Sentenza 09 luglio 2012, n.26614
Corte di Cassazione. Sezione II Penale. Sentenza 9 luglio 2012, n. 26614: "Violazione del contraddittorio e diritto all'ascolto".
Antonio Prestipino
Alberto Macchia
Sergio Beltrani – Relatore
Fabrizio Di Marzio
ha pronunciato la seguente
Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la refazione svolta dal consigliere dott. Beltrani;
lette le conclusioni del pubblico ministero, on persona del sost. proc. gen. dott. Montagna, il quale ha chiesto II rigetto dei ricorso;
letta la memoria depositata in data 28/3/2012 per conto degli indagati;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nell'archiviare de plano gli atti nonostante l'opposizione proposta dalla persona offesa, ai sensi del secondo comma dell'art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità (omessa indicazione) dell'oggetto delle investigazioni suppletive eo dei relativi elementi di prova); in difetto, si produce una violazione del contraddittorio che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all'ascolto.
E', conseguentemente, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il Gip abbia emesso decreto di archiviazione, dichiarando inammissibile l'opposizione della persona offesa in realtà ammissibile.
E, nella specie, è proprio questa la situazione verificatasi: a f. 8 dell'opposizione, infatti, l'opponente aveva chiesto l'escussione di don XX, ma il G.i.p. ha dichiarato inammissibile l'opposizione senza dare in alcun modo conto dei motivi della eventuale irrilevanza o della non pertinenza dell'atto di investigazione richiesto, essendosi limitato ad affermare – erroneamente – che l'opponente non aveva indicato indagini suppletive. Sul punto, nulla deducono gli indagati nella memoria depositata, che pongono in parte qua a fondamento della chiesta declaratoria di inammissibilità e della subordinata richiesta di rigetto del ricorso, l'omessa indicazione dell'investigazione suppletiva da parte dell'opponente, in contrasto con quanto emerge ex actis.
Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato provvedimento, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.
Così deciso Il 3 aprile 2012.
Il Presidente Giuliano Casucci
Autore:
Corte di Cassazione - Penale
Dossier:
Libertà religiosa, Italia
Nazione:
Italia
Natura:
Sentenza