TAR Lombardia. Sez. II, sentenza 8 novembre 2013, n. 2485: "Attrezzature religiose destinate al culto islamico e pianificazione urbanistica".
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 364 del 2012, proposto da:
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ISLAMICA TICINESE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Travi ed Elena Travi, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale in Milano, Via Corridoni n. 39;
contro
COMUNE DI SESTO CALENDE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Colombo, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale in Milano, Via Corridoni n. 39;
PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente p.t., non costituita;
per l'annullamento
del Piano di Governo del Territorio del Comune di Sesto Calende, approvato dal Consiglio Comunale di Sesto Calende con delibera 12 agosto 2011 n. 32;
della delibera consiliare 20 aprile 2009 n. 21 di adozione del Piano di Governo del Territorio impugnato;
della delibera consiliare 19 dicembre 2009 n. 71 con cui sono state introdotte modificazioni al piano adottato;
del rigetto delle osservazioni presentate dalla ricorrente in data 4 luglio 2011, prot. N. 18509, respinte con la delibera 12 agosto 2011 n. 32 cit.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sesto Calende;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Associazione Comunità Islamica Ticinese, odierna ricorrente, è un’associazione, con sede nel territorio del Comune di Sesto Calende, che ha come scopo quello di promuovere iniziative culturali e religiose riguardanti la cultura e la fede islamica.
2. Con il presente ricorso impugna il Piano di Governo del Territorio del predetto Comune, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12 agosto 2011, nella parte in cui non individua alcuna area da destinare ad attrezzature religiose per il culto islamico.
3. Si è costituito in giudizio, per opporsi all’accoglimento del gravame, il Comune di Sesto Calende.
4. In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
5. Tenutasi la pubblica udienza in data 10 ottobre 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, essendo meritevoli di accoglimento i motivi primo e terzo, aventi carattere assorbente.
7. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 70 e 72 della l.r. n. 12/2005 i quali, a dire della ricorrente, imporrebbero ai Comuni di destinare aree a funzioni religiose qualora sul loro territorio (come accade per il Comune di Sesto Calende) siano localizzate associazioni adeguatamente rappresentative che abbiano manifestato alle amministrazioni l’interesse a realizzare attrezzature destinate al culto.
8. Con il terzo motivo, la ricorrente evidenzia che, qualora si ritenesse che le suddette norme non sanciscano un vero e proprio obbligo, cionondimeno dovrebbe ritenersi che le amministrazioni, nel procedere al vaglio delle richieste avanzate dagli enti religiosi, dovrebbero attenersi ai principi generali che governano l’attività discrezionale della pubblica amministrazione; le scelte dovrebbero pertanto essere adeguatamente motivate e orientate da criteri di ragionevolezza. Nel caso concreto il Comune di Sesto Calende non si sarebbe attenuto a tali prescrizioni, adducendo quali elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza formulata dalla ricorrente (tesa ad ottenere la destinazione di un’area ad attrezzature religiose per il culto islamico) ragioni pretestuose ed obiettivamente prive di consistenza.
9. Il Collegio osserva quanto segue.
10. Stabilisce l’art. 70, comma primo, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 che “la Regione ed i Comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica”.
11. Aggiunge il secondo comma dello stesso articolo che “le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose come tali qualificate in base a criteri desumibili dall'ordinamento ed aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del comune ove siano effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo, ed i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e previa stipulazione di convenzione tra il comune e le confessioni interessate”.
12. Per quanto riguarda specificamente la materia della pianificazione urbanistica, viene in rilievo l’art. 72 della stessa l.r. n. 12/2005. Stabilisce il primo comma di questa norma che “nel piano dei servizi e nelle relative varianti, le aree che accolgono attrezzature religiose, o che sono destinate alle attrezzature stesse, sono specificamente individuate, dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70”.
13. Aggiunge il secondo comma che “le aree destinate ad accogliere gli edifici di culto e le altre attrezzature per i servizi religiosi (…) sono ripartite fra gli enti che ne abbiano fatto istanza in base alla consistenza ed incidenza sociale delle rispettive confessioni”.
