorrente – si dovrebbe porre in atto una macchinosa organizzazione amministrativa, mentre l’art. 27 non enumera le fedi religiose di cui si deve tener conto. Bisognerebbe quindi tener conto di tutte le religioni praticate negli Stati membri, onde evitare che le prove di concorso si svolgano in una data incompatibile con una delle religioni, i cui adepti risulterebbero esclusi.

12. Lo Statuto prescrive che, dovendo occupare un posto vacante per il quale si è deciso di non ricorrere né a promozione né a tramutamento, la scelta della persona idonea si opera, generalmente, mediante concorso per titoli, per esami o per titoli ed esami.

13. Se si indice un concorso per esami, il principio di uguaglianza impone che le prove siano sostenute nelle stesse condizioni da parte di tutti i candidati e, per le prove scritte, l’esigenza pratica di raffrontare gli elaborati dei candidati implica che il testo sia identico per tutti.

14. E’ quindi essenziale che tutte le prove scritte si svolgano lo stesso giorno.

15. L’eventuale interesse dei candidati a sostenere l’esame in data diversa va vagliato in rapporto alle esigenze di cui sopra.

16. Se un candidato informa l’autorità che ha il potere di nomina che, per ragioni d’indole religiosa, egli non potrà presentarsi agli esami ad una certa data, l’autorità dovrà tenerne conto e cercare di evitare di stabilire in quella data le prove d’esame.

17. Se invece un candidato non rende tempestivamente note all’autorità che ha il potere di nomina le difficoltà inerenti la sua situazione personale, l’autorità può rifiutarsi di spostare la data, specie se essa è già stata comunicata ad altri candidati.

18. Pur essendo auspicabile che l’autorità che ha il potere di nomina si informi, in linea di massima, circa le date che per motivi religiosi potrebbero risultare sgradite ai candidati, ed eviti di scegliere detti giorni, per i motivi sopra indicati non si può affermare che lo Statuto del personale o i diritti fondamentali menzionati più sopra impongano all’autorità che ha il potere di nomina di evitare che un candidato infranga un precetto religioso, se il vincolo non è stato reso noto.

19. Pur se il convenuto deve ragionevolmente disporre affinchè gli esami non si svolgano in date che, per motivi religiosi, impediscano ai candidati di presentarsi – semprechè tali date siano state tempestivamente rese note – si può affermare che nella fattispecie il convenuto è stato informato dell’impedimento dell’interessata solo allorchè la data degli esami era già stata fissata, quindi era logico opporre un rifiuto alla richiesta di modifica, giacchè erano già stati convocati gli altri candidati.

20. PER QUESTI MOTIVI va respinta la domanda della ricorrente.

Decisione relativa alle spese

(omissis)

Dispositivo

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE ( PRIMA SEZIONE )

DICHIARA E STATUISCE :

1° IL RICORSO E RESPINTO.

2° LE SPESE SOSTENUTE DALLA RICORRENTE E DAL CONVENUTO, RISPETTIVAMENTE, RESTANO A LORO CARICO .

3° LE SPESE DI INTERVENTO SONO POSTE A CARICO DELLA RICORRENTE.