Sentenza 08 maggio 2008, n.2105
Consiglio di Stato. Sentenza 8 maggio 2008, n. 2105: “Sessione riservata di esami di abilitazione ed insegnamento relativo a materia alternativa all’ora di religione”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3570 del 2003, proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliato presso gli uffici della medesima, in Roma, via dei Portoghesi n.12;
contro
…, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Valentino e dall’avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, salita S. Nicola da Tolentino 1/b;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione III bis n.8383/02 in data 7 ottobre 2002, resa tra le parti;
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione e le memorie della parte appellata;
visti gli atti tutti della causa;
alla pubblica udienza del 29 gennaio 2008, relatore il consigliere Domenico Cafini, udito l’avv. dello Stato De Felice;
ritenuto e considerato, in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il prof. … chiedeva, con ricorso proposto al TAR per il Lazio, l’annullamento del decreto 8.4.2002 n.15478, con cui il Dirigente del Centro Servizi Amministrativi (C.S.A,) di Roma dell’Ufficio regionale scolastico per il Lazio, aveva disposto l’esclusione del ricorrente dalla sessione riservata di esami, indetta con l’O.M. n.1 del 2.1.2001 (per la provincia di Roma), finalizzata al conseguimento dell’abilitazione per la classe di concorso A044 e di tutti gli altri atti ad esso connessi, esclusione motivata dal fatto che il detto docente aveva prestato i 360 giorni di servizio richiesti dalla citata ordinanza, ed indicati all’art. 2 dell’O.M. n.153/1999, in attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica, non considerata, al comma 4 del predetto art.2, come servizio effettuato in posto di ruolo o relativo a classe di concorso e, quindi, non valido ai fini dell’ammissione alla sessione riservata d’esami.
1.1. L’adito TAR, definendo il giudizio nella fase cautelare con sentenza succintamente motivata, accoglieva il ricorso, ritenendolo fondato, in quanto il provvedimento impugnato si basava su un presupposto corretto (ossia che l’insegnamento della religione non è considerato su posto di ruolo o relativo a classe di concorso ai sensi dell’art. 2, comma quarto, dell’O.M. 153 del 1999), ma estraneo, tuttavia, alla fattispecie in esame, atteso che l’insegnamento, oggetto della sanatoria in questione, era avvenuto in regolare classe di concorso ed in quanto doveva ritenersi del tutto ininfluente la circostanza che l’insegnamento fosse avvenuto in sostituzione della religione, al quale l’alunno non aveva inteso partecipare per una propria scelta.
1.2. Avverso tale sentenza è stato interposto l’odierno appello, con il quale il Ministero ricorrente si è limitato ad osservare:
– che il provvedimento impugnato in primo grado era stato adottato nei confronti dell’interessato in quanto lo stesso aveva svolto, nel periodo previsto dalla legge n.124/1999, attività alternative alla religione cattolica, servizio espressamente non ritenuto utile dall’art. 2, capoverso, dell’O.M. n.153/1999 (secondo cui “i servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica non sono validi ai fini dell’ammissione alla sessione riservata d’esami in quanto né prestati su posti di ruolo né relativi a classi di concorso”);
– che tale disposto rispecchiava esattamente quanto previsto dall’art.2, comma 4, della legge n.124/1999, per il quale il “servizio deve essere prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio”;
– che – pur dovendosi rilevare che il candidato in questione aveva prestato servizio con il possesso del titolo specifico – la qualità del servizio reso dal medesimo non era, tuttavia, corrispondente ad alcun posto di cattedra previsto dalla pianta organica delle istituzioni statali;
– che, infine, le disposizioni richiamate non potevano lasciare spazi ad interpretazioni favorevoli alla tesi esposta dal docente interessato.
Ricostituitosi il contraddittorio nella presente fase giudiziale, la parte appellata ha replicato, con due memorie, ai rilievi ex adverso dedotti, concludendo per la reiezione dell’impugnazione, in quanto inammissibile, per la genericità dell’unico motivo addotto, e, comunque, nel merito, infondata.
1.3. La causa è stata, infine, assunta in decisione alla pubblica udienza del 29 gennaio 2008.
2. Con l’impugnata sentenza il TAR per il Lazio ha accolto il ricorso proposto dal prof. … avverso il provvedimento del Dirigente del C.S.A. di Roma, relativo alla sua esclusione dalla sessione riservata di esami di abilitazione per l’insegnamento nelle scuole statali, indetta con O.M. n. 153 del 15.6.1999 in attuazione dell’art. 2 della legge 3.5.1999, n. 124, nonché avverso tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenziali, ritenendo l’atto impugnato basato su presupposto estraneo alla fattispecie in esame, atteso che l’insegnamento, oggetto della prevista sanatoria, era avvenuto in regolare classe di concorso, essendo, comunque, ininfluente la circostanza che l’insegnamento fosse avvenuto in sostituzione della religione.
2.1. Nel chiedere la riforma di tale sentenza, l’Amministrazione scolastica rileva, nell’odierno appello, che l’atto oggetto del gravame di prime cure era motivato dal fatto che il docente menzionato aveva svolto, nel periodo previsto dalla legge n.124/1999, attività alternative alla religione cattolica, e, quindi un servizio non ritenuto utile dall’O.M. n.153/1999 (art.2, capoverso, per il quale i servizi svolti nell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative all’insegnamento della stessa, in quanto non prestati su posti di ruolo, né relativi a classi di concorso, non sono validi ai fini dell’ammissione alla sessione riservata d’esami) e che ciò era in armonia con il disposto dell’art.2, comma 4, della legge n.124/1999, secondo cui il servizio da valutare doveva essere svolto in insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio (nel caso in esame comunque posseduto dall’interessato), osservando quindi che la qualità del servizio reso dal detto docente non era corrispondente ad alcun posto di cattedra previsto dalla pianta organica delle istituzioni statali.
