Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Gennaio 2012

Sentenza 10 novembre 2011, n.39

Tribunale di Mondovì. Giudice Unico del Lavoro. Sentenza 10 novembre 2011, n. 39: "Sostentamento del clero: incomputabilità della pensione INPDAP ai fini della determinazione della prestazione dovuta dall'ICSC".
 
Il Giudice Unico del Lavoro
 
in persona della dott.ssa Natalia FIORELLO ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nella causa del lavoro promossa da:
V. Don G. residente in xxx, elettivamente domiciliato in xxx presso lo studio degli avv.ti xxx quali è rappresentato e difeso, p.p. 26.04.2010
– ricorrente
 
contro
 
ISTITUTOCENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO del CLERO, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore Monsignor Luigino Trivero, e ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DIOCESANO DEL CLERO DI MONDOVÌ con sede in Mondovì, in persona del legale rappresentante pro-tempore Crosetti Don Giovanni, entrambi elettivamente domiciliati in Mandovì presso lo studio dell'avv. XXX dal quale è rappresentato e difeso, p.p. 08.07.2010
– convenuti
 
All'udienza di discussione del 8 luglio 2011 la causa veniva assegnata a decisione sulle seguenti conclusioni delle parti; Per il ricorrente, gli avv.ti XXX
“In via principale:
1.        Accertare e dichiarare che la pensione INPDAP goduta dal Sacerdote Don V. non è computabile ai fini della determinazione della prestazione dovuta dall'ICSC ai sensi della delibera CEI n. 58 del 1993 e dell'art. 34 L. n. 222/1985;
2.        Condannare l'ICSC e l'IDSC, in persona del legale rappresentante, in solido, a corrispondere al ricorrente la prestazione dovuta ed al rimborso di quanto non pagato dal Dicembre 2009 alla data della sentenza oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
3. Condannare l'ICSC e l'IDSC in solido al rimborso delle spese di lite.
In subordine:
4. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, rideterminare l'importo computabile della pensione e stabilire la compensabilità del credito pregresso, se dovuto, dell'ICSC nella misura mensile pari ad 1/5 della remunerazione minima spettante al Sacerdote limitato all'importo pignorabile eccedente il minimo vitale.
5. Compensare le spese di lite concorrendo le gravi ragioni ex art. 92 c. 2° c.c.”
 
Per i convenuti, l'avv. XXX:
"Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta.
NEL MERITO
         accertarsi e dichiararsi che la pensione INPDAP goduta dal sacerdote Don V. G. è computabile ai fini dell'integrazione allo stesso dovuta ai sensi della delibera CEI n. 58/93 e dell'art. 34 della legge n. 222/85 nella misura operata dagli Istituti per il Sostentamento del clero convenuti e per l'effetto respingersi ogni avversaria pretesa ivi compresa quella avanzata in via subordinata dall'attore inerente la rideterminazione dell'importo computabile della pensione e a stabilire cheil debito pregresso venga compensato nella misura pari ad 1/5 della remunerazione minima spettante al sacerdote limitato all'importo pignorabile eccedente il minimo vitale
IN VIA RICONVENZIONALE
– accertarsi e dichiararsi che il ricorrente V. Don G. per comportamento a lui imputabile ha ricevuto indebitamente dai conchiudenti dal 1/12/2004 al 1/12/2009 la somma di Euro 25.204 o la diversa somma maggiore o minore accertanda in corso di causa a titolo di integrazione ex L. n. 222/1985 e ciò per non aver potuto i conchiudenti detrarre la quota computabile della pensione INPDAP percepita dall'attore;
Conseguentemente dichiararsi tenuto e condannarsi il Sig. V. Don G. a ripetere in favore dei conchiudenti tutti gli importi indebitamente da egli percepiti per l'effetto della mancata detrazione della quota computabile della pensione INPDAP dal 1/12/2004 al 1/12/2009 per integrazione ex L. n. 222/1985 eccedenti il credito vantato dal Sig. V. G., importi che sì richiedono nella somma di Euro 25.204 o nella diversa somma maggiore o minore accertata ed accertanda in corso di causa oltre interessi legali da ogni singolo pagamento ex art. 2033 c.c.;
– porsi in compensazione legale e/o giudiziale e/o impropria il credito vantato dai conchiudenti per le somme indebitamente corrisposte all'attore cosi come accertata oltre interessi come per legge, con ogni eventuale credito che il ricorrente V. Don G. riuscirà a dimostrare di avere verso i conchiudenti medesimi sino a concorrenza e per l’effetto dichiararsi tenuto e condannarsi il convenuto al pagamento dell'eventuale eccedenza in favore dei conchiudenti medesimi.
IN OGNI CASO
Con il favore delle spese, diritti, onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge”.                      

