Sentenza 09 giugno 2006, n.3451
Consiglio di Stato, Sezione VI. Sentenza 9 giugno 2006, n. 3451: “Valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario: delibera di chiamata in ruolo da parte della Facoltà e provvedimento rettorale di nomina”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da B.S. rappresentato e difeso dall’avv. Anna Maria Nico ed elettivamente domiciliato presso la medesima in Roma, via Cosseria n. 2 (Studio Placidi);
contro
l’Università degli Studi di Bari, in persona del Rettore p.t., ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Bari, Sez. I, 20 maggio
2005 n. 2390;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2005 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani.
Uditi l’avv. dello Stato Melillo e l’avv. Nico;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il prof. B.S., dichiarato idoneo all’esito della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore disciplinare – Letteratura inglese, veniva chiamato nel ruolo dei professori universitari di I° fascia della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bari con deliberazione 14.4.2003.
Alla chiamata della Facoltà non seguiva però il provvedimento di nomina da parte del Rettore stante il divieto di nuove assunzioni previsto per l’anno 2003 dall’art. 34, 4° comma, L. n. 289/2002 e per l’anno 2004 dall’art. 3, 53° comma, L. n. 350/2003.
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 30.11.2004 che autorizzava le assunzioni di personale nelle Università in deroga al divieto di cui alla legge n. 350/2003 il Rettore dell’Università di Bari, con decreto 29.12.2004 n. 13459, disponeva l’inquadramento del prof. B. nel ruolo dei professori ordinari con decorrenza 31.12.2004.
Avverso detto decreto, per la parte in cui fa decorrere gli effetti giuridici della nomina dal 31.12.2004 anziché dalla data della chiamata della Facoltà (14.4.2003), il prof. B. ha proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia, sede di Bari, deducendo censure di violazione ed errata applicazione di legge, nonché eccesso di potere sotto vari profili. Il ricorrente ha tra l’altro sostenuto che la disciplina derogatoria introdotta dal D.P.R. 30.11.2004 avrebbe determinato il venir meno dell’unico ostacolo che impediva la retrodatazione degli effetti giuridici della sua nomina alla data in cui il Consiglio di Facoltà ne aveva deliberato la chiamata (14.4.2003).
Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha respinto il ricorso avendo ritenuto:
– che il D.P.R. 30.11.2004 non ha eliminato il blocco delle assunzioni da parte dell’Università per gli anni 2003 e 2004, limitandosi a prevedere, per il solo anno 2004, una deroga parziale a tale divieto, ove “giustificata da effettive, indilazionabili e motivate esigenze di servizio”;
– che la chiamata in servizio dei vincitori di concorso da parte della P.A. è soggetta alla potestà organizzatoria di quest’ultima, talché può ben essere dilazionata in presenza di impedimenti, anche di carattere finanziario;
– che la scissione tra decorrenza economica e decorrenza giuridica (richiesta dal ricorrente) risulta impedita dal fatto che la costituzione del rapporto tra ricorrente e Università è stata differita “in toto” fino alla data del venir meno del blocco delle assunzioni.
Nei riguardi di detta pronuncia il prof. B. ha interposto appello reiterando i motivi di gravame gia prospettati in primo grado, e che si possono così riassumere:
1) poiché il divieto di nuove assunzioni trova il proprio fondamento nella necessità di evitare aggravi per la spesa pubblica, una volta venuto meno il blocco era obbligo dell’Amministrazione assumere il ricorrente con decorrenza giuridica dalla data di deliberazione della Facoltà;
2) la decorrenza giuridica della nomina dall’1.1.2005 non è giustificata, poiché il Consiglio di Facoltà già in data 14.4.2003 gli aveva riconosciuto il possesso dei requisiti didattici e scientifici necessari per l’assunzione;
3) l’Amministrazione ha omesso ogni istruttoria in ordine alla possibilità di far retroagire gli effetti giuridici della nomina;
4) per effetto della decorrenza attribuita alla nomina del ricorrente, la posizione di questi risulta sperequata rispetto ai docenti risultati idonei a seguito di concorsi svoltisi successivamente;
5) il provvedimento rettorale disattende la proposta di nomina del Consiglio di Facoltà in contrasto con il principio secondo cui questa è vincolante e rispetto ad essa il successivo decreto rettorale costituisce atto meramente esecutivo.