2.2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che possa prescindersi dall’esame del profilo di inammissibilità eccepito dalla parte appellata in relazione alla genericità dell’unico motivo addotto dall’Amministrazione istante, essendo il ricorso in trattazione, nel merito, infondato.
Ed invero, come emerge dagli atti di causa, il prof. … ha svolto il proprio servizio di docente a seguito di varie nomine di supplenza, nella classe di concorso A095 (tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva) e nella classe A044 (linguaggio per cinematografia e televisione) – raggiungendo, alla data del 27.4.2000, il periodo complessivo di 360 giorni di servizio, indicato come necessario dall’O.M. n.1/2001 per poter partecipare alle sessioni d’esami ai fini del conseguimento dell’abilitazione – e tali supplenze sono state conferite per insegnamenti riferiti ad apposite classi di concorso, per le quali, nella relative graduatorie d’istituto, il docente anzidetto era regolarmente incluso. Ciò, in particolare, si è verificato, come evidenziato dall’appellato stesso, nel contestato periodo 7.11.1997- 30.6.1998, con la sola differenza che in tale periodo l’incarico per l’insegnamento di “linguaggio cinematografico e televisivo” era stato assegnato dal Dirigente scolastico dell’Istituto “Margherita di Savoia” di Roma, quale materia alternativa all’insegnamento della religione cattolica.
Ora – poiché in base alla normativa di riferimento (in particolare: art. 2 L. n.124/1999), il Ministero dell’Istruzione era tenuto ad indire sessioni riservate d’esami per conseguire l’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento che davano titolo all’inserimento nelle graduatorie permanenti, dettando i criteri da seguire e i requisiti richiesti per l’ammissione dei candidati, a tal fine stabilendo che alla sessione riservata di esami dovevano esser ammessi i docenti non abilitati che avevano prestato servizio di “effettivo insegnamento nelle scuole statali per almeno 360 gg., di cui al meno 180 a decorrere dall’anno scolastico 1994/1995” e riferito a “insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto” – non vi è dubbio che in tale normativa si possa ravvisare alcun tipo di esclusione per l’ipotesi di servizio di insegnamento prestato in una materia avente una propria classe di concorso, pur se considerata presso gli istituti statali come materia alternativa all’ora di religione cattolica; caso questo che è, appunto, proprio quello del servizio svolto dall’originario ricorrente, al quale è riferita la controversia in esame. .
Infatti, il prof. … – inserito, come sopra rilevato, nelle graduatorie di circolo e d’istituto di varie classi di concorso (tra cui la classe A044) per il conferimento di supplenze brevi – ha svolto il relativo servizio di insegnamento proprio nella medesima classe di concorso AO44, per la quale ha poi partecipato alla sessione riservata d’esami indetta con O.M. n.1/2001, né in proposito può assumere rilevanza la circostanza che tale servizio (in particolare, quello sopra menzionato presso l’Istituto “Margherita di Savoia” per l’insegnamento della materia “linguaggio cinematografico e televisivo” – classe AO44) sia stato prestato su materia alternativa all’insegnamento della religione cattolica.
Deve osservarsi, peraltro, che nell’art. 2, comma 4, dell’O.M. n.153/1999, richiamato nel provvedimento ordinariamente impugnato oltre che nell’atto di appello, viene precisato che il servizio prestato nelle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, non è ritenuto valido per l’ammissione alla sessione riservata soltanto ove non prestato su posto di ruolo, né relativo a classi di concorso; ipotesi questa non sussistente nell’ipotesi del docente in questione, il quale, come sopra riferito, ha espletato la propria attività di insegnamento in una materia che l’ordinamento scolastico indicava come classe di concorso ed è stato a ciò chiamato in forza della sua posizione in una graduatoria (di circolo e d’istituto) secondo quanto previsto dalla legge n.124/1999.
Non può, pertanto, condividersi l’assunto dell’Amministrazione appellante in base al quale la qualità del servizio reso dall’insegnante di cui trattasi non era corrispondente ad alcun posto cattedra previsto nella pianta organica delle Amministrazioni statali, non facendo riferimento né la legge n.124/1999 né l’O.M. n.153/1999 al servizio reso su un “corrispondente posto cattedra previsto dalla pianta organica delle istituzioni statali”.
2.3. Va comunque rilevato, infine – secondo quanto evidenziato nella memoria dell’appellato con richiamo in proposito anche alla giurisprudenza della Sezione – che, con l’art. 4, comma 2 bis, del D.L. 30.6.2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 17.8.2005, n. 168, “conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”, con la conseguenza che egli, in ogni caso, ha ormai maturato, “per factum principis” riconducibile direttamente alla norma anzidetta, il diritto a conseguire il titolo stesso, avendo superato le prove concorsuali previste dal bando e prescritte ai fini dell’acquisizione del titolo medesimo (in tal senso, cfr., Cons. St., Sez. VI, 28.2.2007, n.100).
2.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso in appello deve essere, dunque, respinto.
Sussistono, peraltro, giustificate ragioni, in relazione alla particolarità della controversia, per compensare integralmente, tra le parti in causa, spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2008, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), con l’intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Domenico Cafini Consigliere est.
Aldo Scola Consigliere
Francesco Bellomo Consigliere
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere Segretario
DOMENICO CAFINI VITTORIO ZOFFOLI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 8.05.2008
Autore:
Consiglio di Stato
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Scuola, Abilitazione all'insegnamento, Classe di concorso, Insegnanti di religione, Sessione riservata di esami, Materia alternativa all’insegnamento della religione cattolica.
Natura:
Sentenza