Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 13 Novembre 2006

Sentenza 09 maggio 2006, n.3387

TAR Lazio. Sentenza 9 maggio 2006, n. 3387: “Diritto di accesso a documenti dai quali sia evincibile l’origine etnica del titolare di concessione di superficie cimiteriale”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sez. II ter

composto dai signori Magistrati:

Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente
Paolo RESTAINO Relatore
Floriana RIZZETTO Correlatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 6357 del 2005, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990, da D. R. V., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanna Martino con domicilio eletto presso la stessa in Roma, Via A. Brofferio n. 3;

C O N T R O

la Soc. […], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Ludovica Poltronieri con domicilio eletto presso la stessa in Roma alla Via Enrico Tazzoli n. 2

e nei confronti

di N.D. e di N.D.

PER L’ANNULLAMENTO

del silenzio diniego di accesso ai documenti amministrativi su domanda presentata alla […] S.p.a. Servizi Funebri e Cimiteriali – dal ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della soc. […] e
Vista la memoria prodotta dalla stessa a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla camera di consiglio del 5 dicembre 2005 il relatore Cons. Paolo Restaino e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con atto del 21.01.1969 il Comune di Roma concedeva al sig. R. D. R. l’area di mq. 4 di superficie n. 5 sita nel riquadro 37 reparto israelitico del Cimitero Verano per uso di tumulazione familiare.
L’attuale ricorrente figlio del sig. D. R. R. nel frattempo deceduto, rappresenta che nel 2003 unitamente agli altri figli del sunnominato concessionario estinto, rilevavano che in un’area di terrapieno situato a ridosso del muretto di delimitazione del campo e di quella oggetto della loro concessione era in corso di realizzazione un monumento funebre nonostante che la stessa area era in precedenza destinata al passaggio sulla quale poco dopo e cioè nel marzo dello stesso anno 2003 veniva collocato un sarcofago di ingenti dimensioni.
Evidenziano che tale sarcofago ostacola e rende gravoso l’accesso all’area non fruita, per concessione, dai Sigg.ri D. R. impedendone l‘uso normale per il posizionamento di fiori e per l’effettuazione della necessaria manutenzione ed appare di ibrida collocazione in quanto avulsa per posizione, dimensione e coloritura, dal contesto archeologico ed ambientale.
Rappresenta l’attuale istante che in data 21.04.2005 richiedeva, all’[…], ai sensi dell’art. 22 della Legge 241 del 1990, l’accesso ai seguenti documenti:
a) domanda con protocollo n. 12147 del 16.04.2003 relativa al progetto di realizzazione di un sarcofago nel riq. 37;
b) atto di concessione n. 5/A del 15.05.2003 relativa al riq. 37 area 56;
c) atto di autorizzazione all’installazione del sarcofago ivi posizionato;
d) atto d’approvazione del progetto da parte della sovrintendenza Archeologica;
e) determinazioni dirigenziali 1135 del 29.04.1999 e 568 del 10.04.2002:
f) nulla-osta Comunità Ebraica.
Riferisce di non aver avuto alcun esito sulla stessa domanda.
Il presente ricorso è stato proposto ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990 dallo stesso Della Rocca Vittorio il quale evidenzia il proprio interesse ad accedere agli atti che hanno consentito la concessione e la realizzazione del sarcofago insistente nel riquadro 37 area 56 al fine di verificare la correttezza della attività amministrativa stante la incidenza negativa della nuova opera sull’uso dell’area in concessione a sé e alla propria famiglia.
Rileva anche la inesistenza di fatti o situazioni impeditive dell’esercizio del diritto di accesso ai suindicati documenti non verificandosi la presenza di alcuna situazione lesiva di altri diritti ovvero di interessi connessi con la tutela della riservatezza.
Il ricorso, contenente le conclusioni dell’attuale istante che chiede la emissione da parte di questo Tribunale di un ordine all’[…] (Servizi Funebri e Cimiteriali) di esibizione dei documenti richiesti, è stato notificato alla stessa […] S.p.A. (oltre che ai Sigg.ri N. D. e N. D.) la quale […] costituitasi in giudizio, rappresentata di aver messo a disposizione del richieste, dopo la sua istanza di accesso del 21 aprile 2005, le determinazioni dirigenziali n. 1135/99 e n. 568/02, che attengono all’approvazione delle integrazioni dei piani di lottizzazione, relativi tra gli altri, al riquadro 37 del reparto israelitico.
Rileva che dal contenuto e dall’esame della planimetrie allegate è possibile conoscere l’ubicazione e la dimensione sia di ogni area destinata alla concessione sia dei manufatti sepolcrali da costituire sui di esse (ivi comprese l’area n. 5 concessa al D. R. e l’area n. 56 ad essa attigua).
Ritiene che attenendo gli altri documenti diversi dalle suindicate determinazioni dirigenziali, ad un procedimento amministrativo riguardante persona (diversa dal ricorrente) destinataria della concessione dell’area per la costruzione individuata negli atti predetti, non si rendeva emergente la necessità dei documenti richiesti per la difesa degli interessi che si pretendono lesi, mentre viene altresì rilevata, per i documenti contenenti dati anagrafici (e fiscali) comportanti la diffusione di notizie attinenti l’origine etnica e la convinzione religiosa dei soggetti interessati alla realizzazione di un sepolcro familiare nel reparto cimiteriale israelita, la prevalenza del diritto alla riservatezza.
Tanto in fatto, rileva il Collegio la manifesta infondatezza della tesi difensiva della resistente soc. […] per quanto concerne la richiesta del ricorrente di ottenere in visione (oltre quelli già esibiti e cioè le determinazioni dirigenziali n. 1135/99 e n. 568/02) anche l’atto di concessione n. 5/A del 15.02.2003 relativo al riquadro n. 37 dell’area cimiteriale 56 e gli atti relativi alla autorizzazione, e approvazione da parte della Sovrintendenza Archeologica, del progetto di installazione di un sarcofago sulla stessa area.