14. Da queste norme si ricava che ciascun comune è tenuto ad individuare nel Piano dei Servizi aree da destinare a servizi religiosi. Si tratta, come ha messo in luce la dottrina, di un vero e proprio obbligo funzionale a garantire alla popolazione la possibilità di esercitare le pratiche di culto mediante la realizzazione sul territorio di attrezzature all’uopo destinate.
15. L’obbligo tuttavia riguarda esclusivamente il dato complessivo, nel senso che ogni comune deve avere nel proprio territorio aree destinate alle suddette funzioni.
16. Non necessariamente invece debbono essere accolte tutte le richieste formulate dai singoli enti interessati.
17. In proposito va rilevato che, come si è visto, in base agli artt. 70 e seguenti della l.r. n. 12/05, l’individuazione ed il dimensionamento delle aree cui assegnare funzioni religiose vengono effettuati sulla base delle richieste formulate dagli enti delle confessioni presenti sul territorio comunale.
18. Il comune ha certamente l’obbligo di valutare tutte le richieste ma, una volta effettuata la valutazione, ben potrà, se sussistono fondate ragioni, non accoglierne alcune: ad esempio potrà non accogliere le richieste presentate da soggetti privi dei requisiti indicati dalla legge o che ritenga immotivate in rapporto alla dimensione della presenza delle confessioni sul proprio territorio.
19. Diviene dunque fondamentale, ai fini della soluzione della presente controversia, stabilire quali siano i requisiti che la legge impone al richiedente affinché la sua richiesta possa essere accolta.
20. La norma che viene in rilievo a questo proposito, con specifico riferimento agli enti appartenenti a confessioni diverse dalla confessione cattolica, è il secondo comma dell’art. 70 cit.
21. Come si è visto, in base a tale norma, le disposizioni che dettano la disciplina sopra illustrata si applicano agli enti che cumulano i seguenti requisiti: a) deve trattarsi di enti di confessioni religiose; b) aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del comune; c) i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali; d) che appartengano ad una confessione che abbia stipulato con il comune una apposita convenzione.
22. Dalla lettura di tale disposizione si ricava innanzitutto che le finalità religiose dell’ente non sono sufficienti a conferire ad esso la legittimazione a formulare le richieste di cui si discute. Tale requisito è sì prescritto dall’art. 70 cit., ma esso, come anticipato, deve cumularsi con gli altri requisiti sopra indicati, fra i quali va posto in evidenza, ai fini della soluzione della presente controversia, quello dell’appartenga ad una confessione che abbia stipulato una convezione con il comune.
23. Sul punto sono necessari alcuni chiarimenti.
24. Innanzitutto va evidenziato che, in base alla norma, la convenzione non deve intervenire fra il comune e l’ente della confessione, ma direttamente con quest’ultima (anche se potrebbe accadere che la confessione sia rappresentata dall’ente che ne costituisce organo).
25. In secondo luogo, è opinione del Collegio che tale convenzione debba riguardare esclusivamente aspetti che hanno risvolti sui piani urbanistico ed edilizio, non potendo le autorità locali incidere su aspetti che attengono squisitamente alle pratiche di culto o ad altri elementi direttamente espressivi della libertà religiosa garantita dall’art. 19 della Costituzione (il quale, è bene evidenziarlo, vieta solo le pratiche di culto contrarie al buon costume, lasciando per il resto la più ampia libertà).
26. Quello illustrato è il quadro giuridico di riferimento su cui innesta la vicenda che ha dato origine alla causa in esame.
27. Nel caso concreto il Comune di Sesto Calende ha negato la possibilità di destinare una porzione del proprio territorio ad attrezzature religiose per il culto islamico evidenziando, da un lato, il forte impatto sociale che tale destinazione avrebbe provocato e, da altro lato, la mancata stipulazione, da parte dell’ente richiedente, della convenzione prevista dall’art. 70, comma secondo, cit. (cfr. doc. 6 di parte resistente).
