Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Settembre 2009

Sentenza 10 settembre 2009, n.5451

Cons. Stato Sez. VI, Sentenza 10 settembre 2009, n. 5451: “Insegnamento della religione cattolica e titoli di qualificazione professionale richiesti”.

(omissis)

Svolgimento del processo

1. La signora T.B., con ricorso n. 1709 del 2005 proposto al TAR per la Puglia, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della graduatoria del concorso per esami e titoli per insegnanti di religione cattolica della scuola secondaria di primo e secondo grado della diocesi di Otranto pubblicata in via definitiva dal Centro servizi amministrativi di Bari il 22 novembre 2004, limitatamente alla mancata attribuzione di punti 6, non essendo stati valutati dieci anni di servizio prestato, e, di conseguenza, all’attribuzione del punteggio complessivo (35 punti anziché 41).

2. Il TAR, disposta istruttoria e integrazione del contraddittorio in fase cautelare con ordinanza n. 170 del 2005, ha poi pronunciato sentenza in forma semplificata, n. 2948 del 2005, decisa nella Camera di consiglio del 16 giugno 2005, dichiarando il ricorso improcedibile e comunque infondato nel merito.

Ha disposto la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

3. Con l’appello in epigrafe è stata chiesta la riforma della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. Nella sentenza di primo grado il ricorso è dichiarato improcedibile, per difetto di interesse, non essendo stata impugnata dalla ricorrente la nuova graduatoria, riapprovata e pubblicata il 4 marzo 2005 e, comunque, infondato nel merito, poiché ai sensi dell’art. 2, comma 1, punto b/4 del bando di concorso, il servizio corrispondente a dieci anni non è valutabile se il diploma di scienze religiose sia stato conseguito dopo la prestazione di servizio (nella specie il 30 settembre 1999 dopo aver prestato servizio dall’anno scolastico 1988/89 per 11 anni).

2. Nell’appello si eccepisce anzitutto la nullità della sentenza di primo grado, poiché il TAR, nella citata ordinanza n. 170 del 2005, ha rinviato l’esame alla Camera di consiglio del 3 luglio 2005 mentre questa si è tenuta il 16 giugno 2005 senza dare avviso alle parti, non consentendo perciò alla ricorrente di depositare documentazione decisiva.

Si afferma quindi che la sentenza è in ogni caso erronea nel merito, in quanto:

-la graduatoria pubblicata il 4 marzo 2005 deve essere considerata un atto confermativo della graduatoria definitiva pubblicata nel novembre precedente; si tratta infatti, per quanto qui interessa, del medesimo atto poiché, pur variato in parte in autotutela, in esso è restata comunque identica la posizione di graduatoria della ricorrente, non necessitando perciò alcuna nuova impugnazione da parte sua;

-la ricorrente ha conseguito il diploma in scienze religiose sin dal 30 agosto 1990 e non dal 30 agosto 1999 come ha indicato per errore nella domanda di partecipazione al concorso; errore che l’Amministrazione avrebbe potuto riconoscere facilmente, per l’impossibilità di insegnare tanti anni senza avere il diploma in scienze religiose, e che avrebbe dovuto perciò segnalare alla ricorrente per la sua correzione, secondo quanto prescritto dagli articoli 6 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Al riguardo in allegato all’appello è esibito il “Diploma in scienze religiose” rilasciato alla ricorrente in data 30 agosto 1990 da Istituto riconosciuto dalla CEI, valido quale titolo per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ai sensi dell’art. 4, punto 4.3.,del d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 (“Esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”).

3. Il Collegio ritiene di prescindere dall’eccezione sollevata in via preliminare dall’appellante essendo il ricorso fondato nel merito.

Infatti:

-la ricorrente non aveva alcun onere di impugnazione della graduatoria pubblicata il 4 marzo 2005 dal momento che la sua posizione vi compare immutata rispetto alla precedente graduatoria, come risulta dagli atti, e che oggetto della sua contestazione e impugnativa è tale posizione in quanto scaturita, prima come dopo, dalla asserita, mancata valutazione degli anni di servizio; l’eventuale accoglimento del ricorso di cui è causa non avrebbe potuto quindi che comportare, quanto alla posizione della ricorrente, con la correzione della graduatoria impugnata, l’identica correzione della medesima parte della graduatoria del 4 marzo 2005;

-considerato che risulta invero incongruo lo svolgimento dell’insegnamento della religione cattolica per 11 anni senza il suddetto diploma e che, di conseguenza, la domanda della ricorrente configura oggettivamente l’ipotesi di una istanza erronea, il Collegio ritiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere all’interessata la verifica dell’indicazione fornita al riguardo, secondo quanto previsto nell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, volto a tutelare la buona fede e l’affidamento del cittadino attraverso la collaborazione dell’Amministrazione al compiuto svolgimento dell’istruttoria nel corso del procedimento.

4. Per quanto considerato l’appello è fondato e deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, è accolto il ricorso originario.

Compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2009 con l’intervento dei Magistrati:

Giovanni Ruoppolo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Roberto Chieppa, Consigliere