Sentenza 10 marzo 2006, n.5220
Corte di Cassazione. Sezione I Civile. Sentenza 10 marzo 2006, n. 5220: “Divieto di espulsione di cittadino extracomunitario coniugato ai sensi dell’ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza”.
Presidente Saggio – relatore Macioce
Pg Fuzio – conforme – Ricorrente UTG
(omissis)
Rilevato
– che il prefetto di … il 3 luglio 2004 espulse il cittadino rumeno, di etnia Rom, D. H. ai sensi dell’articolo 13 comma 2 lett. b del D.Lgs 286/98 e l’espulso impugnò il decreto innanzi al tribunale di … adducendo, tra l’altro, l’esclusione dalla possibilità di essere espulso di cui all’articolo 19 comma 2 lett. D del D.Lgs 286/98 (novellato da Corte costituzionale 376/00) per essere egli coniugato, con rito Rom, con M. H., attualmente in gravidanza;
– che il tribunale con decreto 17 agosto 2004 accolse il ricorso ed annullò l’espulsione affermando risultare ex actis che il D. H. era coniugato, “sia pure con il rito tradizionale Rom”, con donna in gravidanza;
– che per la cassazione di tale decreto l’UTG di … ed il ministero dell’Interno hanno proposto ricorso il 27 luglio 2005 a mezzo posta (Ar dell’1 agosto 2005) al quale non ha opposto difese l’intimato;
Considerato
– che il ricorso dell’amministrazione appare – come prospettato dal Pg – manifestamente fondato, là dove denunzia l’errore di diritto commesso dal tribunale nel ritenere applicabile l’esclusione legale dalla espulsione di cui all’articolo 19 comma 2 lett D del Tu, come novellato dalla sentenza additiva 376/00 della Corte costituzionale, ad un asserito rapporto di coniugio non accertando che esso fosse efficace in qualsivoglia ordinamento statuale estero ma solo rilevandolo in fatto da imprecisata documentazione sul rito di celebrazione;
– che la sentenza della Corte costituzionale fa invero riferimento alla figura del padre del nascituro o del nato che sia anche coniugato e convivente della donna (marito convivente);
– che questa Corte, nelle pronunzie rese nella materia della immigrazione nella quale veniva in rilievo lo stato coniugale dell’extracomunitario, ha sempre escluso che potesse darsi efficacia (ai fini via via presi in disamina) alle unioni non celebrate come matrimonio negli ordinamenti di appartenenza (Cassazione, 5537/01; 3622/04; 13810/04);
– che nella specifica questione presa in disamina,sia il testo della pronunzia additiva (che non casualmente fa riferimento al “matrimonio” del padre e non alla sola convivenza né tampoco alla sola relazione di paternità naturale) sia la ratio dell’intervento protettivo allargato, inducono a ritenere necessario (a pena di adottare una interpretazione irragionevolmente estensiva della previsione, a danno dell’interesse nazionale al controllo dell’immigrazione) che il divieto di espulsione di cui alla norma in disamina vada applicato al rapporto che di fatto e di diritto possa qualificarsi come coniugio);
– che tal rapporto, essendo l’interessato un cittadino extracomunitario, deve trovare il suo riconoscimento nell’ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza sì da poter esplicare i suoi effetti (nei limiti della norma in disamina) in coerenza con le disposizioni della legge 218/95;
– che dall’osservanza di tali principi essendosi il tribunale immotivatamente sottratto, là dove ha ritenuto integrare la condizione di esenzione de qua la sola “documentazione” di matrimonio celebrato secondo il rito Rom, devesi cassare il decreto e rinviare allo stesso ufficio per nuova indagine – in applicazione dei principi di diritto di cui sopra – diretta a verificare se nello stato estero di appartenenza quel matrimonio abbia la capacità di esplicare effetti giuridici;
– che il giudice del rinvio, conclusivamente, regolerà le spese del giudizio di cassazione;
PQM
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e rinvia,anche per le spese, al tribunale di … in persona di altro magistrato.
(omissis)
Autore:
Corte di Cassazione - Civile
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Matrimonio, Immigrati, Espulsione, Rom, Stato di gravidanza, Rito di celebrazione matrimoniale
Natura:
Sentenza