L’appellante ha poi censurato le motivazioni addotte nella sentenza impugnata ribadendo tra l’altro:
– che, venuto meno il blocco delle assunzioni, doveva essere ripristinato il regime ordinario con effetti “ex tunc” (facendo quindi decorrere gli effetti giuridici della nomina dal momento della chiamata della Facoltà);
– che la decorrenza giuridica della nomina era perfettamente scindibile dalla decorrenza economica.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Secondo quanto esposto in narrativa il prof. B., chiamato dalla Facoltà il 14.4.2003 ma inquadrato nel ruolo nei professori ordinari solo a decorrere dal 31.12.2004 per l’intervento blocco delle assunzioni, pretende la retrodatazione della nomina ai soli effetti giuridici dalla data in cui era stato chiamato dalla Facoltà.
La tesi sostenuta dal ricorrente, sia in primo grado che nel presente giudizio, è che l’accertato possesso dei requisiti per l’assunzione già nell’anno 2003, e l’impossibilità di procedere alla sua nomina stante il “blocco finanziario”, fanno sì che, venuto meno l’ostacolo del divieto delle assunzioni in virtù del D.P.R. 30.11.2004, egli debba essere assunto con decorrenza giuridica dalla data in cui il Consiglio di Facoltà ha deliberato di chiamarlo a ricoprire il posto di professore ordinario.
Non trattandosi di un divieto assoluto di assunzione, ma di un blocco circoscritto alle sole nomine in ruolo che comportino un aumento della spesa pubblica (non contenibile nei limiti di spesa previsti dalla legge) l’Amministrazione universitaria, una volta venuto meno l’unico ostacolo che impediva l’assunzione del prof. B. avrebbe dovuto assumere il medesimo con decorrenza economica dal 31.12.2004 (data di inizio della prestazione), ma giuridica dalla data 14.4.2003 in cui, accertata da parte della Facoltà le sussistenza dei requisiti necessari per la nomina, egli avrebbe dovuto essere assunto ove non fosse intervenuto il “blocco”.
Siffatta prospettazione si presta ad un duplice ordine di rilievi.
Anzitutto non può essere condiviso il ruolo che nell’ambito del procedimento di nomina viene assegnato, rispettivamente, alla deliberazione della Facoltà ed al decreto rettorale.
Deve cioè escludersi che il provvedimento rettorale possa essere considerato come atto meramente esecutivo della delibera di chiamata della Facoltà, come invece sostenuto dal ricorrente.
È infatti palese che con tale delibera la Facoltà esprime la volontà di avvalersi della prestazione del docente, avendone verificato positivamente i requisiti scientifici e didattici; ma per la costituzione del rapporto non può mancare l’accertamento delle ulteriori condizioni concernenti la possibilità di inquadramento nei ruoli del personale docente universitario, anche in relazione alle disponibilità finanziarie.
A questa finalità corrisponde la determinazione rettorale che dunque concorre, in stretta concessione con la delibera della Facoltà, alla produzione degli effetti costitutivi del rapporto e non può essere qualificata come atto meramente esecutivo.
Se così è, gli effetti dell’inquadramento a professore ordinario non possono che decorrere dal momento in cui il Rettore, a completamento della fattispecie procedimentale, adotta il decreto rettorale di nomina avendo riscontrato la sussistenza di tutte le condizioni, soggettive ed oggettive, che consentono l’assunzione del docente.
La circostanza dunque che già alla data del 14.4.2003 il prof. B. avesse conseguito la chiamata da parte della Facoltà non può di per sé costituire titolo per ottenere la retrodatazione della nomina, seppure ai soli fini giuridici.
Sotto altro profilo deve osservarsi – come rilevato anche dal giudice di prime cure – che l’intervenuta deroga al blocco delle assunzioni non poteva che esplicare la sua efficacia per l’avvenire, con ciò rimanendo ferma la impossibilità di costituire rapporti di lavoro per il periodo in cui il blocco stesso era stato operativo; né può assumere alcun rilievo il fatto che il blocco sia stato stabilito solo per finalità di contenimento della spesa, giacché anche una retrodatazione della nomina ai soli fini giuridici si tradurrebbe in un maggiore onere finanziario per l’Amministrazione.
In definitiva sono infondate le censure prospettate avverso la mancata retrodatazione della nomina a professore ordinario del prof. B. e, dovendosi pertanto condividere le conclusioni della sentenza impugnata, l’appello in esame deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in
epigrafe indicato.
Autore:
Consiglio di Stato
Dossier:
Diritto ecclesiastico & Diritto canonico
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Assunzioni, Università, Professori di prima fascia, Blocco finanziario, Chiamata in ruolo, Provvedimento rettorale
Natura:
Sentenza