Svolgimento del processo e motivi della decisione
 
Si da atto che la sentenza è redatta secondo le disposizioni di cui agli artt. 132 cpc e 118 disp.att. cpc come novellate dalla L. 699 ed in relazione a precedenti conformi decisioni del Tribunale di Mondovì.
Si osserva in relazione alle domande formulate dal ricorrente e come trascritte.
Norme di riferimento sono quelle della L. 2221985 ed in particolare:
– l'art. 24 che riconosce al sacerdote, che svolge servizio in favore della diocesi, il diritto di ricevere una remunerazione per il proprio sostentamento nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza Episcopale Italiana;
– l'art. 33 che impone all'interessato di comunicare all'Istituto la remunerazione ricevuta dagli enti ecclesiastici presso i quali esercita il proprio ministero, nonché gli altri stipendi che gli siano eventualmente corrisposti da altri soggetti: vi è dunque una netta distinzione tra la “remunerazione” che il sacerdote riceve dagli enti ecclesiastici presso i quali esercita il ministero (lett. a), dagli "stipendi" corrisposti da altri soggetti (lett. b), consentendo, dunque, che si tenga conto, senza limitazioni, del reddito che il sacerdote consegue prestando attività lavorativa diversa dal
ministero in senso stretto.
– art. 34, l'Istituto è tenuto a versargli, a titolo di integrazione, la remunerazione stabilita dalla C.E.I. solo per la parte eccedente l'ammontare dei proventi anzidetti e ciò al fine di perequazione della remunerazione.
L'art. 75 di detta legge poi dispone che le norme regolatrici degli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero italiano nelle diocesi entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica e negli Acta Apostolicae Sedis (1 comma).
La legge nazionale, pertanto, recepisce le linee di un sistema che considera le attività lavorative compatibili con lo status di sacerdote, per le quali si riceve uno "stipendio", sempre in qualche modo connesse al ministero ecclesiastico. Connessione che va colta sotto un duplice profilo: da una parte, i doveri ministeriali non vengono meno con l'esercizio delle attività diverse: dall'altra, per il chierico inserito nel mondo del lavoro non sussistono le ragioni dell'intervento assistenziale, secondo la ratio e i limiti individuati supra, lett. A), n. 5, atteso che, comunque, la dedizione al ministero ecclesiastico non lo ha privato della possibilità di esercitare un'attività lavorativa produttiva di reddito.
L'autorità statale e l'autorità ecclesiastica competenti emanano nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la loro attuazione (2 comma); in particolare, spetta alla CEI l'emanazione delle norme attuative del Titolo II della legge (beni ecclesiastici e sostentamento del clero). La CEI ha provveduto al riguardo con alcune delibere emanate nel 1986.
La delibera n. 43 ha stabilito che, mentre i due terzi della remunerazione sono uguali per tutti, per la rimanente parte si dovrà tener conto degli uffici, dell'anzianità dì servizio e della residenza; la delibera n. 44 ha poi precisato di quali emolumenti si debba tener conto al fine della perequazione della remunerazione ed esprime la regola seconda la quale, in base all'art. 33, lettere a) e b) della Legge citata, tra "i redditi propriamente ministeriali affluenti ai sacerdoti" sono da computare gli stipendi che i sacerdoti ricevono da soggetti diversi dagli enti ecclesiastici, pubblici o privati, esemplificativamente indicati nella "scuola, per gli insegnanti di religione o di altre materie; USL e clinica per i cappellani ospedalieri; Ministero di Grazia e Giustizia per i cappellani delle carceri; comune o consorzio cimiteriale, per i cappellani dei cimiteri, ecc.".
La lettera delle norme, pertanto, è chiaramente nel senso di comprendere tra "i redditi propriamente ministeriali" lo stipendio che si riceve per l'insegnamento di materie diverse dalla religione, anche nelle scuole statali (alle quali si riferisce specificamente l'insegnamento della religione).
L'interpretazione è confermata dalle disposizioni relative alle pensioni (lett. c), che comprendono tra i redditi anzidetti "i due terzi …. del complesso delle pensioni …. se derivanti dal ministero sacerdotale esercitato, ivi compresa la pensione derivante da insegnamento nella scuola di materie diverse dalla religione o da altra attività professionale, quando l'esercizio dell'insegnamento o della professione fu svolto d'intesa o almeno con il tacito consenso del Vescovo ….". – cfr Cass.4871/96, secondo la quale detta norma non presenta profili di illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede la computabilità dei redditi da lavoro, ma non di altri redditi (in particolare rendite immobiliari e finanziarie).
Alla luce di tali considerazioni avendo il ricorrente svolto attività di insegnante di religione e percependo pertanto pensione INPDAP essa non deve essere computata ai fini della integrazione.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
 
Il giudice del lavoro del Tribunale di Mondovì, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, dichiara che la pensione INPDAP goduta dal ricorrente non è computabile ai fini della determinazione della prestazione erogata dal ICSC.
Condanna I.C.S.C. e I.D.S.C. convenuti in giudizio ed in solido tra di loro al pagamento al ricorrente della prestazione dovuta da dicembre 2009 oltre interessi e rivalutazione ai sensi di legge nonché delle spese di lite liquidate equitativamente in mancanza di parcella in euro 1.800,00 oltre accessori e rimborsi di legge .
Indica in gg 30 il termine per il deposito della motivazione.
 
Mondovì, 8/7/2011
Giudice estensore N. Fiorello
DEPOSITATO IN CANCELLERIA: 10 novembre 2011