Evidente è l’interesse del ricorrente, in quanto in possesso di concessione rilasciata sin dal 1969 per la costruzione di una tomba sepolcrale per la tumulazione delle salme, già realizzata in un’area cimiteriale vicina a quella oggetto della nuova concessione e delle autorizzazioni rilasciate ad altro soggetto, ad ottenere l’accesso agli atti relativi alle stesse nuove concessioni e autorizzazioni.
Non vale al riguardo la mancata specificazione nella domanda di accesso, pretesa invece dal Comune come dalla memoria di difesa dello stesso, delle ragioni ovvero degli inconvenienti (puntualizzati solo ora dal ricorrente) che la realizzazione della nuova tomba dal Comune autorizzata sull’area data in concessione ad altro soggetto è venuta ad arrecare.
La posizione di interesse dell’attuale istante che lo legittima ad ottenere in visione il nuovo atto concessorio e gli altri atti autorizzatori va individuata “in re ipsa” dall’essere stata concessa ad altro soggetto per la realizzazione di altra tomba una superficie di area cimiteriale (situata vicino alla superficie su cui era già stata, in virtù di concessione risalente al 1969 costruita la tomba familiare dal genitore dell’attuale istante) sulla quale nuova area era stato autorizzato anche un progetto per la realizzazione della attuale tomba.
Tale situazione era conosciuta dall’Amministrazione cui era ben noto il posizionamento della vecchia e della tomba di nuova autorizzazione sulle limitatissime limitrofe superficie dell’area cimiteriale in questione, rendendosi palesemente riconoscibile l’interesse (in capo al richiedente), all’accesso agli stessi atti, senza cioè che fossero necessarie ulteriori specificazioni, nella stessa domanda di accesso, degli inconvenienti o altri impedimenti arrecati dalla nuova tomba.
Né può ritenersi sufficiente a ritenere soddisfatta la istanza di accesso del ricorrente la già avvenuta esibizione delle determinazioni dirigenziali n. 1135/99 n. 568/02.
Le stesse erano limitate la prima ad approvare la delimitazione della superficie del Riquadro 168 e la integrazione dei Riquadri 29 – 36 – 37 del Reparto Israelitico al Cimitero Verano comprendente anche la classificazione delle aree per superficie e per tipo di manufatto da realizzare su ciascuna delle stesse, e la seconda ad integrare i piani di lottizzazione dello stesso Cimitero compreso il Reparto israelitico ma tuttavia in vista delle future concessioni di aree da rilasciarsi con successive determinazioni dirigenziali e seguendo le già esistenti graduatorie.
Erano dunque i provvedimenti (successivamente adottati) relativi alla assegnazione della superficie, nelle sue effettive dimensioni che allo stesso nuovo assegnatario erano state assentite, ai quali il ricorrente chiedeva di accedere e tale suo diritto appare di innegabile evidenza nell’ambito del procedimento appositamente previsto dalla legge n. 241/1990 diretto a rendere ostensibili gli atti e documenti che l’Amministrazione è tenuta ad adottare con osservanza dei principi della correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa.
Né si rendono emergenti impedimenti per la ostensione dei predetti atti, riferibili ad esigenze di tutela della riservatezza che la stessa resistente Amministrazione, nella suindicata memoria di difesa, riconduce alla diffusione di materie attinenti l’origine etnica e la convinzione religiosa dei soggetti interessati alla realizzazione di un sepolcro familiare nel reparto cimiteriale israelita.
E’ sufficiente al riguardo la rilevazione, a prescindere da ogni altra considerazione nel caso di specie, che i documenti contenenti informazioni possono essere considerati come atti destinati a restare segreti ovvero non divulgabili soltanto ove si riveli una loro intrinseca connessione con situazioni di segretezza o riservatezza come tali tutelate dalla legge.
Non è da ritenersi invece che la concessione di una superficie cimiteriale per la realizzazione di una tomba familiare e i provvedimenti delle Autorità che ne autorizzano la costruzione, ove gli stessi rechino esclusivamente i dati anagrafici dei destinatari degli stessi atti, siano sottraibili all’accesso da parte di altro soggetto che evidenzi la propria situazione di interesse allo stesso accesso, soltanto perché dagli stessi dati sia evincibile l’origine etnica (nel caso di specie israelitica) del titolare delle concessioni per l’uso delle stesse superfici come tomba sepolcrale.
La stessa collocazione nel reparto riservato del Cimitero e la stessa adibizione della tomba per la immunazione ogni volta che ricorre tale uso rendono già pubblicamente manifesti i dati (anagrafici ed etnici) di cui viene paventata la divulgazione.
Il ricorso va dunque accolto nei predetti sensi e va pertanto ordinata la esibizione dei documenti relativi al procedimento riguardante gli atti di assenso nominativamente rilasciati ai suoi destinatari, eccettuati quelli che rivelino il carattere di documenti sottratti all’accesso in quanto coperti da vincoli di riservatezza.
Quanto alle spese le stesse vanno poste a carico della resistente […] nella misura nel dispositivo indicata.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione II ter – in accoglimento del ricorso indicato in epigrafe ordina la esibizione dei documenti richiesti dal ricorrente, eccettuati quelli coperti da vincoli di riservatezza.
Condanna la resistente […] al pagamento delle spese relative al presente giudizio che si liquidano in favore del ricorrente nella complessiva misura di €. 1.500 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2005 con l’intervento dei signori magistrati indicati in epigrafe.
Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente
Paolo RESTAINO Consigliere, est.