Sentenza 09 novembre 2006
Corte d’Appello di Genova. Prima Sezione Civile. Sentenza 9 settembre 2006: “Delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa di nullità matrimoniale”.
CORTE D’APPELLO DI GENOVA – SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai magistrati:
dott. Vincenzo FERRO – Presidente –
dott. Massimo D’ARIENZO – Consigliere –
dott. Glauco GANDOLFO – Consigliere Rel. –
ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento civile in unico grado promossa da M.S. elettivamente domiciliato, presso lo studio dell’avv.to F.C. e da lui rappresentato e difeso giusta procura a margine della citazione
ATTORE
Nei confronti di
A.F., rappresentata e difesa dall’avv. E.M. e nel suo studio in Genova, elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E con l’intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
INTERVENUTO
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 16.12.2005 S.M. premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data xxx in La Spezia con A.F. chiedeva a questa Corte di dichiarare efficace nel territorio della Repubblica Italiana la sentenza pronunciata dar tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure il xxx confermata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale di Appello di Torino con decreto del 25.11.04 e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del xxx con la quale era stata dichiarata la nullità del predetto matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio e per incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio da parte della donna attrice.
La convenuta si costituiva in giudizio ed assumeva le stesse conclusioni dell’attore. Espletata la trattazione del procedimento con l’intervento del Procuratore generale della Repubblica, la Corte lo tratteneva in decisione sulle epigrafe conclusioni, precisate all’udienza del 7.6.2006 con i termini di rito per il deposito delle difese conclusive.
Motivi della decisione
Sussiste la competenza territoriale di questa Corte in ordine alla proposta domanda di deliberazione con riferimento alla circoscrizione alla quale appartiene il Comune ove è stato celebrato il matrimonio religioso e presso il quale il matrimonio stesso è stato trascritto. L’accoglimento della domanda postula la verifica della sussistenza di tutte le condizioni di cui all’art. 8 n. 2 dell’accordo di modificazione del Concordato Lateranense intervenuto tra lo Stato Italiano e la Santa Sede il 18 febbraio 1984, e ratificato con L. 25 marzo 1985 n. 121, nonché quelle di cui all’art. 4 lettera b) del protocollo addizionale 18 febbraio 1984.
Il giudice ecclesiastico era dotato di giurisdizione in ordine alla domanda proposta, trattandosi di matrimonio celebrato ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo.
Sulla scorta dell’esposizione della vicenda processuale contenuta nella sentenza ecclesiastica, si dà atto che è stato assicurato alle parti del giudizio canonico il diritto di agire e resistere, nel rispetto del principio del contraddittorio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento processuale italiano, essendo stati entrambi i coniugi regolarmente citati con congruo anticipo per l’udienza di contestazione della liti e di concordanza del dubbio.
Con sentenza 19.12.2003 il Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure, rispondendo affermativamente al dubbio formulato ha dichiarato che “consta la nullità del matrimonio in esame per grave difetto di discrezione di giudizio e per incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio da parte della donna a norma del can. 1095 n. 2.3 del C.I.C.”
Il decreto del Tribunale Ecclesiastico Regionale di Appello confermativo della pronuncia di invalidità del matrimonio, integra gli estremi della doppia decisione conforme prevista dall’art. 8 n. 2 dell’Accordo citato, alla quale il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha conferito il crisma della esecutività nella qualità di organo superiore di controllo ai sensi della stessa disposizione.
La nullità del matrimonio è stata pronunciata sulla base di un’ampia istruttoria affidata a strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzabili nel processo civile italiano (interrogatorio delle parti, esame dei testimoni informati) che ha condotto il giudice ecclesiastico a ritenere le risultanze probatorie esaurienti ed idonee a comprovare la fondatezza della domanda proposta. E la correttezza, nel merito, del giudizio del giudice ecclesiastico, in correlazione con la disciplina che l’istituto del matrimonio riceve nel diritto canonico, si sottrae al sindacato in sede di deliberazione.
Alla stregua del concordato disposto dell’art. 8 comma 2 lettera c) dell’Accordo, dell’art. 4 lettera b) del Protocollo addizionale, dell’abrogato art. 979 comma primo c.p.c., e dell’attualmente vigente art. 64 lettera g) L. 31 maggio 1995 n. 218, occorre verificare ancora la compatibilità del contenuto e degli effetti della decisione ecclesiastica con l’ordine pubblico italiano, tenuto conto anche “della specificità dell’ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale che in esso ha avuto origine”.
E’ sufficiente al riguardo, ricordare che la situazione giuridica canonistica di cui è stata riconosciuta la sussistenza trova sostanziale corrispondenza nella previsione normativa di cui all’art. 120 c.c. il quale stabilisce che “il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere e di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio”, ponendo come espressione del principio, comune all’ordinamento italiano e a quello canonico, per cui la validità del matrimonio postula il libero e consapevole accordo delle parti. E non osta, alla deliberazione, la ricorrenza di una situazione riconducibile alla preclusione prevista per la nullità del matrimonio civile dall’ultimo comma dello stesso articolo secondo cui “l’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali, rientrando siffatta previsione nel novero di quelle discrepanze tra la disciplina civile e quella canonica che, in quanto non incidenti sui principi essenziali dell’ordinamento statuale né attingenti le regole fondamentali che in esso definiscono l’istituto del matrimonio, non assumono rilevanza in sede di verifica della conformità della sentenza ecclesiastica all’ordine pubblico italiano.
Osservasi ancora che non risulta la contrarietà, sotto alcun profilo, della sentenza di cui si chiede la delibazione ad altra pronuncia emessa da giudice italiano e passata in giudicato. Né risulta la pendenza davanti a giudice italiano preventivamente adito di altro procedimento tra le stesse parti e relativo allo stesso oggetto.
Si accede pertanto, in accoglimento dell’identiche conclusioni formulate dalle parti e in conformità alle conclusioni del P.G. alla dichiarazione dell’efficacia della sentenza ecclesiastica nello Stato Italiano. L’Ufficiale di stato civile provvedere agli adempimenti di sua competenza stabiliti dalla legge.
Non viene richiesta l’adozione di provvedimenti accessori di carattere economico riservati al giudice civile. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in via definitiva, dichiara l’efficacia della Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure 19.12.2003, confermata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale di appello di Torino con decreto 25.11.2004 e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto 6.10.2005 con la quale è stata pronunciata la nullità del matrimonio contratto da M.S. nato a Carloforte il xxx e A.F., nata a Genova xxx con rito concordato in Genova xxx; ordina all’Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di procedere in relazione alla presente sentenza ed al matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio con l’atto n. 69 parte II serie A dell’anno 1989 uff. 1 alla trascrizione e all’annotazione previste dalle vigenti norme sullo stato civile.
Così deciso in Genova, in camera di consiglio il 18 ottobre 2006.
Depositata in cancelleria il 9 novembre 2006.
Autore:
Corte d'Appello - Civile
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Matrimonio concordatario, Nullità, Delibazione, Sentenza ecclesiastica, Incapacità a consentire; Diritto di agire e difendersi in giudizio
Natura:
Sentenza