Sentenza 08 ottobre 1988
Tribunale di Venezia. Sentenza 8 ottobre 1988.
(Omissis)
Fatto
A partire dal 3 agosto 1988 sono pervenute alla procura della repubblica e all’ufficio istruzione di Venezia numerose denunce e richieste di sequestro nei confronti del film “L’ultima tentazione” del regista Martin Scorsese in programmazione per il giorno 7 settembre 1988 nell’ambito della XLV mostra del cinema organizzata dalla biennale di Venezia presso le sale di proiezione del Lido di Venezia.
In data 31 agosto 1988 veniva disposta dal pubblico ministero di Venezia la proiezione della pellicola cinematografica “The last temptation of Christ” presso la sala “Pasinetti” del Lido di Venezia, proiezione che avveniva lo stesso giorno alla presenza di magistrati dell’ufficio del pubblico ministero e dell’ufficio istruzione di Venezia, nonché alla presenza di pubblico selezionato dai rappresentanti dell’ente biennale.
Poiché questa proiezione veniva effettuata con i dialoghi ancora nella originale lingua inglese, senza alcuna forma di traduzione in lingua italiana, il 2 settembre 1988 il pubblico ministero incaricava un perito – conoscitore della lingua inglese – di procedere all’ascolto delle tre cassette foniche fornite alla biennale lo stesso 2 settembre, al fine di verificare “se il tenore dei dialoghi in lingua inglese corrispondeva alla traduzione” delle sceneggiature dattiloscritte già esibite e prodotte dai responsabili della biennale.
L’accertamento consentiva di verificare l’esistenza di alcune inesattezze e di alcune incompletezze, secondo quanto emerge dagli atti processuali.
Il 3 settembre 1988 il pubblico ministero redigeva e faceva pervenire a questo ufficio la richiesta di decreto di archiviazione ex art. 74 c.p.p. in atti.
Il 5 settembre 1988 questo giudice istruttore disponeva la formale istruzione nei confronti del regista Martin Scorsese e del presidente della biennale Paolo Portoghesi, con l’ordinanza in atti emessa ex art. 74, penultimo comma, c.p.p. per l’ipotesi di reato di cui all’art. 402 c.p.
Il 6 settembre 1988 venivano richiesti una serie di urgenti accertamenti preliminari alla questura di Venezia, che rispondeva con rapporto del 17 settembre 1988.
In data 19 settembre 1988 veniva disposto il formale deposito atti ex art. 369 c.p.p. e il pubblico ministero in data 6 ottobre 1988 chiedeva il proscioglimento “perché il fatto non sussiste” nei confronti di Martin Scorsese e di Paolo Portoghesi, contro i quali il 30 settembre 1988 erano state presentate delle dichiarazioni di costituzione di parte civile ad opera dell’avvocato Agostino Greggio, in proprio e quale procuratore speciale dell’associazione “Segretariato nazionale reagire per la difesa morale dell’uomo”, nonché da Maria Pia Dal Canton, Arianna Lazzarato, Giovanni Barbaresco e Giuseppe Tomaselli.
La sera del 6 ottobre 1988 avveniva in Mestre e in Venezia la prima proiezione in una ordinaria sala cinematografica della pellicola in questione.
In data 7 ottobre 1988 veniva disposto il deposito-atti ex art. 372 c.p.p. e, in pari data, il difensore di Scorsese e di Portoghesi rinunciava ai termini spettantigli ex lege.
Diritto
1. – Unica fattispecie di reato astrattamente configurabile in relazione alla pellicola cinematografica in questione, a seguito di tutte le denunce presentate, è quella di cui all’art. 402 c.p.: il vilipendio della religione cattolica.
Sia l’etimologia latina (vilis-pendere: giudicare di poco valore, tenere a vile, offendere, disprezzare) che le interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali del termine “vilipendere” concordano nell’attribuire al vocabolo il significato di “volontà di recare offesa”, “manifestazione sostanzialmente dispregiativa”, “esposizione al ludibrio e allo scherno con manifestazioni oltraggiose” di vario genere nei confronti dei valori etico-spirituali della religione cattolica.
Sorvolando – in questo contesto e per ovvi motivi – su tutte le disquisizioni e le contestazioni (con aspetti pure di legittimità costituzionale) aventi ad oggetto la conferma o meno della religione cattolica quale religione di Stato (circostanza peraltro esclusa già dal protocollo addizionale all’accordo del 18 febbraio 1984 tra lo Stato italiano e la Santa sede) e la sua tutela privilegiata in quanto tale anche alla luce della nuova normativa concordataria, l’esame del giudice deve limitarsi a valutare se nella rappresentazione della figura del Cristo, così come effettuata dal regista Martin Scorsese, sussistano i presupposti per poter parlare di offesa, oltraggio, scherno, disprezzo nei confronti della religione cattolica.
