Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Settembre 2005

Sentenza 11 aprile 2005, n.3687

TAR Campania. Terza Sezione. Sentenza 11 aprile 2005, n. 3687: “Esclusa equipollenza tra il Baccalureato in Sacra Teologia ed il Diploma di laurea in Filosofia”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Terza Sezione

composto dai Magistrati
dr. GIOVANNI de LEO
Presidente
dr. ANGELO SCAFURI
Consigliere
dr. VINCENZO CERNESE
Primo Referendario Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 13893/2003 R.G. proposto da:
T. E., rappresentato e difeso dall’Avv. Giulio Rotoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Via Mergellina, n. 43;

contro

– la REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Almerina Bove e Michele Cioffi ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via S. Lucia, n. 81;

per l’annullamento

– del provvedimento, in data 13.11.2003, n. 3216 con cui il Dirigente del Settore Reclutamento del Personale della Regione Campania ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso pubblico per la copertura a n. 14 posti di categoria D, posizione economica D 1, profilo professionale di “Istruttore Direttivo in Attività Socio Assistenziali”;
– di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
VISTI gli atti tutti della causa;
VISTA l’ordinanza n. 32 dell’8 gennaio 2004 di questa Sezione;
UDITI – relatore alla pubblica udienza del 31 marzo 2005 il dr. Vincenzo Cernese – i difensori delle parti, come da verbale di udienza;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Premette il dott. E. T. – in possesso del titolo di studio di “Baccalaureato in Sacra Teologia”, conseguito in data 27.2.2001 presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Sezione San Tommaso D’Aquino – che il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica ha riconosciuto, con proprio decreto, il predetto titolo come diploma universitario dell’ordinamento didattico italiano.
Assume che il titolo di studio in discussione, una volta come sopra riconosciuto, è da ritenersi equivalente ad un diploma universitario in “Filosofia”, in quanto il diploma universitario in “Teologia” è equivalente al diploma universitario in “Filosofia”, così come da parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.) che, con provvedimento in data 27.6.2000, in relazione ad un caso analogo, ha riconosciuto equivalente il predetto titolo alla laurea in “Filosofia”.
Aggiunge che, in forza della su menzionata equivalenza, inoltrava istanza di partecipazione al concorso per titoli ed esami a n. 14 posti di categoria D, posizione economica D 1, profilo professionale di Istruttore Direttivo in attività socio assistenziali bandito dalla Regione Campania, ma che quest’ultima disponeva la sua esclusione dalla predetta procedura concorsuale, in quanto “non in possesso del requisito di cui all’art. 2, lett. b) del bando”, e, cioè, per l’assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso.
Tanto premesso ed assunto, il dott. E. T., con ricorso notificato il 16.12.2003 e ritualmente depositato, ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, gli atti in epigrafe deducendo le seguenti censure
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lettera B del Bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 14 posti di categoria D, posizione economica D 1, profilo professionali di “Istruttore Direttivo in attività socio-assistenziali”, pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 del 23.12.2002 e successive modifiche ed integrazioni. Violazione e falsa applicazione della L. n. 121/85. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 2.2.1994, n. 175. Violazione del giusto procedimento di legge. Eccesso di potere per presupposto erroneo. Evidenzia il ricorrente come, a seguito dell’integrazione del bando di concorso con l’aggiunta fra i titoli di studio di cui all’art. 2 lett. b) del bando del diploma di laurea in “Filosofia” illegittimamente l’Amministrazione regionale lo avrebbe escluso dalla procedura selettiva, non considerando che il possesso del titolo di studio in “Baccalaureato in Sacra Teologia” da lui posseduto sarebbe stato riconosciuto dall’ordinamento didattico italiano, ai sensi e per gli effetti della L. n. 121/85 e del D.P.R. n. 175/94, su conforme parere del Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.) che si sarebbe espresso anche nel senso dell’equivalenza del diploma di laurea in “Filosofia” (e, quindi, del diploma di “Baccalaureato in Teologia”) al diploma universitario in “Filosofia”.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lettera B del Bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 14 posti di categoria D, posizione economica D 1, profilo professionale di “Istruttore Direttivo in attività socio-assistenziali”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 63 del 23.12.2002 e successive modifiche ed integrazioni. Eccesso di potere per presupposto erroneo, contraddittorietà, perplessità, difetto di istruttoria; dolendosi per la contraddittorietà in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione regionale, nel momento in cui, mentre, dapprima, avrebbe bandito un concorso per l’assunzione di 14 “Istruttori Direttivi in attività socio-assistenziali”, pubblicando il relativo bando di concorso prevedendo la partecipazione di candidati in possesso di determinati titoli di studio, al tempo stesso, del tutto erroneamente, avrebbe escluso dal concorso proprio un candidato in possesso di uno dei titoli indicati nel bando (rectius di un titolo equivalente per espressa previsione del C.U.N.). Evidenzia, inoltre, l’obbligo della P.A., prima di procedere all’esclusione di un candidato, di verificare se il titolo di studio da questi posseduto sia equivalente a quelli previsti dal bando, privilegiando, in caso di dubbia interpretazione di una clausola del bando, quell’interpretazione che consentirebbe la partecipazione alla selezione del maggior numero possibile di concorrenti.