28. Tali argomentazioni non sembrano tuttavia, nella specie, decisive.
29. Per ciò che concerne l’impatto sociale, deve osservarsi che la normativa regionale non subordina (né potrebbe farlo, pena la sua incostituzionalità) la possibilità di destinare aree ad attrezzature religiose al gradimento od alla condizione della “tolleranza sociale” da parte della maggioranza della popolazione residente. Stabilisce l’art. 19 della Costituzione che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa ed esercitarne in privato o in pubblico il culto: la garanzia di tale diritto, che implica quella di poter realizzare attrezzature religiose (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 195 del 27 aprile 1993), riguarda tutti i soggetti, e quindi anche coloro che appartengono a minoranze; essa deve essere, perciò, assicurata anche se non vi è il gradimento della “maggioranza” della popolazione, la quale non può, con il proprio volere, comprimere le libertà fondamentali dell’individuo sancite dalla Costituzione (si realizzerebbe, in caso contrario, quel fenomeno che la dottrina definisce “tirannia della maggioranza” e che la Carta fondamentale intende invece scongiurare).
30. Nelle memorie dell’Amministrazione si paventa la sussistenza di una causa di inammissibilità del ricorso, evidenziando che la suddetta causa ostativa era già stata opposta alla ricorrente in sede di rigetto di una osservazione da essa presentata nel corso della procedura di approvazione di una variante al previgente PRG, rimasto inoppugnato.
31. L’eccezione è priva di pregio, in quanto la mancata impugnazione del previgente PRG non può certo precludere la proposizione di un ricorso avverso il nuovo atto di pianificazione urbanistica (in questa sede viene impugnato il PGT) che ne riproduca i vizi.
32. Per quanto riguarda invece la mancata stipula della convezione, parte ricorrente ha adeguatamente dimostrato (producendo copia della bozza di convenzione sottopostale a suo tempo dal Comune) che ciò è dipeso dal fatto che tale bozza riguardava aspetti che nulla avevano a che fare con gli interessi urbanistici ed edilizi del Comune, ma che incidevano direttamente o sulle pratiche del culto, pretendendo di condizionarne la morfologia (emblematica è la previsione riguardante l’obbligo di utilizzo della lingua italiana), ovvero su aspetti organizzativi dell’ente (in tal senso la previsione riguardante l’obbligo di garantire alla componente femminile la partecipazione alle scelte organizzative).
33. Si tratta, come detto, di aspetti intimamente connessi al diritto di libertà religiosa che, per tale ragione, non possono essere oggetto di disciplina convenzionale e che, a maggior ragione, non possono essere disciplinati da una convenzione avente finalità urbanistiche quale quella contemplata dall’art. 70, comma secondo, della l.r. n. 12/2005.
34. Si deve pertanto ritenere che il rifiuto alla stipula fosse giustificato e che quindi il Comune di Sesto Calende non potesse addurre tale elemento quale causa ostativa all’accoglimento dell’istanza formulata dalla ricorrente.
35. Nella memoria dell’amministrazione si deduce inoltre che, in realtà, la previgente convenzione sarebbe stata sottoposta ad un soggetto diverso dall’attuale ricorrente, il quale avrebbe manifestato il desiderio di ottenere la destinazione di un’area ad attrezzature religiose solo in sede di presentazione di osservazioni al PGT.
36. Il Collegio deve osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, l’Associazione Culturale Islamica Ticinese è la medesima associazione cui in passato era stata sottoposta la bozza di convenzione ed è il medesimo soggetto che da tempo manifesta al Comune il desiderio di reperire un’area ove esercitare le pratiche del culto islamico. Non rileva a contrario la diversa denominazione assunta in passato dall’ente (“Associazione Culturale Islamica di Sesto Calende”), giacché la ricorrente ha dimostrato che le due denominazioni si riferiscono in realtà al medesimo soggetto: decisivi in tal senso sono i documenti depositati in giudizio, dai quali si desume l’identità del codice fiscale e la presenza, in alcune pagine del libro dei soci (doc. 5 di parte ricorrente), di timbrature che riportano entrambe le denominazioni.
37. Per queste ragioni si deve ritenere che i motivi in esame siano fondati e che, quindi, il ricorso debba essere accolto. Va pertanto disposto l’annullamento del PGT del Comune di Sesto Calende nella parte in cui non destina alcuna area ad attrezzature per il culto islamico, con obbligo per il Comune medesimo di rivalutare, tenendo in considerazione i rilievi sopra svolti, l’istanza formulata dalla ricorrente.
38. Stante la peculiarità della vicenda, sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate, fermo l’onere di cui all’art. 13, comma 6 bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore
Concetta Plantamura, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)