Premesso che in ogni caso non appare certamente essere intenzione del regista quella di affrontare e risolvere dogmi o questioni filosofico-teologiche di alcun genere, questo giudice istruttore ritiene che nella trasposizione cinematografica dell’opera dello scrittore greco Nikos Kazantzakis si sia voluta presentare la figura del Cristo nella sua doppia natura (umana e divina), con un maggior rilievo attribuito all’aspetto umano e con la sottolineatura delle esperienze, dei desideri, dei drammi, delle tensioni e anche delle tentazioni del Cristo-uomo. Lungi dall’essere blasfemo, il film di Scorsese cerca di riproporre – con scene alle volte fortemente drammatiche, alle volte addirittura grottesche o ridicole – le contrapposizioni ed i contrasti tra la natura divina e quella umana del Cristo, quest’ultima per di più caricata di tutte le vicissitudini, le pulsioni e i travagli dell’uomo contemporaneo. In tale tentativo cinematografico, si assiste alla rappresentazione della vita di un uomo (perché Cristo è veramente uomo) che in quanto tale prova ogni genere di sentimenti (quali l’affetto, l’ira, la rabbia, la dolcezza, la tristezza, l’angoscia, lo sgomento, lo sconforto) e non si capisce perché – secondo l’ottica dei denuncianti – questo uomo non potrebbe o non dovrebbe provare uno dei sentimenti più naturali e cioè l’amore per una donna. Tanto più – e ciò si dice in riferimento anche alla più rigida morale cattolica – se questo amore sfocia in un rapporto coniugale e nella procreazione di figli, secondo quanto rappresentato nel film di Scorsese.
E ancora. Più che una tentazione, quella contestata sembra essere la raffigurazione di un desiderio, fuggevole e della durata di un attimo, anzi di un sospiro, perché sulla croce il Cristo, preso dallo sconforto, incrociando lo sguardo di Maria Maddalena, immagina quale potrebbe essere (o essere stata) la sua vita con lei: il tutto, appunto, nel tempo di un sospiro, tra l’invocazione “Eli, Eli” e la supplica di non abbandono: “Lema Sabactani”. E il ritorno alla scena della morte in croce, anziché rendere oltraggiose le precedenti scene della tentazione-desiderio, contribuisce a rendere semmai ancora più pregevole e meritevole il sacrificio della crocefissione.
Veramente, non si comprende cosa ci possa essere di delittuoso in una tal rappresentazione, tanto più ove si consideri il superamento della tentazione-desiderio da parte del Cristo.
È ben vero che queste scene sicuramente non sono conformi all’insegnamento della Chiesa cattolica. È anche vero, peraltro, che non sono una invenzione estemporanea e gratuita del regista americano, trovando invece spunti e riferimenti sia in vecchie (e nuove) diatribe di carattere teologico, sia in ormai millenari racconti e novelle “popolari”, sia parzialmente nei Vangeli stessi. Non sono certo una invenzione di Scorsese le conoscenze femminili del Cristo (tra le quali quella di Maria Maddalena “posseduta da sette diavoli” e Giovanna, ricca signora che abbandonò il marito) che fecero definire nel secondo secolo al filosofo Celso “gente di malafama” quella che accompagnava il Cristo. Inoltre, a tutti sono noti gli aspri contrasti sorti attorno alla sua duplice natura, contrasti che giunsero al loro culmine con il movimento gnostico e docetista e che imposero più volte in sede di concilio la riaffermazione di tale duplice natura (concilio di Calcedonia del 451 d.C.: “in duabus naturis inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter agnoscendum”; conc. Cost. III: “ita et humana eius voluntas deificata non est perempta”; conc. Vatic. II – Costit. Gaudium et Spes: “ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con mente d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo”).
Se poi, addirittura, pensiamo al fatto che l’eretico Marcione definì “seduttore di donne” il Cristo o pensiamo ai redattori dei vari vangeli apocrifi e gnostici (ove tale Salomé, rivolto a Gesù disse: “sei venuto nel mio letto e hai mangiato alla mia tavola” e ove si legge che Gesù amava Maria Maddalena più di tutti gli altri discepoli e che “la baciava spesso sulla bocca”) e se si ricorda come esistano luoghi di pellegrinaggio nel Kashmir ove il Cristo sarebbe vissuto con una donna che gli diede dei figli prima di morire, ci si rende conto che non ha senso giuridico alcuno isolare alcune scene del film di Scorsese, dar loro quasi un riconoscimento di assoluta novità e invenzione e bollarle come penalmente rilevanti in senso delittuoso, in quanto volutamente oltraggiose, anche perché la tentazione in sé, come insegna la stessa morale, non è “peccato”, costituendo anzi il suo superamento un merito spirituale maggiore.
Queste considerazioni sarebbero sufficienti ad escludere la sussistenza di qualsiasi fattispecie penalmente rilevante con particolare riferimento al reato di vilipendio. Peraltro, appare opportuno continuare nella disamina dei problemi sorti con la prima proiezione pubblica del film in questione, affrontandone – seppur sinteticamente – gli aspetti di carattere costituzionale anche in relazione alla nuova normativa concordataria, cui fanno riferimento alcuni dei denuncianti.