L’intimata Amministrazione si costituiva in giudizio, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del proposto gravame del quale, nel merito, ne sosteneva, altresì, l’infondatezza, all’uopo analiticamente controdeducendo alle avverse censure.
L’istanza cautelare era respinta da questa Sezione con la ordinanza in epigrafe.
Alla pubblica udienza del 31 marzo 2005 la causa passava indecisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato, chiedendone l’annullamento, un provvedimento con cui l’Amministrazione regionale escludeva l’istante dal concorso in epigrafe perché non in possesso del requisito di cui all’art. 2 lett. b) del bando, e cioè per l’assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso.
Pregiudizialmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione del bando di concorso sollevata dalla difesa della resistente Amministrazione nella memoria difensiva depositata in data 21.3.2005.
Invero, coerentemente con la sua prospettazione il ricorrente alcun onere aveva di impugnare (anche) il bando di concorso dal momento che, rivendicando al bando di concorso il ruolo di lex specialis della procedura concorsuale, nell’esplicitamente invitare la Commissione esaminatrice a non individuare requisiti di partecipazione non previsti in quella sede, invoca la sua ammissione proprio in forza della interpretazione da lui fornita di una clausola del bando di concorso.
Il ricorso è infondato.
Giova prendere le mosse dall’art. 2 del bando di concorso che , nell’individuare i requisiti di ammissione al concorso, ha previsto che: << Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, possiedono i seguenti requisiti: a)………..; b) uno dei seguenti diplomi universitari e/o diplomi di laurea in: scienza dell’educazione, scienza della formazione, psicologia, scienza e tecniche psicologiche, scienze del servizio sociale, progettazione e gestione delle politiche dei servizi sociali >>.
Con successivo decreto dirigenziale, l’Amministrazione regionale ha integrato il bando inserendo tra i titoli idonei alla partecipazione anche il Diploma di Laurea in “Filosofia”.
In buona sostanza la controversia verte sulla possibilità (o meno) che siffatto Diploma – come rilevato, aggiunto, a seguito della integrazione con decreto dirigenziale del bando fra i requisiti culturali necessari e sufficienti ai sensi del citato art. 2 per l’ammissione al concorso de quo – possa considerarsi equipollente al titolo di studio in “baccalaureato in Sacra Teologia” dal ricorrente posseduto e riconosciuto con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica quale diploma universitario dell’ordinamento giuridico italiano.
Invero, anche a voler tener conto che il diploma di Laurea in “Baccalaureato” sia stato riconosciuto quale diploma universitario in “Sacra Teologia” dall’ordinamento italiano, per effetto della L. n. 121/85 e del D.P.R. n. 175/94, giusta lo scambio di note tra l’Italia e la Santa Sede del 25.1.1994, ciò non sta automaticamente a significare che sia stata sancita (anche) una equipollenza con i diplomi di laurea prescritti dal bando come necessari e sufficienti per la partecipazione al concorso in discussione.
Il ricorrente fonda la sua tesi dell’equiparazione sulla base di un parere del C.U.N., ma c’è da rilevare che il diploma di laurea in suo possesso è, in ogni caso, diverso da quelli prescritti dal bando e non equipollente a nessuno di essi.
Infatti, come già rilevato in sede cautelare, la equipollenza dichiarata dal C.U.N. con il verbale n. 60/2000 ha riguardo ad un caso specifico e non costituisce riconoscimento generale, atteso che, per una tale finalità necessariamente occorrendo una legge ovvero un decreto ministeriale che stabilisca detta equipollenza. Pertanto, in mancanza di tali ultime evenienze il parere reso dal C.U.N., organo elettivo di rappresentanza delle autonomie universitarie, nient’altro rappresenta che un (sia pure autorevole) orientamento indirizzato al Ministro su molte questioni relative ai settori scientifico disciplinari ed agli atenei, ivi comprese quelle inerenti alla equipollenza” dei titoli culturali accademici considerati.
Una volta preso atto della non ricorrenza nel ricorrente dei requisiti culturali richiesti dal bando per l’ammissione al concorso, si rileva l’infondatezza anche della seconda censura, atteso che, alcuna contraddizione era riscontrabile fra i requisiti culturali astrattamente previsti dalla lettera b) del citato art. 2 e le ragioni addotte dalla resistente Amministrazione a fondamento della disposta esclusione, una volta preso atto che a tanto l’intimata amministrazione era pervenuta facendo puntuale, congrua ed esauriente applicazione di quanto era stato previsto nel bando di concorso.
Deve, pertanto, ritenersi che la non ammissione dell’istante al concorso de quo era stata disposta in forza di un provvedimento assistito da motivazione congrua ed esauriente nel quale era dato adeguatamente conto delle disposizione del bando di concorso la cui carenza era stata ritenuta ostativa all’ammissione allo stesso, coerentemente con le risultante dell’istruttoria condotta in maniera approfondita ed esauriente.
Conclusivamente, esclusa ogni ulteriore discrezionalità dell’autorità amministrativa, e, considerata, alla stregua della normativa generale e speciale di riferimento, la mancanza del titolo ad essere ammesso al concorso cui il ricorrente aveva chiesto di partecipare, la pretesa di quest’ultimo è infondata e, pertanto, il proposto gravame va respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 13893/2003 R.G.), proposto da T. E., lo respinge. Compensa le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.