2. – La Costituzione della repubblica italiana potrebbe essere definita un inno alla libertà, riconosciuta sotto ogni forma, ogni manifestazione e ogni aspetto a qualsiasi uomo. Con riferimento, in particolare, all’aspetto religioso, fin dall’art. 2 viene eliminata ogni distinzione tra cittadini a causa – tra l’altro – della religione, vengono definite “egualmente libere davanti alla legge” tutte le confessioni religiose (art. 8), viene garantita l’indipendenza e la sovranità della Chiesa cattolica (e anche dello Stato: il che significa che rimane fermo il principio della competenza da parte dello Stato per la determinazione dell’oggetto della sua giurisdizione).
Inoltre, tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e “di farne propaganda” (art. 19) e “hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” (art. 21).
Infine, “l’arte e la scienza sono libere” (art. 33).
Di fronte a norme, seppur di natura costituzionale, così precise e chiare ogni commento appare superfluo e, per tornare al caso di specie, si ritiene indubitabile che la rappresentazione cinematografica denunciata rientri in quell’esercizio del diritto di libera manifestazione del proprio pensiero e di libera discussione in materia religiosa (con nessuna intenzione o configurazione balsfema), garantito dalla Costituzione in quanto tale e in quanto espressione artistica.
D’altra parte, sostenere il contrario contrasterebbe pure con il principio – ormai anche storicamente consacrato – della libertà religiosa e della libera discussione in materia religiosa riaffermato, oltre che dal nuovo concordato, anche dalla precedente l. n. 1159 del 24 giugno 1929 (“la discussione in materia religiosa è pienamente libera”: art. 5), che a sua volta ha ribadito quanto sancito dall’art. 2 della legge piemontese delle guarentigie del 1848. Poiché, poi, sono gli stessi denuncianti a chiedere il sequestro del film con un richiamo esplicito alla tutela garantita alla religione cattolica dal nuovo concordato, appare opportuno approfondire anche tale aspetto della questione. Emerge, allora, con tutta evidenza come nemmeno con questo richiamo normativo sia possibile accogliere le richieste dei denuncianti che si appalesano sempre più giuridicamente insussistenti. Infatti, fin dal preambolo, il nuovo concordato del 18 febbraio 1984 fa ripetutamente ed esplicitamente rinvio ai concetti innovativi e agli “sviluppi” del concilio Vaticano II, i cui documenti, decreti e costituzioni sono pieni di significative espressioni in tal senso.
A titolo di esempio, basti ricordare le seguenti, che esprimono chiaramente la volontà più assoluta di rispetto e di non interferenza nel “libero pensiero” altrui:
– “…la dignità dell’uomo richiede che egli agisca secondo scelte consapevoli e libere…e non per un cieco impulso interno o per mera coazione esterna” (Gaudium et Spes);
– “il rispetto e l’amore deve estendersi pure a coloro che pensano o operano diversamente da noi nelle cose sociali, politiche e persino religiose” (cit.);
– “…nella stessa Chiesa promuoviamo la mutua stima, rispetto e concordia, riconoscendo ogni legittima diversità, per stabilire un dialogo sempre più profondo” (cit.);
– “nella Chiesa tutti…sia nelle varie forme della vita spirituale, sia nella diversità dei riti liturgici, anzi, anche nella elaborazione teologica della verità rivelata…serbino la debita libertà, in ogni caso poi rispettino la carità (decreto Unitatis redintegratio);
– “questo concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha diritto alla liberà religiosa…in materia religiosa nessuno sia forzato…questo diritto deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell’ordinamento giuridico della società (dichiarazione “Dignitatis humanae”);
– “…la persona nella società deve essere immune da ogni umana coercizione in materia religiosa” (ult. cit.).
Di fronte a richiami così espliciti e numerosi quanto meno alla tolleranza, appare fuor di luogo ogni richiesta da parte di cattolici (e/o sedicenti tali) di un intervento coercitivo e punitivo dello Stato, tanto più appellandosi al nuovo concordato e quindi al Concilio ecumenico Vaticano II. Accogliere queste richieste appare assolutamente anti-giuridico e anti-sociale e significherebbe fare regredire la storia di secoli, fino ai tempi più bui non solo delle ingerenze tra Stato e Chiesa, ma addirittura delle intolleranze e delle guerre per motivi di religione.
D’altra parte, le proiezioni alla mostra del cinema di Venezia erano riservate ad un pubblico maggiorenne, mentre quelle nelle ordinarie sale cinematografiche sono state vietate ai minori di quattordici anni, limite adeguato secondo quanto ritenuto dalla competente commissione amministrativa di censura.
Per tutto quanto fino ad ora motivato, va disposto il rigetto delle varie istanze di sequestro penale e il proscioglimento con formula piena.
Per quanto concerne le dichiarazioni di costituzione di parte civile, si fa espresso rinvio al provvedimento adottato in data di ieri.
(Omissis)
Autore:
Tribunale
Dossier:
Tutela penale
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Sequestro, Tentazione, Rapporto coniugale, Natura umana, Natura divina, Scherno, Oltraggio, Proiezione, Pellicola, Cristo, Procreazione, Normativa concordataria, Vilipendio, Offesa, Tutela privilegiata, Religione Cattolica
Natura:
Sentenza